IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018,  e  per  fronteggiare  le
conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2019
con cui gli effetti del predetto stato di emergenza sono stati estesi
in  conseguenza  degli  ulteriori  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre  2018  nel  territorio
della Provincia di Trapani; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio  2019,
con la  quale  e'  stato  integrato  lo  stanziamento  delle  risorse
finanziarie disposto con  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato  per
dodici mesi; 
  Visto l'art. 1, comma 4-duodevicies, del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge  27  novembre
2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
per la continuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del  3  giugno  2020»,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  che,  in  considerazione  delle
difficolta' gestionali  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza  dichiarato  con
la deliberazione dell'8 novembre  2018  di  cui  in  rassegna,  fosse
ulteriormente prorogato  di  ulteriori  dodici  mesi  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fissandone,  pertanto,  la
scadenza all'8 novembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'avvio degli  interventi  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di
emergenza di cui trattasi e le successive  modifiche  e  integrazioni
disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7  dicembre
2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8  febbraio  2019,  n.
601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e  n.  769  del  15
aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  568  del  16  gennaio  2019,  con  cui  e'  stato  integrato   lo
stanziamento delle risorse finanziarie di cui  alle  citate  delibere
del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018  e  del  21  febbraio
2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale; 
  Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del  18  settembre  2019  del
Parlamento europeo e del Consiglio  con  cui  e'  stato  concesso  un
contributo  di  euro  277.204.595  a  valere  sul  Fondo  dell'Unione
europea, di  cui  euro  263.207.878  per  finanziare  gli  interventi
connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  interessato
il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a  partire  dal
mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del  Consiglio  dei
ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento e' avvenuto a cura
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento
della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano interessate dagli  eventi  di  cui  alla
citata delibera del Consiglio  dei  ministri  dell'8  novembre  2018,
destinatarie,  nelle  percentuali   indicate   nell'elenco   allegato
all'ordinanza medesima, delle  risorse  finanziarie  gia'  trasferite
dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817  del
18  settembre  2019,  gia'  allocate  sulle   contabilita'   speciali
utilizzate per l'attuazione dei  piani  degli  investimenti  e  degli
interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette
risorse con le  modalita'  e  le  deroghe  previste  dalle  ordinanze
emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso  di  specie,
dalla richiamata ordinanza n. 558/2018,  confermando,  altresi',  gli
obblighi di rendicontazione ai  sensi  dell'art.  27,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro  per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione  di  interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da  realizzare
secondo  le  modalita'   previste   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio  idraulico  e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture  e  infrastrutture  individuate  dai  Commissari   delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri di dichiarazione dello stato  di  emergenza,  tra  le  quali
anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in  rassegna,  ed
e' stato istituito un apposito fondo nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal  quale,  le  risorse
finanziarie di  cui  trattasi,  sono  state  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in  ulteriore
apposito fondo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  previa
assegnazione  delle  medesime  ai   diversi   contesti   emergenziali
interessati da disporsi  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto l'art. 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018., n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con
il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018 e' stato istituito, presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un apposito  fondo  per  il  successivo  trasferimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  con  una  dotazione  di  474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020, destinato alle esigenze dei territori interessati  nei  settori
di spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le  manutenzioni  e  la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico, alla cui disciplina d'uso  si  provvede  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i  ministri  competenti,
previa intesa da sancire in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione  del  Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro,  di  misure  di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1  e  nelle  azioni  2
(Piano  Emergenza  Dissesto),  3  (Interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione  degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico)  e
4  (Interventi  per  la  mitigazione   del   rischio   idraulico   ed
idrogeologico e riduzione  del  rischio  residuo,  connesso  con  gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle  strutture  e  delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento  del  livello  di
resilienza delle stesse),  da  realizzare  mediante  l'impiego  delle
predette risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 2, comma 1); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate  a  consentine  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6); 
    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  del  citato   decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  115  del  18  maggio  2019,  recante:  «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 1, comma 5); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate  a  consentine  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
1, comma 7-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8); 
  Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.
125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con
il quale e' stato stabilito  che,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di
continuita',  la  conclusione  degli  interventi  finanziari  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi  dell'art.
