STATUTO 
 
                               Indice 
 
    Art. 1 - Denominazione - elementi essenziali di riconoscimento  -
piattaforma digitale. 
    Art. 2 - Sede legale. 
    Art. 3 - Principi e scopi di Coraggio Italia. 
    Art. 4 - Attivita' associativa. 
    Art.  5  -  Partecipazione  alle   consultazioni   elettorali   -
incandidabilita'. 
    Art. 6 - Doveri degli eletti. 
    Art. 7 - Soci. 
    Art. 8 - Requisiti e modalita' di adesione. 
    Art. 9 - Diritti e doveri dei soci. 
    Art. 10 - Durata e cessazione del rapporto associativo. 
    Art. 11 - Organi del partito. 
    Art. 12 - Il Congresso nazionale. 
    Art. 13 - L'Assemblea nazionale. 
    Art. 14 - Il Presidente. 
    Art. 15 - I Vice Presidenti. 
    Art. 16 - La Direzione nazionale. 
    Art. 17 - Il Comitato di Presidenza. 
    Art. 18 - L'Ufficio del Presidente. 
    Art. 19 - Il segretario generale. 
    Art. 20 - Il Tesoriere nazionale. 
    Art. 21 - Articolazioni territoriali di Coraggio Italia. 
    Art. 22 - Trasparenza e protezione dei dati personali. 
    Art. 23 - Giurisdizione esclusiva. 
    Art. 24 - Sistema delle garanzie. 
    Art. 25 - Organizzazione estera. 
    Art. 26 - Patrimonio ed entrate del partito. 
    Art. 27 - Revisione dei conti. 
    Art. 28 - Durata ed esercizio sociale. 
    Art. 29 - Scioglimento del partito. 
    Art. 30 - Modifica dello statuto e degli elementi  essenziali  di
riconoscimento. 
    Art. 31 - Rinvio. 
    Art. 32 - Disposizioni transitorie. 
 
                               Art. 1. 
 
Denominazione - elementi essenziali di  riconoscimento -  piattaforma
                              digitale 
 
    1. E' costituito il partito politico «Coraggio Italia». 
    2. Gli elementi essenziali di riconoscimento del partito  sono  i
seguenti: 
      la denominazione «Coraggio Italia»; 
      il simbolo, che viene allegato in  forma  grafica  al  presente
statuto (allegato A1) formandone parte integrante  e  sostanziale,  e
che viene cosi' descritto: «il simbolo e' costituito da un cerchio al
suo  interno  suddiviso  in  quattro  parti  cosi'  identificate:  il
semicerchio inferiore di colore blu; il semicerchio superiore  diviso
in tre parti uguali di colore diverso, dove la prima parte a sinistra
e' di colore verde, la parte centrale e' di colore bianco, la parte a
destra e' di colore rosso; in asse  con  il  cerchio  precedentemente
descritto si presenta un altro cerchio  di  dimensioni  pari  al  73%
dell'area del cerchio che lo contiene, interamente di  colore  fucsia
bordato di bianco; al centro  del  cerchio  di  colore  fucsia  sopra
descritto e' contenuta la scritta «Coraggio  Italia»  in  stampatello
maiuscolo di colore bianco»; 
    3.  Il  partito  promuove,  sostiene   e   organizza   forme   di
partecipazione alla vita politica  in  tutte  le  sue  articolazioni,
anche territoriali. L'attivita' potra' essere svolta anche tramite la
rete con la  predisposizione,  in  particolare,  di  una  piattaforma
telematica e/o digitale e/o basata su altre tecnologie,  disciplinata
da  apposito  regolamento,  proposto  dal  Presidente   e   approvato
dall'Assemblea nazionale di cui all'art.  13  del  presente  statuto,
conforme alla normativa vigente in materia di  trattamento  dei  dati
personali, al regolamento  europeo  GDPR,  ai  provvedimenti  e  alle
disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali nonche'
ad eventuali future modifiche normative di settore. 
    4. Il  partito  ritiene  l'utilizzo  dei  social  media  e  delle
applicazioni informatiche per dispositivi mobili strumenti  rilevanti
per lo  svolgimento  della  propria  attivita'  in  quanto  mezzi  di
comunicazione immediati e diretti nei confronti dei cittadini. 
    5.  La  denominazione  ed  il  simbolo   sono   nella   legittima
disponibilita' del  partito  e  possono  essere  utilizzati  solo  in
conformita' al presente statuto. 
    6. Il Presidente rilascia,  anche  su  proposta  della  Direzione
nazionale, le autorizzazioni  per  l'utilizzo  del  simbolo  e  della
denominazione del partito ed ha il diritto di revocare le medesime. 
    7. In occasione di  elezioni  relative  a  qualsiasi  istituzione
locale, regionale, nazionale o  sovranazionale,  il  Presidente,  con
specifico atto espresso,  puo'  autorizzare  l'utilizzo  del  simbolo
nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti,  anche  in
congiunzione  con  i  simboli  di  altre  associazioni,   partiti   e
movimenti, ed anche al fine  di  presentare  liste  di  candidati,  o
singoli candidati. 
    8. Il Presidente potra' autorizzare, con specifico atto espresso,
di presentare contrassegni elettorali con la  denominazione  Coraggio
Italia  con  l'aggiunta  e/o  modifica  di  tutte  le  sue  eventuali
varianti. 
    9. Tutti i simboli derivati, confluiti o che potranno  confluire,
modificati, sostituiti e comunque  contenenti  la  dicitura  Coraggio
Italia rientrano nella disponibilita' esclusiva del partito. 
    10.  Analogamente   l'utilizzazione   del   simbolo   e/o   della
denominazione  del  partito  nell'ambito  dei   social   network   e'
disciplinata dalle regole disposte dal presente articolo. 
    11.   Qualsiasi   modifica   degli   elementi    essenziali    di
riconoscimento del partito dovra' essere  deliberata  secondo  quanto
previsto dall'art. 30 del presente statuto.