IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare: 
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce  di  attribuire,  a
favore di ogni ambito  territoriale  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000; 
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  anche  per  conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente: 
      a) il numero medio di assistenti sociali in servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita'; 
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
- sulla base dei prospetti di cui al comma  798  -  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun anno. In sede di decreto annuale  di  riparto  del  Fondo  e'
riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate
le somme necessarie  all'attribuzione  dei  contributi  previsti  per
l'anno corrente, di seguito denominate «somme  prenotate»,  e  quelle
destinate  alla  liquidazione  dei   contributi   relativi   all'anno
precedente, di  seguito  denominate  «somme  liquidabili».  Le  somme
prenotate sono considerate indisponibili per l'anno  corrente  e  per
tutti i successivi in sede di  riparto  del  Fondo.  Eventuali  somme
prenotate  in  un  anno  e  non  considerate  liquidabili   nell'anno
successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto
annuale del Fondo; 
    al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali
il  contributo  attribuito  all'ambito  territoriale  e'  da   questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed  eventualmente
all'ambito stesso, anche con riferimento ai  comuni  che  versino  in
stato di dissesto o predissesto o siano  comunque  impossibilitati  a
realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano  in  forma
associata le funzioni relative ai servizi sociali; 
    al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per  la  lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, che in particolare: 
    all'art.  5  individua  le  caratteristiche   della   valutazione
multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del  Reddito  di
cittadinanza  accedono  agli  interventi  di   cui   al   Patto   per
l'inclusione sociale; 
    all'art.   6   individua   le   caratteristiche   dei    progetti
personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge
n. 4 del 2019, assumono la denominazione di  Patti  per  l'inclusione
sociale; 
    all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici  servizi  per
l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare  nel  progetto
personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che  per
il finanziamento di tali  interventi,  sono  attribuite  agli  ambiti
territoriali le risorse del Fondo poverta';  al  comma  3  stabilisce
l'ammontare  delle  risorse  che  costituiscono  tale   quota,   pari
inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel
2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;  al  comma  4,
stabilisce che i criteri di riparto sono  definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata; al  comma  9  individua,  nell'ambito  di  tale
quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone  in
condizione di poverta' estrema e senza dimora; 
    all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e
i  servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',  quale  strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale  (comma  6,  lettera
b)), nonche' che  il  Piano  abbia  natura  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali e che sia adottato con  le  medesime  modalita'
con le quali sono ripartiti alle regioni i  Fondi  cui  si  riferisce
(comma 7); 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare  l'art.  1,
comma 250, che dispone, nell'ambito della  quota  del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva  pari  a  5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e  2020,  per
interventi,  in  via  sperimentale,  in  favore  di  coloro  che,  al
compimento della  maggiore  eta',  vivono  fuori  dalla  famiglia  di
origine sulla base di un  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,
volti a prevenire condizioni di  poverta'  ed  esclusione  sociale  e
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia; 
  Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che,  al  fine
di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale  di  coloro
che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori  dalla  famiglia
di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
dispone l'integrazione della quota del Fondo poverta' di cui all'art.
7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare,  l'art.  1,
comma 255, che istituisce, nello stato di  previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato  «Fondo  da
ripartire  per  l'introduzione  del  reddito  di   cittadinanza»,   e
contestualmente riduce la dotazione  del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui al  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni,  e,  in
particolare: 
    l'art. 4, che: 
      al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio  del  Reddito
di cittadinanza alla dichiarazione  di  immediata  disponibilita'  al
lavoro   e   all'adesione   ad   un   percorso   personalizzato    di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
      ai commi da 2 a 11, definisce le  modalita'  di  tale  adesione
individuando i beneficiari tenuti agli obblighi,  coloro  che  devono
essere convocati dai Centri per l'impiego per la  sottoscrizione  dei
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai  servizi
dei comuni competenti in materia di contrasto alla  poverta'  per  la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche'  definisce
gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari
che sottoscrivono un Patto per il lavoro; 
      al  comma  12,  stabilisce,  in  riferimento   ai   beneficiari
convocati dai servizi dei comuni, le modalita' di collaborazione  tra
i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il
lavoro o  del  Patto  per  l'inclusione  sociale,  sulla  base  della
valutazione preliminare dei bisogni; 
      al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione  sociale,
ove non  diversamente  specificato,  assume  le  caratteristiche  del
progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo  n.
147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione  sociale  sono  inclusi
anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto  alla  poverta'
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
      al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e  il  Patto
per l'inclusione sociale e i sostegni in essi  previsti,  nonche'  la
valutazione   multidimensionale   che   eventualmente   li   precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente; 
    l'art. 12, comma 12 che: 
      al primo periodo stabilisce che al  finanziamento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4,  comma
13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1,  comma  386,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
con il  concorso  delle  risorse  afferenti  al  Programma  operativo
nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale; 
      al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi
gli  interventi  previsti  negli  atti  di  programmazione  regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano  per  gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla  poverta',  adottato
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  18
maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del  6  luglio
2018; 
  Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di  euro,
per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al
codice penale,  alla  legge  29  maggio  2017,  n.  71,  e  al  regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n.  835,  in  materia  di  prevenzione  e
contrasto del fenomeno del  bullismo  e  di  misure  rieducative  dei
minori»; 
  Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della  legge  n.
