IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive nn. 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione
del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»
e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che estende le previsioni
dell'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e
successive modificazioni, ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e, in
particolare, l'art. 5, comma 2, lettere a) e b), che estende ai
prestatori di servizi di portafoglio digitale le previsioni dell'art.
17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dei quali la
disciplina relativa ai cambiavalute di cui al medesimo articolo si
applica anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' e la tempistica con cui i medesimi operatori
sono tenuti a comunicare la propria operativita' sul territorio
nazionale, nonche' le forme di cooperazione con le forze di polizia,
idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei
prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione;
Visto l'art. 17-bis, comma 3 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141 e successive modificazioni, circa i dati da trasmettere
all'OAM e ai relativi tempi di conservazione e comma 4 che demanda ad
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione
delle specifiche tecniche del sistema informatico di conservazione
dei dati e la periodicita' dell'invio.
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 5, lettere i) e
i-bis);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 («Codice in materia di protezione dei dati
personali»);
Considerate le definizioni di virtual asset e di prestatori di
servizi relativi a virtual asset che il Financial action task
force/Gruppo d'azione finanziaria (FATF/GAFI) ha adottato a ottobre
2018;
Considerato l'impegno dei paesi G20 ad attuare anche nel settore
dei virtual assset gli standard del FATF-GAFI;
Sentito l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 28 ottobre 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni;
b) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi
dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
2. Nel presente decreto si intendono:
a) documento di identificazione: un documento d'identita' in
corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente
ai sensi della normativa vigente;
b) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica
che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi
funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta
virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso
legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle
convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio
funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione
nello scambio delle medesime valute;
c) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona
fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a
titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di
chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine
di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
d) registro: il registro pubblico informatizzato, tenuto
dall'OAM, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni;
e) sezione speciale del registro: la sezione del registro, di cui
all'art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141;
f) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non
emessa ne' garantita da una banca centrale o da un'autorita'
pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso
legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e
servizi o per finalita' di investimento e trasferita, archiviata e
negoziata elettronicamente.