IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; Vista la determina AIFA n. 16/2022 del 12 gennaio 2022, concernente il regime di rimborsabilita' e prezzo di specialita' medicinali del medicinale «Inzolfi», pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2022; Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per errata indicazione della classificazione in Cnn delle confezioni per le quali non e' stata chiesta la rimborsabilita'; Visti gli atti d'ufficio; Determina: Art. 1 Rettifica della determina n. 16 del 12 gennaio 2022 E' rettificata la determina n. 16 del 12 gennaio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e il regime di rimborsabilita' e prezzo di specialita' medicinali del medicinale INZOLFI pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2022, nei termini che seguono. Le seguenti confezioni sono classificate in classe C e non in Cnn: «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601014 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601038 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601040 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601065 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601077 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601089 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601091 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601115 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601127 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601141 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601154 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601166 (in base 10); «0,5 mg capsule rigide» 7×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601178 (in base 10).