27  del  citato  decreto  legislativo  n.  1/2018  sulle  quali  sono
confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse  prorogabile  fino
al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma  5,
del medesimo decreto legislativo, previa verifica del  cronoprogramma
dei  pagamenti  disposto  tramite  il  sistema  di  cui  al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che  alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali si  applicassero  le  procedure  di  cui  all'art.  27  del
richiamato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 
  Considerato che, previa verifica del cronoprogramma  dei  pagamenti
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del  presente
provvedimento, con successiva ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile puo' essere  disposta,  ove  necessario,  una
ulteriore proroga della contabilita' speciale  fino  al  31  dicembre
2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge
n. 125/2020; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, nonche' in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art.  1,
comma 4-undevicies, del decreto-legge n.  125/2020,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  n.  159/2020,  con  cui  consentire   la
prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' e degli
interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del  5  gennaio
2022; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  di  prosecuzione  degli  interventi  finanziati  con   gli
  stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
  di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e  le  risorse
  regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
  civile n. 727/2020 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558  del  15  novembre  2018,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non  ancora  ultimati  finanziati  con  gli  stanziamenti
disposti a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  generale
pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile  della
Regione Siciliana e' individuato quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018, nonche' nelle eventuali  rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.   Il   soggetto
responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi,  ferma  in  ogni
caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad  avvalersi
delle disposizioni derogatorie in materia di  affidamento  di  lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione
di termini analiticamente individuati specificate nell'art.  4  della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
558/2018 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  presente
articolo  si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Siciliana nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6109 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata. 
  5. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non aggiudicati,  verificando  le  informazioni,  limitatamente  alle
opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi  dalla  scadenza
dello stato di emergenza, le cui somme possono  essere  destinate  al
finanziamento  di   nuovi   interventi   strettamente   connessi   al
superamento  dell'emergenza  di  che  trattasi  e  ricompresi   nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da  sottoporre  all'approvazione
del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Entro il termine dell'8 novembre 2022,  qualora  a  seguito  del
compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino
delle   risorse,   il   soggetto   responsabile    puo'    sottoporre
all'approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile  delle
rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali  possono
essere inseriti nuovi interventi strettamente  connessi  agli  eventi
emergenziali in trattazione. 
  7. Le risorse finanziarie residue  di  cui  al  presente  articolo,
presenti sulla contabilita' speciale, alla data dell'8 novembre 2022,
ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in  piani
approvati dal Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite
al  bilancio  della  Regione  che  provvede,  anche  avvalendosi  dei
soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati,  al  completamento
degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti
al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali  ulteriori
risorse giacenti  sulla  contabilita'  speciale  alla  medesima  data
dell'8 novembre 2022 sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva  riassegnazione  al  medesimo  Fondo  per  le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza,  fatto  salvo  quanto  specificamente
previsto dal successivo art. 2, comma 6.  Le  medesime  modalita'  di
restituzione delle risorse residue di cui al  periodo  precedente  si
applicano agli interventi programmati e  approvati  dal  Dipartimento
della protezione  civile  per  i  quali  non  siano  state  contratte
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  entro  il  termine   dell'8
novembre 2023 e la cui  autorizzazione,  pertanto,  e'  revocata  dal
Dipartimento della protezione civile alla  medesima  data.  E'  fatta
salva la possibilita' di non procedere alla predetta revoca, solo  in
caso  di  motivata  richiesta  della  regione,  da  sottoporre   alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile,  in
cui venga fornita indicazione delle cause che  hanno  determinato  il
ritardo nell'impiego  delle  risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di
azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli  interventi.  Le
informazioni,  limitatamente  alle   opere   pubbliche,   concernenti
l'assunzione  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  quelle
relative al  cronoprogramma  degli  interventi  sono  desumibili  dal
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata  per
ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e'
revocata dal Dipartimento della protezione civile in via  definitiva.
Alla  revoca  dell'autorizzazione  fa  seguito  il  versamento  delle
risorse relative come  specificato  al  primo  periodo  del  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente  articolo  realizzati  dopo  il  trasferimento  al  bilancio
regionale conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre  2022
di cui al comma 6. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati  con  le  risorse
del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  all'ordinanza
del  Capo  del  Dipartimento  n.  727/2020  si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i  termini  di
utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle
disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.