IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge  5  marzo  2020,  n.  12,  che  all'art.  1
istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR)  e  il
Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in
materia di alloggi e  residenze  per  studenti  universitari»,  e  in
particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «con decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  emanato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  stessa  legge,
sentiti il Ministro dei lavori pubblici e  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono definiti gli  standard  minimi  qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di  cui
alla presente  legge,  nonche'  linee  guida  relative  ai  parametri
tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga  alle
norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a  condizione  che
permanga  la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
finalita' di cui alla  presente  legge.  Resta  ferma  l'applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di  controlli  da  parte  delle
competenti autorita' regionali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, recante «Uniformita' di  trattamento  sul  diritto  agli  studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14  e
15; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  2015,  n.   504,   di
costituzione della commissione di cui  all'art.  1,  comma  5,  della
citata legge n. 338 del 2000; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge  14  novembre  2000,  n.
338, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma  3,  sono
aggiunti, in fine i seguenti periodi:  "Al  fine  di  semplificare  e
rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il  monitoraggio  degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita'
digitali e attraverso la informatizzazione del  processo  edilizio  e
del  progetto  con  l'esclusivo  utilizzo   di   strumenti   per   la
rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono
prevedere, a pena di inammissibilita',  il  numero  dei  posti  letto
attesi. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono  assegnate
le relative risorse, con conseguente individuazione  ed  assegnazione
dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; b) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente: "4-bis. Al fine  di  perseguire  gli  obiettivi
individuati nella comunicazione  della  Commissione  europea  dell'11
dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di
ripresa   e   resilienza,   sono   promossi    prioritariamente    la
ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso  interventi  di
demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di  strutture  ed  immobili
esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard  ambientali
nella costruzione e nella gestione degli interventi."»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2021 (rep.  atti  n.
239); 
  Visto l'avviso del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di cui alla nota dell'Ufficio di Gabinetto  23  novembre
2021, prot. n. 42909; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,
della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,   gli   standard   minimi
dimensionali  e  qualitativi  nonche'  le  linee  guida  relative  ai
parametri  tecnici  ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di
alloggi e residenze per studenti universitari.