IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», e in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14 e 15; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, di costituzione della commissione di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 338 del 2000; Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», secondo cui all'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti."; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi."»; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2021 (rep. atti n. 239); Visto l'avviso del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui alla nota dell'Ufficio di Gabinetto 23 novembre 2021, prot. n. 42909; Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonche' le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.