IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  28
agosto 2020 C(2020)5996 che modifica l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale per uso  umano  «PREZISTA  -  DARUNAVIR»,
rilasciata con  la  decisione  C(2008)8733,  iscritta  al  numero  di
registro  comunitario  EU/1/06/380  e   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 25 settembre 2020, Serie C 318/7; 
  Vista  la   richiesta   dell'AIFA   alla   societa'   Janssen-Cilag
International N.V., titolare del medicinale, del 14  maggio  2021  di
negoziazione della  nuova  indicazione  terapeutica  autorizzata  del
medicinale «PREZISTA co-somministrato con cobicistat, e' indicato  in
associazione con altre terapie  antiretrovirali  per  il  trattamento
dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) in adulti
e adolescenti (di almeno 12 anni di eta', di  peso  corporeo  pari  o
superiore a 40kg)». 
  Vista la nota della  Janssen-Cilag  S.p.a.,  rappresentante  locale
della societa' Janssen-Cilag International N.V., inviata all'AIFA  in
data 20 ottobre 2021 con cui il titolare A.I.C. ha comunicato di  non
voler richiedere la rimborsabilita' a carico del  Servizio  sanitario
nazionale della indicazione terapeutica per «Prezista (darunavir)» in
associazione con cobicistat  per  il  trattamento  dell'infezione  da
HIV-1 negli adolescenti di eta' pari o superiore a 12 anni  con  peso
corporeo di almeno 40 kg; 
  Tenuto  conto  della  presa  d'atto  della  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica adottata nella sua seduta del 1-3 dicembre 2021; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Non rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   PREZISTA
(darunavir): 
    «PREZISTA,  co-somministrato  con  cobicistat  e'   indicato   in
associazione con altri medicinali antiretrovirali per il  trattamento
dell'infezione da virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV  1)  negli
adolescenti (di eta' pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di
almeno 40 kg).» 
non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.