IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: 
    a) il comma 206, che prevede  che  «Al  fine  di  promuovere  gli
investimenti  in  capitale  di  rischio   da   parte   di   operatori
professionali,  lo  Stato,  tramite  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi  per
il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in  Fondi  per
il  venture  capital,  come  definiti  dall'art.  31,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera  b)
del comma 219 del presente articolo»; 
    b) il comma 208, che dispone che «Con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui
ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04, relativa  agli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014»; 
    c) il comma 209, che prevede che «Per  le  finalita'  di  cui  al
comma 206, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con
una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2022 al 2025»; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare: 
    a) il comma 107, che dispone che «Al Fondo di sostegno al venture
capital, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari  a  tre
milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere  investimenti
nel capitale di rischio per progetti  di  imprenditoria  femminile  a
elevata innovazione ovvero a contenuto  di  innovazione  tecnologica,
che prevedono il rientro  dell'investimento  iniziale  esclusivamente
nel  lungo  periodo,  realizzati  entro  i  confini  del   territorio
nazionale da societa' il cui capitale e' detenuto in  maggioranza  da
donne»; 
    b) il comma 108, che prevede che «Con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione  da
parte del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dei  fondi  da
integrare, nonche' le modalita' per l'assegnazione dei  finanziamenti
ai progetti imprenditoriali»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  per  il
Sud,  27  giugno  2019,  recante  «Definizione  delle  modalita'   di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
Fondo di sostegno al  venture  capital»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2019, n. 176 e,  in
particolare: 
    a) l'art. 1,  lettera  «m»,  che  definisce  la  «SGR»,  come  la
societa' indicata dall'art. 1, comma 116, della citata legge  n.  145
del 2018; 
    b)  l'art.  3,  che  prevede  che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, attraverso le risorse del Fondo  di  sostegno  al  venture
capital, opera, tra l'altro, investendo a condizioni di  mercato  e/o
nel rispetto del regime di esenzione di cui al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in uno o piu' Fondi per il venture  capital,  come  definiti
all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti  dalla  societa'
di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116,  della  legge
n. 145 del 2018; 
    c) l'art. 3, comma 3, che prevede che  i  Fondi  per  il  venture
capital nei quali vengono investite le risorse del Fondo di  sostegno
al venture capital operano: 
      i. a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4
del medesimo decreto ministeriale 27 giugno 2019; 
      ii. in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5
del decreto ministeriale 27 giugno 2019; 
      iii. con entrambe  le  modalita'  di  intervento  di  cui  alle
precedenti punti i. e ii.; 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare,  i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e successive modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto ministeriale 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per il  Sud,  27  giugno  2019,  recante
«Definizione delle modalita'  di  investimento  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  attraverso  il  Fondo  di  sostegno  al  venture
capital»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 29 luglio 2019, n. 176; 
    b) «Fondo di co-investimento  MiSE»:  il  fondo  di  investimento
mobiliare, gestito dalla SGR, alimentato con le  risorse  finanziarie
di cui all'art. 1, commi 121 e 209, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, che investe,  unitamente  a  investitori  privati  terzi,  nelle
imprese ammissibili; 
    c) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo  di  sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero; 
    d) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di tipo chiuso  costituiti  sotto  forma  di
societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  ovvero  di  fondi  di
investimento  alternativo  di  cui  all'art.   31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la   stabilizzazione   finanziaria»,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni e integrazioni, da ultime intervenute
con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145 del 2018; 
    e) «impresa femminile»: la societa' di capitale le cui  quote  di
partecipazione sono detenute, in maggioranza, da donne; 
    f) «legge n. 178/2020»:  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di  cui  all'art.
1, comma 116, della legge n. 145 del 2018; 
    i) «side letter»: la «side letter» al regolamento  del  Fondo  di
co-investimento MiSE che verra' sottoscritta tra il  Ministero  e  la
SGR, avente  ad  oggetto  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 107, della  legge  n.  178/2020,
secondo quanto indicato all'art. 4 del presente decreto.