IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale»;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a
favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni
appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno
precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e'
attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
- sulla base dei prospetti di cui al comma 798 - con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di
ciascun anno. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e'
riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Sulla base dei prospetti sono determinate
le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per
l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle
destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno
precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme
prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per
tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme
prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno
successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto
annuale del Fondo;
al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali
il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente
all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in
stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a
realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma
associata le funzioni relative ai servizi sociali;
al comma 803 stabilisce che la dotazione del Fondo per la lotta
alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, che in particolare:
all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione
multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di
cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per
l'inclusione sociale;
all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti
personalizzati, che, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del decreto-legge
n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione
sociale;
all'art. 7, al comma 1, sono elencati gli specifici servizi per
l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per
il finanziamento di tali interventi, sono attribuite agli ambiti
territoriali le risorse del Fondo poverta'; al comma 3 stabilisce
l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari
inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel
2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4,
stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale
quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in
condizione di poverta' estrema e senza dimora;
all'art. 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, prevedendo che la Rete elabori un Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale (comma 6, lettera
b)), nonche' che il Piano abbia natura triennale con eventuali
aggiornamenti annuali e che sia adottato con le medesime modalita'
con le quali sono ripartiti alle regioni i Fondi cui si riferisce
(comma 7);
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1,
comma 250, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per
interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al
compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
volti a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale e
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al fine
di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale di coloro
che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia
di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
dispone l'integrazione della quota del Fondo poverta' di cui all'art.
7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1,
comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da
ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e
contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in
particolare:
l'art. 4, che:
al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito
di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
ai commi da 2 a 11, definisce le modalita' di tale adesione
individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono
essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi
dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' definisce
gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari
che sottoscrivono un Patto per il lavoro;
al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari
convocati dai servizi dei comuni, le modalita' di collaborazione tra
i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il
lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della
valutazione preliminare dei bisogni;
al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale,
ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi
anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto
per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la
valutazione multidimensionale che eventualmente li precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
l'art. 12, comma 12 che:
al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma
13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo
nazionale inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;
al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi
gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18
maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2018;
Tenuto conto dell'accantonamento di bilancio di 3 milioni di euro,
per iniziativa legislativa in corso di approvazione per «Modifiche al
codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e
contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei
minori»;
Considerato che, alla luce dell'art. 1, comma 255, della legge n.
145 del 2018, dell'art. 1, commi 335 e 803 della legge n. 178 del
2020, nonche' di quanto indicato al punto precedente, le risorse
residue del Fondo poverta' dedicate al finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma
12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari a 619 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2021-2023 e a 617 milioni di euro annui
a decorrere dal 2024;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio
2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della Quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per
l'annualita' 2018;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per
l'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2020, con il quale e' fatto salvo il Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio
2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della Quota
servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
per l'annualita' 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, in
particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9
«Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la
programmazione sociale» per l'annualita' 2021 in cui e' iscritto il
capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12)
Azione: Lotta contro la poverta';
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010,
abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla
partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 15 del 4 febbraio 2021, recante «Modalita' di riparto del
contributo attribuito all'ambito sociale territoriale» adottato ai
sensi dell'art. 1, comma 800 della legge n. 178 del 2020;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 144 del 25 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 799
della legge n. 178 del 2020, di determinazione delle somme prenotate
per l'anno 2021, pari complessivamente a euro 66.905.066,00
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta' per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della
protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio
2021;
Vista la nota n. 7462 del 23 settembre 2021 con la quale la
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione
sociale chiedeva all'Ispettorato centrale di bilancio chiarimenti
sulle modalita' operative in merito all'applicazione di quanto
previsto dai commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178/2020,
legge di bilancio per il 2021;
Vista la nota n. 273540 del 27 ottobre 2021 del Ragioniere generale
dello Stato con la quale si fornivano i chiarimenti richiesti, con
particolare riferimento alle modalita' di impegno delle risorse di
cui ai predetti commi 797 e ss. dell'art. 1 della legge n. 178 del
2020;
Ritenuto di procedere al riparto triennale delle risorse del Fondo
poverta' al netto delle risorse riservate al contributo di cui
all'art. 1, comma 797 della legge n. 178 del 2020, corrispondenti,
per il 2022, alle risorse prenotate con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 e, per
l'anno successivo, nelle more della definizione del relativo decreto
di prenotazione delle risorse, pari a 180 milioni;
Ritenuto, ai fini di sostenere gli ambiti sociali che non riescono
gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, ad accedere
pienamente al contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge n.
178 del 2020, di considerare quale autonomo criterio di riparto il
riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di
appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra
la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo
e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da
parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e di proporre che tale
percentuale si riduca al 35% nel 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16
dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
b) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
c) «Quota servizi»: la quota del Fondo poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n.
147 del 2017;
d) «Piano poverta'»: il Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 21, comma 6,
lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017;
e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale
«Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, come riprogrammato e approvato con
successive decisioni della Commissione;
h) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla
collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita' a partecipare ai sensi
dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019;
i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2019, per il coordinamento dei
comuni, in forma singola o associata;
j) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all'art.
1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli
ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di
assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
k) «React EU»: «Recovery Assistance for Cohesion and the
Territories of Europe» (assistenza alla ripresa per la coesione e i
territori d'Europa), dispositivo definito nell'ambito del programma
europeo «Next Generation EU», le cui risorse sono distribuite
attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo
sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di aiuto agli indigenti
(FEAD) e la Garanzia Giovani;
l) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso
alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in
attuazione del dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF),
definito nell'ambito del programma europeo «Next Generation EU»,
approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;
m) «Risorse riservate al Contributo assistenti sociali»: le
risorse destinate al Contributo assistenti sociali per il complesso
degli ambiti territoriali, pari per il 2022 ad euro 66.905.066,00,
corrispondenti alle risorse prenotate con il decreto ministeriale n.
144 del 25 giugno 2021, che potranno diventare esigibili nel 2022, e
per il 2023, nelle more della definizione dei relativi decreti di
prenotazione delle risorse, a 180 milioni di euro.