IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018,  e  per  fronteggiare  le
conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio  2019,
con la  quale  e'  stato  integrato  lo  stanziamento  delle  risorse
finanziarie disposto con  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato  per
dodici mesi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 20 maggio 2020 recante: «Ripristino ambientale  delle
aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali e' stato dichiarato  lo
stato di emergenza» con cui sono stati ripartiti, ai sensi  dell'art.
1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di  euro
in favore delle Regioni Lombardia, Veneto,  Friuli  Venezia-Giulia  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 4-duodevicies, del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
per la continuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del  3  giugno  2020»,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  che,  in  considerazione  delle
difficolta' gestionali  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza  dichiarato  con
la deliberazione dell'8 novembre  2018  di  cui  in  rassegna,  fosse
ulteriormente prorogato  di  ulteriori  dodici  mesi  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fissandone,  pertanto,  la
scadenza all'8 novembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'avvio degli  interventi  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di
emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7  dicembre  2018,  n.
564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del  1°
agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 
  Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del  18  settembre  2019  del
Parlamento europeo e del Consiglio  con  cui  e'  stato  concesso  un
contributo  di  euro  277.204.595  a  valere  sul  Fondo  dell'Unione
europea, di  cui  euro  263.207.878  per  finanziare  gli  interventi
connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  interessato
il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a  partire  dal
mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del  Consiglio  dei
ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento e' avvenuto a cura
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento
della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano interessate dagli  eventi  di  cui  alla
citata delibera del Consiglio  dei  ministri  dell'8  novembre  2018,
destinatarie,  nelle  percentuali   indicate   nell'elenco   allegato
all'ordinanza medesima, delle  risorse  finanziarie  gia'  trasferite
dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817  del
18  settembre  2019,  gia'  allocate  sulle   contabilita'   speciali
utilizzate per l'attuazione dei  piani  degli  investimenti  e  degli
interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette
risorse con le  modalita'  e  le  deroghe  previste  dalle  ordinanze
emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso  di  specie,
dalla richiamata ordinanza n. 558/2018,  confermando,  altresi',  gli
obblighi di rendicontazione ai  sensi  dell'art.  27,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro  per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione  di  interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da  realizzare
secondo  le  modalita'   previste   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio  idraulico  e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture  e  infrastrutture  individuate  dai  Commissari   delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri di dichiarazione dello stato  di  emergenza,  tra  le  quali
anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in  rassegna,  ed
e' stato istituito un apposito fondo nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal  quale,  le  risorse
finanziarie di  cui  trattasi,  sono  state  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in  ulteriore
apposito fondo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  previa
assegnazione  delle  medesime  ai   diversi   contesti   emergenziali
interessati da disporsi  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con
il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018 e' stato istituito, presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un apposito  fondo  per  il  successivo  trasferimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  con  una  dotazione  di  474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020, destinato alle esigenze dei territori interessati  nei  settori
di spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le  manutenzioni  e  la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico, alla cui disciplina d'uso  si  provvede  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i  ministri  competenti,
previa intesa da sancire in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Trento; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione  del  Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro,  di  misure  di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1  e  nelle  azioni  2
(Piano  emergenza  dissesto),  3  (Interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione  degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico)  e
4  (Interventi  per  la  mitigazione   del   rischio   idraulico   ed
idrogeologico e riduzione  del  rischio  residuo,  connesso  con  gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle  strutture  e  delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento  del  livello  di
resilienza delle stesse),  da  realizzare  mediante  l'impiego  delle
predette risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 2, comma 1); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate a  consentirne  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6); 
    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  del  citato   decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo  2009  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  115  del  18  maggio  2019,  recante:  «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 1, comma 5); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate  a  consentine  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
1, comma 7-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8); 
  Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.
125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020,  con
il quale e' stato stabilito  che,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di
continuita',  la  conclusione  degli  interventi  finanziari  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi  dell'art.
