IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone che il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica
delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo, derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil
ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei
pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il
rinnovo di dispositivi medici;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti
plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per
immagini (RMI);
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione
dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso
scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione
relativa all'uso di ftalato di bis (2-etilesil) (DEHP) negli
elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o
dei fluidi di dialisi;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) E' aggiunto il seguente punto 45:
+-----+--------------------------------------------------+----------+
| |Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi | |
| |iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate |Scade il |
| |delle sostanze ioniche presenti nei fluidi |21 luglio |
|«45 |corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. |2028.». |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
b) E' aggiunto il seguente punto 46:
+-----+--------------------------------------------------+----------+
| | |Scade il |
| |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti |1° gennaio|
|«46 |plastici delle bobine di rilevamento per RMI. |2024.». |
+-----+--------------------------------------------------+----------+
c) E' aggiunto il seguente punto 47:
+-----+----------------------------------------------------+--------+
| |Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato| |
| |(BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato | |
| |(DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati | |
| |per la riparazione o il rinnovo di dispositivi | |
| |medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in| |
| |vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo | |
| |avvenga in sistemi controllabili di restituzione a |Scade il|
| |circuito chiuso da impresa a impresa e che la |21 |
| |presenza di parti di ricambio sia comunicata al |luglio |
|«47 |consumatore. |2028.». |
+-----+----------------------------------------------------+--------+