IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone  che  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale  all'aggiornamento  e  alla  modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo,  derivanti  da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui   rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche»; 
  Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1978  della  Commissione
dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato  (DEHP),  butil  benzil
ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP)  nei
pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o  il
rinnovo di dispositivi medici; 
  Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1979  della  Commissione
dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)  nei  componenti
plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza  magnetica  per
immagini (RMI); 
  Vista  la  direttiva  delegata  (UE)  2021/1980  della  Commissione
dell'11  agosto  2021  che   modifica,   adattandolo   al   progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva  2011/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  l'esenzione
relativa  all'uso  di  ftalato  di  bis  (2-etilesil)  (DEHP)   negli
elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani  e/o
dei fluidi di dialisi; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'allegato IV 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) E' aggiunto il seguente punto 45: 
 
+-----+--------------------------------------------------+----------+
|     |Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi |          |
|     |iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate |Scade il  |
|     |delle sostanze ioniche presenti nei fluidi        |21 luglio |
|«45  |corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.         |2028.».   |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
 
  b) E' aggiunto il seguente punto 46: 
 
+-----+--------------------------------------------------+----------+
|     |                                                  |Scade il  |
|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti     |1° gennaio|
|«46  |plastici delle bobine di rilevamento per RMI.     |2024.».   |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
 
  c) E' aggiunto il seguente punto 47:  
 
+-----+----------------------------------------------------+--------+
|     |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato|        |
|     |(BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato   |        |
|     |(DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati  |        |
|     |per la riparazione o il rinnovo di dispositivi      |        |
|     |medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in|        |
|     |vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo |        |
|     |avvenga in sistemi controllabili di restituzione a  |Scade il|
|     |circuito chiuso da impresa a impresa e che la       |21      |
|     |presenza di parti di ricambio sia comunicata al     |luglio  |
|«47  |consumatore.                                        |2028.». |
+-----+----------------------------------------------------+--------+