IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale  n.  643  del  28  maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 16/2022 del 12 gennaio 2022, concernente
il regime di rimborsabilita' e prezzo di specialita'  medicinali  del
medicinale  «Inzolfi»,  pubblicata,  per  estratto,  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22  del  28
gennaio 2022; 
  Considerato che  occorre  rettificare  la  suddetta  determina  per
errata indicazione della classificazione in Cnn delle confezioni  per
le quali non e' stata chiesta la rimborsabilita'; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Rettifica della determina n. 16 del 12 gennaio 2022 
 
  E' rettificata la determina n. 16 del 12 gennaio 2022,  concernente
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e   il   regime   di
rimborsabilita' e prezzo di  specialita'  medicinali  del  medicinale
INZOLFI pubblicata, per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2022, nei
termini che seguono. 
  Le seguenti confezioni sono classificate in classe C e non in Cnn: 
    «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C.
n. 049601014 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide»  98  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 049601038 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 7  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  con
calendario - A.I.C. n. 049601040 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  con
calendario - A.I.C. n. 049601065 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister  PVC/PVDC-AL
- A.I.C. n. 049601077 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister  PVC/PVDC-AL
con calendario - A.I.C. n. 049601089 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide»  7  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  in
contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601091 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 98  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  in
contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601115 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 7  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  con
calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601127 (in  base
10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  con
calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601141 (in  base
10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister  PVC/PVDC-AL
in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601154 (in base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 84 (3×28) capsule in blister  PVC/PVDC-AL
con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n.  049601166  (in
base 10); 
    «0,5 mg capsule rigide» 7×1 capsule  in  blister  divisibile  per
dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601178 (in base 10).