STATUTO Indice Art. 1 - Denominazione - elementi essenziali di riconoscimento - piattaforma digitale. Art. 2 - Sede legale. Art. 3 - Principi e scopi di Coraggio Italia. Art. 4 - Attivita' associativa. Art. 5 - Partecipazione alle consultazioni elettorali - incandidabilita'. Art. 6 - Doveri degli eletti. Art. 7 - Soci. Art. 8 - Requisiti e modalita' di adesione. Art. 9 - Diritti e doveri dei soci. Art. 10 - Durata e cessazione del rapporto associativo. Art. 11 - Organi del partito. Art. 12 - Il Congresso nazionale. Art. 13 - L'Assemblea nazionale. Art. 14 - Il Presidente. Art. 15 - I Vice Presidenti. Art. 16 - La Direzione nazionale. Art. 17 - Il Comitato di Presidenza. Art. 18 - L'Ufficio del Presidente. Art. 19 - Il segretario generale. Art. 20 - Il Tesoriere nazionale. Art. 21 - Articolazioni territoriali di Coraggio Italia. Art. 22 - Trasparenza e protezione dei dati personali. Art. 23 - Giurisdizione esclusiva. Art. 24 - Sistema delle garanzie. Art. 25 - Organizzazione estera. Art. 26 - Patrimonio ed entrate del partito. Art. 27 - Revisione dei conti. Art. 28 - Durata ed esercizio sociale. Art. 29 - Scioglimento del partito. Art. 30 - Modifica dello statuto e degli elementi essenziali di riconoscimento. Art. 31 - Rinvio. Art. 32 - Disposizioni transitorie. Art. 1. Denominazione - elementi essenziali di riconoscimento - piattaforma digitale 1. E' costituito il partito politico «Coraggio Italia». 2. Gli elementi essenziali di riconoscimento del partito sono i seguenti: la denominazione «Coraggio Italia»; il simbolo, che viene allegato in forma grafica al presente statuto (allegato A1) formandone parte integrante e sostanziale, e che viene cosi' descritto: «il simbolo e' costituito da un cerchio al suo interno suddiviso in quattro parti cosi' identificate: il semicerchio inferiore di colore blu; il semicerchio superiore diviso in tre parti uguali di colore diverso, dove la prima parte a sinistra e' di colore verde, la parte centrale e' di colore bianco, la parte a destra e' di colore rosso; in asse con il cerchio precedentemente descritto si presenta un altro cerchio di dimensioni pari al 73% dell'area del cerchio che lo contiene, interamente di colore fucsia bordato di bianco; al centro del cerchio di colore fucsia sopra descritto e' contenuta la scritta «Coraggio Italia» in stampatello maiuscolo di colore bianco»; 3. Il partito promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione alla vita politica in tutte le sue articolazioni, anche territoriali. L'attivita' potra' essere svolta anche tramite la rete con la predisposizione, in particolare, di una piattaforma telematica e/o digitale e/o basata su altre tecnologie, disciplinata da apposito regolamento, proposto dal Presidente e approvato dall'Assemblea nazionale di cui all'art. 13 del presente statuto, conforme alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al regolamento europeo GDPR, ai provvedimenti e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali nonche' ad eventuali future modifiche normative di settore. 4. Il partito ritiene l'utilizzo dei social media e delle applicazioni informatiche per dispositivi mobili strumenti rilevanti per lo svolgimento della propria attivita' in quanto mezzi di comunicazione immediati e diretti nei confronti dei cittadini. 5. La denominazione ed il simbolo sono nella legittima disponibilita' del partito e possono essere utilizzati solo in conformita' al presente statuto. 6. Il Presidente rilascia, anche su proposta della Direzione nazionale, le autorizzazioni per l'utilizzo del simbolo e della denominazione del partito ed ha il diritto di revocare le medesime. 7. In occasione di elezioni relative a qualsiasi istituzione locale, regionale, nazionale o sovranazionale, il Presidente, con specifico atto espresso, puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti, ed anche al fine di presentare liste di candidati, o singoli candidati. 8. Il Presidente potra' autorizzare, con specifico atto espresso, di presentare contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l'aggiunta e/o modifica di tutte le sue eventuali varianti. 9. Tutti i simboli derivati, confluiti o che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura Coraggio Italia rientrano nella disponibilita' esclusiva del partito. 10. Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito nell'ambito dei social network e' disciplinata dalle regole disposte dal presente articolo. 11. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali di riconoscimento del partito dovra' essere deliberata secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto.