LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003,  n.  229,  in  base  al
quale le autorita'  amministrative  indipendenti,  cui  la  normativa
attribuisce funzioni di controllo, di  vigilanza  o  regolatorie,  si
dotano, nei modi previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  di  forme  o
metodi   di   analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   per
l'emanazione di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di  atti
amministrativi  generali,  di  programmazione  o  pianificazione,  e,
comunque, di regolazione; 
  Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari», e successive modificazioni, che indica i principi a  cui
la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   devono   attenersi   nell'emanazione   dei
provvedimenti aventi natura regolamentare o  di  contenuto  generale,
esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna; 
  Visto, in particolare, l'art. 23, comma 4, della  citata  legge  n.
262/2005, secondo cui la Consob disciplina  con  proprio  regolamento
l'applicazione dei principi  indicati  dalla  medesima  disposizione,
specificando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le  ragioni
di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; 
  Vista la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la quale e' stato
adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione  di
atti di regolazione generale in attuazione dell'art. 23  della  legge
28 dicembre 2005, n. 262, sopra richiamato; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato delle Regioni, del 19 maggio 2015,  «Legiferare  meglio  per
ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE», e le linee  guida  per
la migliore regolamentazione della Commissione europea, del 7  luglio
2017. 
  Visto il «Regolamento recante la disciplina sull'analisi di impatto
della    regolamentazione,    la    verifica    dell'impatto    della
regolamentazione  e  la  consultazione»,  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. 
  Vista la «Guida all'analisi  e  alla  verifica  dell'impatto  della
regolamentazione», approvata con  la  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018. 
  Considerato che l'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti
per l'adozione di atti di regolazione generale dispone che la  Consob
sottoponga a revisione periodica, almeno  ogni  tre  anni  a  partire
dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute
negli  atti  di  regolazione  generale,  valutandone  l'idoneita'   a
conseguire  le  finalita'  perseguite  in  relazione   all'onerosita'
complessiva del quadro regolatorio; 
  Considerati gli elementi di valutazione emersi dall'analisi  e  dal
confronto dei dati  raccolti  in  relazione  ai  procedimenti  svolti
precedentemente e successivamente all'adozione del regolamento  sopra
citato, nonche' dall'analisi dell'evoluzione  del  quadro  normativo,
europeo e nazionale, di riferimento; 
  Ritenuta  dunque  sussistente  l'opportunita'  di  procedere   alla
revisione  delle   disposizioni   del   regolamento   concernente   i
procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato
con la citata delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, nella  prospettiva
di  semplificare   il   procedimento   regolamentare   dell'Istituto,
garantendo al contempo la valorizzazione e corretta applicazione  dei
principi  di  better  regulation  affermati  a  livello   europeo   e
nazionale; 
  Valutate le osservazioni preliminari del Comitato  degli  operatori
di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del  12
giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in  risposta
al documento di consultazione pubblicato  in  data  24  giugno  2021,
relativo alle proposte di  modifica  del  regolamento  concernente  i
procedimenti per l'adozione di atti  di  regolazione  generale,  come
rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata  sul  sito  web
della Consob; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 23  della  legge  28
  dicembre 2005, n. 262 e  successive  modificazioni,  concernente  i
  procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale. 
 
  1. All'art. 1, comma 2, la lettera e) e' abrogata. 
  2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A. il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  La   Consob,   ai   fini   dell'efficace   ed   efficiente
perseguimento  delle  proprie  finalita',  definisce  annualmente  un
documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle
attivita'  che  intende  svolgere  per  l'adozione  degli   atti   di
regolazione generale. La programmazione delle attivita'  di  verifica
d'impatto della regolamentazione prevista dall'art. 8  e'  effettuata
con cadenza biennale.»; 
    B. al comma 2, lettera c), le parole «revisione  periodica»  sono
sostituite    dalle    seguenti:    «verifica     d'impatto     della
regolamentazione»; 
    C. al comma 2, lettera d), le parole «revisione  periodica»  sono
sostituite    dalle    seguenti:    «verifica     d'impatto     della
regolamentazione». 
  3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. al comma 2, le  parole  «secondo  le»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sulla base delle»; 
    B. al comma 3, lettera a), dopo la parola «indica» sono  inserite
le seguenti: «i soggetti destinatari, l'ambito, i settori e i mercati
interessati dall'atto di regolazione,». 
  4. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: 
      «2-bis.  Salva  diversa  motivata  indicazione  fornita   dalla
Consob,  il  termine  di  conclusione  della  consultazione  e'   non
inferiore a sessanta giorni di calendario dalla data di  avvio  della
consultazione.» 
    B. al  comma  3,  lettera  b),  dopo  le  parole  «impatto  della
regolamentazione realizzate» sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «e
dell'attivita'   di   verifica   d'impatto   della   regolamentazione
eventualmente svolta ai sensi dell'art. 8»; 
    C. al comma 4, il periodo seguente  e'  abrogato:  «Dell'avvenuta
pubblicazione e' data notizia al Consiglio nazionale dei  consumatori
e degli  utenti  di  cui  all'art.  136  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e alle associazioni dei  consumatori  e  degli
utenti rappresentative a livello nazionale di cui  all'art.  137  del
medesimo decreto legislativo.»; 
    D. al comma 6, le  parole  «al  termine»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trenta giorni dal termine»; 
    E. al comma 7, il periodo seguente  e'  abrogato:  «Nel  caso  di
incontri non aperti al pubblico, al termine della  consultazione,  la
Consob da' notizia  nel  proprio  sito  internet  degli  elementi  di
valutazione emersi in tali sedi.». 
  5. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
    A.  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Relazione   illustrativa   degli   esiti   della   consultazione   e
dell'impatto della regolamentazione»; 
    B. al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo le parole «impatto della  regolamentazione  realizzata»
sono inserite le  seguenti  parole:  «e  dell'attivita'  di  verifica
d'impatto  della  regolamentazione  eventualmente  svolta  ai   sensi
dell'art. 8»; 
      2)  le  parole  «della  consultazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delle   consultazioni   effettuate,   gli   elementi   di
valutazione emersi nel  corso  di  eventuali  incontri  con  soggetti
interessati non aperti al pubblico». 
  6. All'art. 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: 
    «2. La  Consob  puo',  indicando  le  ragioni  nella  motivazione
dell'atto, derogare  in  tutto  o  in  parte  alle  disposizioni  del
presente  regolamento  quando  l'atto  di  regolazione  non  comporta
l'esercizio di scelte discrezionali e: 
      a) si limita ad attuare o recepire, senza  introdurre  elementi
innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di  autorita'
europee gia' sottoposti a procedure di consultazione o di analisi  di
impatto della regolamentazione; oppure 
      b) e' di mero adeguamento a disposizioni normative  o  atti  di
altre autorita' direttamente applicabili o vincolanti.». 
  7. All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche: 
    A.  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Verifica d'impatto della regolamentazione»; 
    B. il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sulla base della programmazione  prevista  all'art.  2,  la
Consob sottopone  a  verifica  d'impatto  della  regolamentazione  le
disposizioni contenute negli atti indicati all'art. 1, comma 1, o  in
parti di essi, che non siano stati oggetto di interventi di  modifica
negli ultimi tre anni, dando priorita' a  quelli  per  cui  e'  stata
svolta l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art.
3 e che abbiano,  comunque,  determinato  impatti  significativi  sui
destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso,
o per i quali sia riscontrata l'esistenza di criticita'  in  sede  di
attuazione o a causa di modifiche  nel  contesto  socio-economico  di
riferimento, valutando  l'idoneita'  degli  stessi  a  conseguire  le
finalita' perseguite  in  relazione  all'onerosita'  complessiva  del
quadro regolatorio.». 
    C. il comma 2 e' abrogato. 
  8. All'art. 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Agli atti di regolazione  generale  da  adottare  d'intesa  o
congiuntamente con altre autorita' si applicano le  disposizioni  del
presente regolamento compatibilmente con i protocolli d'intesa o  gli
appositi accordi stipulati con tali autorita'  volti  a  disciplinare
l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre
2005, n. 262.».