IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto l'art. 13-ter «Disposizioni in materia di  protezione  civile
nelle isole minori» del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.  156
recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e  della  circolazione  stradale,
per la funzionalita'  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali»; 
  Vista la legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  in  particolare  gli
articoli 13 e 32; 
  Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267; 
  Considerato  che  a  seguito  delle  variazioni  significative  dei
parametri  del  monitoraggio  geofisico  e  geochimico  registrate  a
partire dal mese di settembre 2021 al vulcano dell'isola  di  Vulcano
del Comune di Lipari, in Provincia di Messina, il Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ha
dichiarato con nota del 1° ottobre 2021 la variazione del livello  di
allerta dello stato di attivita' del vulcano da verde - quiescenza  a
giallo - crisi minore idrotermale superficiale; 
  Considerato   che,   successivamente,   i   valori   rilevati    di
concentrazione delle specie gassose (CO2 , H2 S e SO2 ) emesse  dalle
fumarole e dai suoli hanno raggiunto valori molto  elevati  e  nocivi
per la vita umana, sia in area  craterica  che  in  alcune  zone  del
centro abitato di Vulcano porto, ivi compreso all'interno  di  alcune
abitazioni; 
  Considerato che  la  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e
prevenzione dei grandi rischi  -  settore  rischio  vulcanico,  nella
seduta del 16  novembre  2021,  ha  chiesto  un'immediata  e  attenta
valutazione delle competenti  autorita'  sanitarie  e  di  protezione
civile degli effetti delle emissioni gassose sulla salute umana nelle
zone evidenziate a maggior rischio e un significativo implemento  del
sistema di monitoraggio in continuo  della  CO2  e  degli  altri  gas
nocivi, per il contesto antropico e  ambientale,  in  modo  da  poter
migliorare la capacita' di controllo della  loro  circolazione  nella
zona di Vulcano porto, ove si registra la maggior  concentrazione  di
popolazione dell'isola; 
  Considerato che il Comune  di  Lipari  ha  disposto  con  ordinanze
sindacali  misure  di  prevenzione  e  assistenza  alla   popolazione
sull'isola di Vulcano; 
  Considerato che  la  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e
prevenzione dei grandi rischi - settore  rischio  vulcanico,  settore
rischio ambientale e degli incendi boschivi e settore rischi chimico,
nucleare, industriale e trasporti, riunitasi il 22 novembre 2021,  ha
condiviso il parere degli esperti che le concentrazioni  in  aria  di
CO2 , SO2 e H2 S hanno raggiunto livelli superiori ai  valori  limite
per  la  salvaguardia  della  salute  umana  e  che,   pertanto,   e'
giustificato il mantenimento delle misure restrittive poste  in  atto
dal Comune di Lipari, fino al rientro dell'attuale fenomenologia  che
dovra' essere verificato attraverso il monitoraggio dei  gas.  A  tal
fine, ha suggerito di organizzare una fitta rete di monitoraggio  che
tenga conto delle aree frequentate dagli abitanti dell'isola, inclusi
gli ambienti indoor; 
  Vista la deliberazione della giunta della Regione siciliana n.  487
del 19 novembre 2021, con cui e' stato dichiarato, ai sensi dell'art.
3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e  di
emergenza a livello regionale, per la durata  di  sei  mesi,  per  il
livello di allerta giallo nell'isola di Vulcano; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 3655 del 6 dicembre 2021,  con  cui  e'  stato  istituito  il
gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici  in
atmosfera nell'isola di Vulcano,  insediatosi  in  data  24  novembre
2021; 
  Vista la nota  della  Presidenza  della  Regione  siciliana  del  6
dicembre 2021, con la quale e' stata trasmessa al Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la
deliberazione n. 526 adottata dalla giunta regionale nella seduta del
2 dicembre 2021, relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato
di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24  del  decreto
legislativo n. 1/2018; 
  Visto il Piano  nazionale  di  protezione  civile  per  il  rischio
vulcanico sull'isola di Vulcano, e in particolare il capitolo 4 sulla
pericolosita' dei rischi vulcanici, trasmesso dal Dipartimento  della
protezione civile, con le note prot. n. EME/53065, n. EME/53056 e  n.
EME/53075 del 7 dicembre 2021, alle diverse  componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici
CO2 , SO2 e H2 S  rilevate  nel  territorio  dell'isola  di  Vulcano,
ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina; 
  Considerato che l'evoluzione della situazione  rilevata  sull'isola
di   Vulcano   richiede   l'intensificazione   delle   attivita'   di
monitoraggio dei fenomeni in corso e il rafforzamento delle capacita'
di organizzazione della risposta operativa in caso di necessita', sia
mediante la realizzazione di interventi sulle reti di comunicazione e
di allarme, sulla cartellonistica  di  sicurezza  e  sulle  strutture
locali deputate alla gestione delle attivita' di  protezione  civile,
sia mediante l'implementazione di misure  preventive  di  natura  non
strutturale finalizzate al costante aggiornamento degli strumenti  di
pianificazione e al rafforzamento delle diverse attivita' di presidio
a tutela degli abitanti sull'isola; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Nomina Commissario delegato 
                  e coordinamento degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa,  il  Presidente
della Regione siciliana  e'  nominato  Commissario  delegato  per  il
coordinamento dell'attuazione delle: 
    a) misure per il monitoraggio della qualita' dell'aria e dei gas; 
    b) attivita' e interventi di protezione civile; 
    c) misure per la tutela della salute e dell'incolumita' pubblica. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa' in house o partecipate dagli enti interessati, che  agiscono
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.