IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997, recante
«Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di  buona  pratica
clinica  per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni   cliniche   dei
medicinali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48  con
il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2004,
recante «Prescrizioni e condizioni di  carattere  generale,  relative
all'esecuzione delle sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali,  con
particolare riferimento a quelle  ai  fini  del  miglioramento  della
pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  12  maggio  2006,  recante
«Requisiti  minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche  dei
medicinali» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e  successive
determinazioni di  modifica  delle  Appendici  adottate  dall'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco 20  marzo
2008 recante «Linee guida per la classificazione e  conduzione  degli
studi osservazionali sui farmaci» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  7   novembre   2008,   recante   «Modifiche   ed
integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento  della
idoneita' dei centri per la sperimentazione clinica dei  medicinali";
8 maggio 2003, recante "Uso terapeutico di  medicinale  sottoposto  a
sperimentazione clinica" e 12 maggio 2006, recante "Requisiti  minimi
per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento  dei  Comitati
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali."»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti  minimi  per  le
polizze  assicurative  a  tutela  dei  soggetti   partecipanti   alle
sperimentazioni cliniche dei medicinali»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  e,  in
particolare, l'art. 86; 
  Visto il considerando n. 81 del citato regolamento (UE) n. 536/2014
che osserva, tra l'altro, che al fine  di  sfruttare  al  massimo  il
prezioso contributo  dei  promotori  non  commerciali  e  incentivare
ulteriormente le  loro  ricerche,  senza  tuttavia  compromettere  la
qualita' delle sperimentazioni cliniche, gli Stati membri  dovrebbero
adottare apposite misure per incentivare le sperimentazioni  cliniche
condotte da tali promotori non commerciali; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia italiana del farmaco»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre  2017,
recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale  sottoposto  a
sperimentazione clinica»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 2, lettere n) e o); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2018,  recante
«Costituzione del Centro  di  coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi  dell'art.  2,  comma  1
della legge 11 gennaio 2018, n. 3»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018,
n. 3»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del richiamato
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52,  che  introduce  il  comma
6-ter dell'art. 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, ai
sensi del quale con decreto del Ministro della  salute,  da  emanarsi
entro  il  31  ottobre  2019,  sentito  il  Centro  di  coordinamento
nazionale dei comitati  etici  territoriali  per  le  sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici,  sono
stabilite misure volte a  facilitare  e  sostenere  la  realizzazione
degli studi clinici senza scopo di lucro e degli studi osservazionali
e a individuare  le  modalita'  di  coordinamento  tra  i  promotori,
pubblici  e  privati,  nell'ambito  della  medesima   sperimentazione
clinica o studio clinico, anche al fine di acquisire  informazioni  a
seguito dell'immissione in commercio dei medicinali. Con il  medesimo
decreto sono introdotti criteri per identificare  le  tipologie  e  i
requisiti  delle  sperimentazioni  senza  scopo   di   lucro   e   le
sperimentazioni con collaborazione tra promotori pubblici e  privati,
nonche' per disciplinare le modalita' di cessione dei  dati  relativi
alla sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione a  fini  di
registrazione; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021,  recante
«Ricostituzione del Centro di coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici»; 
  Richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa per la  protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della  dignita'  dell'essere  umano   nei
confronti  dell'applicazioni  della  biologia   e   della   medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta  ad  Oviedo
il 4 aprile 1997; 
  Richiamata  la  Dichiarazione  di  Helsinki  della  World   Medical
Association sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge
gli esseri umani; 
  Ritenuto di dover stabilire misure volte a facilitare  e  sostenere
la realizzazione degli studi clinici senza scopo  di  lucro  e  degli
studi osservazionali e a individuare le  modalita'  di  coordinamento
tra i promotori,  pubblici  e  privati,  nell'ambito  della  medesima
sperimentazione clinica o studio clinico, anche al fine di  acquisire
informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; 
  Ritenuto, altresi', di dover introdurre criteri per identificare le
tipologie e i requisiti delle sperimentazioni senza scopo di lucro  e
le  sperimentazioni  con  collaborazione  tra  promotori  pubblici  e
privati, nonche' per disciplinare le modalita' di cessione  dei  dati
relativi alla sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione  a
fini di registrazione; 
  Sentito il Centro di coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici
territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali  per  uso
umano e sui dispositivi medici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto si applica alle sperimentazioni cliniche non
a fini commerciali ovvero senza scopo di lucro, alle  sperimentazioni
cliniche a basso livello di intervento e agli  studi  osservazionali,
secondo le definizioni cui al comma 2. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) per «sperimentazione clinica senza scopo di lucro» si  intende
una sperimentazione che rientri nella definizione di cui all'art.  2,
comma 2, punto 2 del regolamento (UE) n. 536/2014 e presenti tutti  i
seguenti requisiti: 
      1. che  non  sia  finalizzata  allo  sviluppo  industriale  e/o
commerciale  di  uno  o  piu'  medicinali,  o  comunque  a  fini   di
sfruttamento economico dei medesimi e/o dei dati  e  risultati  della
sperimentazione stessa; 
      2. che il promotore sia una struttura, un ente,  un'istituzione
pubblica o ad essa equiparata, una fondazione o un  ente  morale,  di
ricerca e /o sanitaria,  un'associazione,  una  societa'  scientifica
senza fini di lucro, un istituto  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico, ovvero una  persona  fisica  che  sia  dipendente  delle
suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei
propri incarichi lavorativi, ovvero un'impresa sociale  che  promuova
la sperimentazione clinica nel contesto dell'attivita'  d'impresa  di
interesse generale esercitata in via stabile e principale,  ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  e
successive modificazioni; 
      3.  che  il  promotore  non  sia  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   (A.I.C.)    del    medicinale    in
sperimentazione e che non abbia cointeressenze di  tipo  economico  -
anche per mezzo di diritti  di  proprieta'  intellettuale  -  con  la
persona fisica o giuridica titolare dell'A.I.C.; 
      4. che la titolarita' dei dati e dei  risultati  relativi  alla
sperimentazione, cosi' come di  ogni  decisione  inerente  alla  loro
pubblicazione, sia esclusiva del promotore; 
    b) per «sperimentazione clinica a basso livello di intervento» si
intendono le sperimentazioni di cui all'art. 2, comma 2, punto 3  del
regolamento (UE) n. 536/2014. Le  sperimentazioni  cliniche  a  basso
livello di intervento possono essere sia senza scopo di lucro, sia  a
scopo di lucro. Per la qualifica di sperimentazione clinica  a  basso
livello  di  intervento  senza  scopo  di  lucro  e'  necessaria   la
ricorrenza di tutti i requisiti di cui alla  precedente  lettera  a),
numeri 1, 2, 3 e 4; 
    c) per «studio osservazionale» si  intendono  gli  studi  di  cui
all'art. 2, comma 2, punto 4 del regolamento (UE) n. 536/2014, il cui
protocollo abbia per oggetto di studio i  farmaci  nell'ambito  della
normale pratica clinica secondo le indicazioni autorizzate. Gli studi
osservazionali possono essere sia senza scopo di lucro, sia  a  scopo
di lucro. Per la qualifica di studio osservazionale  senza  scopo  di
lucro e' necessaria la ricorrenza di tutti i requisiti  di  cui  alla
precedente lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4.