27  del  citato  decreto  legislativo  n.  1/2018  sulle  quali  sono
confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse  prorogabile  fino
al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma  5,
del medesimo decreto legislativo, previa verifica del  cronoprogramma
dei  pagamenti  disposto  tramite  il  sistema  di  cui  al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che  alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali si  applicassero  le  procedure  di  cui  all'art.  27  del
richiamato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, e ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell'art. 1,  comma  9  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019,  con
cui individuare le modalita' di completamento in ordinario dei  piani
degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati  decreti,
introducendo altresi' una disciplina omogenea rispetto alle procedure
previste per le  regioni  -  intestatarie  di  contabilita'  speciali
- interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma  4-undevicies,
del  decreto-legge  7  ottobre   2020,   n.   125   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159; 
  Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento con nota  del
27 dicembre 2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  di  prosecuzione  degli  interventi  finanziati  con   gli
  stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
  di cui all'art. 44 del decreto  legislativo  n.  1/2018  e  con  le
  risorse regolate con l'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 727/2020, nonche'  con  le  ulteriori  risorse
  stanziate con il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,
  alimentari e forestali del 20 maggio 2020 
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di  Trento  gia'   individuata   quale
responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
prosegue, in regime ordinario, nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non  ancora  ultimati  finanziati  con  gli  stanziamenti
disposti a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Provincia  autonoma  di
Trento continua ad operare in qualita' di soggetto responsabile delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018, nonche' nelle eventuali  rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione  della
presente  ordinanza.  La  Provincia  autonoma  di  Trento   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti,  ed  e'
autorizzata,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e  servizi  nonche'  per  la  riduzione  di
termini analiticamente  individuati  specificate  nell'art.  4  della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
558/2018 e successive modifiche  e  integrazioni,  in  conformita'  a
quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della medesima ordinanza. 
  3. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  utilizza  le  risorse
trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi
di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  558  del  15
novembre 2018. 
  4. La Provincia autonoma di  Trento  puo'  disporre  la  revoca  di
interventi   non   aggiudicati,    verificando    le    informazioni,
limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti  sul  sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  entro  sei
mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le  cui  somme  possono
essere destinate al finanziamento di  nuovi  interventi  strettamente
connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi  e  ricompresi
nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e  d),  del
decreto  legislativo  del  2  gennaio  2018,  n.  1,  da   sottoporre
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  5. Qualora a seguito del compimento  degli  interventi  di  cui  al
comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia  autonoma
di Trento puo' sottoporre  all'approvazione  del  Dipartimento  della
protezione  civile  delle  rimodulazioni  dei  relativi  Piani  degli
interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi  interventi
strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 
  6. Eventuali somme residue rinvenienti al  completamento  di  detti
interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva  riassegnazione  al  medesimo  Fondo  per   le   emergenze
nazionali, ad eccezione di  quelle  derivanti  da  fondi  di  diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza,  fatto  salvo   quanto   specificamente   previsto   dal
successivo art. 2, comma 6. Le  medesime  modalita'  di  restituzione
delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano  agli
interventi programmati e approvati dal Dipartimento della  protezione
civile  per  i  quali  non   siano   state   contratte   obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2022 e  la
cui autorizzazione, pertanto,  e'  revocata  dal  Dipartimento  della
protezione civile alla medesima data. E' fatta salva la  possibilita'
di non procedere alla predetta  revoca,  solo  in  caso  di  motivata
richiesta della Provincia  autonoma  di  Trento  da  sottoporre  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile,  in
cui venga fornita indicazione delle cause che  hanno  determinato  il
ritardo nell'impiego  delle  risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di
azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli  interventi.  Le
informazioni,  limitatamente  alle   opere   pubbliche,   concernenti
l'assunzione  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  quelle
relative al  cronoprogramma  degli  interventi  sono  desumibili  dal
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata  per
ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove  non  siano  state  contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e'
revocata dal Dipartimento della protezione civile in via  definitiva.
Alla  revoca  dell'autorizzazione  fa  seguito  il  versamento  delle
risorse relative come  specificato  al  primo  periodo  del  presente
comma. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  3  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  8. La Provincia autonoma di  Trento  e'  tenuta  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  10. Alla prosecuzione degli interventi finanziati  con  le  risorse
del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  all'ordinanza
del  Capo  del  Dipartimento  n.  727/2020  si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i  termini  di
utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle
disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo. 
  11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati  con  le  risorse
stanziate  dal  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali del 20 maggio  2020  si  provvede  secondo  le
modalita' ivi previste.