145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della  legge  n.  178  del
2020, nonche' di quanto indicato  al  punto  precedente,  le  risorse
residue del Fondo poverta'  dedicate  al  finanziamento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi  dell'art.  12,  comma
12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di  euro
per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui
a decorrere dal 2024; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio
2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e  i
servizi sociali di contrasto  alla  poverta',  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della Quota  servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2018; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla  luce  della  introduzione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al decreto-legge n.  4  del  2019,  sono  fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2020, con il quale e' fatto salvo il Piano per  gli  interventi  e  i
servizi sociali di  contrasto  alla  poverta'  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse  della  Quota
servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
per l'annualita' 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per  l'anno  finanziario  2021  e  per  il  triennio  2021-2023,   in
particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9
«Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la
programmazione sociale» per l'annualita' 2021 in cui e'  iscritto  il
capitolo di spesa  3550  -  «Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale», Missione 3  (24)  -  Programma  3.2  (24.12)
Azione: Lotta contro la poverta'; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  relativo  alla
partecipazione delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 15  del  4  febbraio  2021,  recante  «Modalita'  di  riparto  del
contributo attribuito all'ambito sociale  territoriale»  adottato  ai
sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1,  comma  799
della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme  prenotate
per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta' per il triennio 2021-2023, approvato dalla  Rete  della
protezione e dell'inclusione sociale nella  riunione  del  28  luglio
2021; 
  Vista la nota n. 7462  del  23  settembre  2021  con  la  quale  la
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione
sociale chiedeva all'Ispettorato  centrale  di  bilancio  chiarimenti
sulle  modalita'  operative  in  merito  all'applicazione  di  quanto
previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1  della  legge  n.  178/2020,
legge di bilancio per il 2021; 
  Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale
dello Stato con la quale si fornivano i  chiarimenti  richiesti,  con
particolare riferimento alle modalita' di impegno  delle  risorse  di
cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge  n.  178  del
2020; 
  Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del  Fondo
poverta' al netto  delle  risorse  riservate  al  contributo  di  cui
all'art. 1, comma 797 della legge n. 178  del  2020,  corrispondenti,
per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25  giugno  2021  e,  per
l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo  decreto
di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni; 
  Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non  riescono
gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali n. 144 del  25  giugno  2021,  ad  accedere
pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge  n.
178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio  di  riparto  il
riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di
appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza  fra
la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo
e la somma prenotata sulla base  delle  comunicazioni  presentate  da
parte degli ambiti ai sensi del comma 798  e  di  proporre  che  tale
percentuale si riduca al 35% nel 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sancita  nella  seduta  del  16
dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    b) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    c) «Quota servizi»: la quota  del  Fondo  poverta'  destinata  al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1 del decreto  legislativo  n.
147 del 2017; 
    d) «Piano poverta'»: il Piano per  gli  interventi  e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta'  di  cui  all'art.  21,  comma  6,
lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    g)   «PON   inclusione»:   il   Programma   operativo   nazionale
«Inclusione», approvato con  decisione  della  Commissione  C  (2014)
10130 del 17  dicembre  2014,  come  riprogrammato  e  approvato  con
successive decisioni della Commissione; 
    h) «Puc»:  i  Progetti  a  titolarita'  dei  comuni,  utili  alla
collettivita', in ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita' a  partecipare  ai  sensi
dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma  digitale  del  Reddito  di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  6,
comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019,  per  il  coordinamento  dei
comuni, in forma singola o associata; 
    j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art.
1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  attribuito  agli
ambiti territoriali  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali a  valere  sul  Fondo  poverta'  in  ragione  del  numero  di
assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato,   assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    k)  «React  EU»:  «Recovery  Assistance  for  Cohesion  and   the
Territories of Europe» (assistenza alla ripresa per la coesione  e  i
territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito  del  programma
europeo  «Next  Generation  EU»,  le  cui  risorse  sono  distribuite
attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR),  il  Fondo
sociale europeo (FSE), il  Fondo  europeo  di  aiuto  agli  indigenti
(FEAD) e la Garanzia Giovani; 
    l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  trasmesso
alla Commissione europea dal Governo italiano il 30  aprile  2021  in
attuazione  del  dispositivo  per  la  ripresa  e  resilienza  (RRF),
definito nell'ambito del  programma  europeo  «Next  Generation  EU»,
approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021; 
    m) «Risorse  riservate  al  Contributo  assistenti  sociali»:  le
risorse destinate al Contributo assistenti sociali per  il  complesso
degli ambiti territoriali, pari per il 2022  ad  euro  66.905.066,00,
corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale  n.
144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022,  e
per il 2023, nelle more della definizione  dei  relativi  decreti  di
prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.