IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e  n.
32/2018, che disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito  dalla
legge 23 luglio  2021,  n.  106,  recante  «Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i servizi territoriali.»,  che  all'art.  71,  tra  l'altro,
stabilisce: «1. Le imprese agricole  che  hanno  subito  danni  dalle
gelate, brinate e grandinate eccezionali  verificatesi  nel  mese  di
aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi  dell'evento,  non
beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte
del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102»; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2021 con il quale e' stato dichiarata
l'eccezionalita' delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8 aprile 2021,
nelle Province di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,  Novara,  Citta'
metropolitana di Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 
  Vista la deliberazione n. 17-3091 dell'8 ottobre 2021, con la quale
la Regione Piemonte chiede di integrare i territori per  i  quali  e'
riconosciuta l'eccezionalita' delle gelate del 7 aprile 2021 e dell'8
aprile 2021, ad ulteriori  comuni  delle  Province  di:  Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Citta' metropolitana di Torino,  Verbano
Cusio Ossola e Vercelli; 
  Visto il decreto 14 dicembre 2021, n. 655108,  di  riparto  tra  le
regioni delle disponibilita' recate dal decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  di  euro
161.000.000,00·del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi
compensativi dei danni causati dalle  gelate,  brinate  e  grandinate
verificatesi nel periodo da aprile a  giugno  2021,  e  dagli  eventi
meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020 nei
territori della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102; 
  Considerato che le procedure adottate  per  la  ripartizione  delle
somme recate dal decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non consentono di tenere conto di
ulteriori fabbisogni emersi successivamente ai termini stabiliti  per
la rilevazione degli stessi sulla base delle domande  presentate  dai
beneficiari; 
  Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione  del  decreto  9
agosto 2021 della Regione Piemonte di  attivazione  degli  interventi
compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle  aree  colpite
per i danni alle produzioni agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Estensione ad ulteriori territori 
             eccezionalita' gelate del 7 e 8 aprile 2021 
 
  1. La dichiarazione di  eccezionalita'  delle  gelate  del  7  e  8
aprile, di cui al decreto 9 agosto 2021, citato  nelle  premesse,  e'
estesa ai seguenti comuni delle sotto indicate province per  i  danni
causati alle produzioni,  in  cui  possono  trovare  applicazione  le
specifiche misure di intervento previste del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102: 
 
Provincia di Alessandria: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio del Comune di Montemarzino; 
 
Provincia di Asti: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio  dei  Comuni  di  Agliano  Terme,  Bubbio,  Cocconnato
d'Asti, Vigliano d'Asti; 
 
Provincia di Biella: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio dei Comuni di Valdengo, Vigliano Biellese; 
 
Provincia di Cuneo: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio dei Comuni di Castelletto Stura, Santo Stefano Roero; 
 
Provincia di Novara: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio dei Comuni di Comignago, Suno; 
 
Citta' metropolitana di Torino: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio dei Comuni  di  Balangero,  Candia  Canavese,  Cossano
Canavese, Feletto, Piverone, Trana; 
 
Provincia di Vercelli: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio del Comune di Albano Vercellese; 
 
Provincia di Verbano Cusio Ossola: 
    gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b),  c),  d),
nel territorio dei Comuni di Omegna, Quarna Sotto, Verbania.