Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 del 2 febbraio 2022 
 
    Procedura europea n. DE/H/6487/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MONODRIN
OCCHI,  nella  forma  e  confezioni  alle   condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: Bausch + Lomb Ireland Limited, con sede legale  e
domicilio fiscale in 3031 Lake Drive, Citywest Business  Campus,  cap
D24 PPT3, Dublino, Irlanda (IE). 
    Confezioni: 
      «0,5 mg/ml collirio,  soluzione  in  contenitore  monodose»  10
contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535014 (in base
10) 1H7Q16 (in base 32); 
      «0,5 mg/ml collirio,  soluzione  in  contenitore  monodose»  20
contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535026 (in base
10) 1H7Q1L (in base 32); 
      «0,5 mg/ml collirio,  soluzione  in  contenitore  monodose»  30
contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535038 (in base
10) 1H7Q1Y (in base 32); 
      «0,5 mg/ml collirio,  soluzione  in  contenitore  monodose»  60
contenitori monodose in LDPE da 0,6 ml - A.I.C. n. 049535040 (in base
10) 1H7Q20 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  non  conservare  a
temperatura superiore ai 25ºC. 
    Composizione: 
      1 ml di soluzione contiene 0,5 mg di azelastina cloridrato. 
    Eccipienti: 
      Sorbitolo liquido al 70% (non cristallizzabile); 
      Ipromellosa; 
      Disodio edetato; 
      Sodio idrossido; 
      Acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH 
      Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlino (Germania) 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento  e  prevenzione  dei  sintomi  della  congiuntivite
allergica stagionale in adulti e bambini dai quattro anni in poi. 
      trattamento  dei  sintomi  della  congiuntivite  allergica  non
stagionale (perenne) in adulti e bambini dai dodici anni in poi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: SOP -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.