IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59 che, al  comma  10,  prevede  l'indizione,  con
frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente  per
la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti  comuni  e
di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con prove da  svolgersi  secondo  modalita'
semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e,
al comma 11, demanda ad un decreto del  Ministro  dell'istruzione  la
disciplina delle modalita'  di  redazione  dei  quesiti  della  prova
scritta  anche  a  titolo  oneroso,   della   commissione   nazionale
incaricata di redigere i quadri di  riferimento  per  la  valutazione
della prova scritta, dei programmi delle  prove,  dei  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale, dei titoli  valutabili  e  del  relativo
punteggio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli
articoli 2 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art.  35  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al
comma  3  e'  consentito  il   ricorso,   «all'ausilio   di   sistemi
automatizzati, diretti anche a  realizzare  forme  di  preselezione»,
l'art. 37, che ha stabilito che i bandi  di  concorso  per  l'accesso
alle  pubbliche  amministrazioni   prevedano   l'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in  relazione
al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre  lingue  straniere,
nonche' l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli  Stati  membri
dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi  la  cittadinanza
di uno Stato membro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n.  2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59,  recante:
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge  28
marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art. 1, in  base  al  quale  la
scuola dell'infanzia «contribuisce alla  formazione  integrale  delle
bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso
l'acquisizione dei primi elementi della lingua  inglese»;  l'art.  5,
che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria  nella  lingua  inglese
tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal
decreto ministeriale 28  giugno  1991,  art.  1,  in  base  al  quale
«l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro
lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio  2016  n.  15,  recante
attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno; 
  Visto il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  in
particolare l'art. 25,  in  merito  all'accesso  all'occupazione  dei
titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione
sussidiaria; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, recante  «Criteri  generali
per la disciplina da parte delle universita'  degli  ordinamenti  dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e  delle  scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario»  ed  in  particolare
l'art. 3; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.   327,   recante   «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno, le prove di esame e i relativi programmi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.  329,  recante  «Requisiti   dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 330,  concernente  «Formazione  delle
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi,  per   titoli   ed   esami,
finalizzati  al  reclutamento  del  personale  docente  nelle  scuole
dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20  aprile  2020,  n.
200, concernente «Tabella dei titoli  valutabili  nei  concorsi,  per
titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale  docente  nella
scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  19  dicembre
2016, n.  5388,  e  le  altre  conformi,  con  le  quali  si  afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  revisione  dei  citati
decreti ministeriali 9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020,  n.  200
alla luce delle innovazioni introdotte dal  decreto-legge  25  maggio
2021, n.  73,  recante  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, al fine di un piu' agile espletamento  delle  procedure
concorsuali; 
  Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n.
107, prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il  reclutamento
del personale docente possano partecipare esclusivamente i  candidati
muniti del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  per  ciascuna
classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i
soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita'; 
  Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI); 
  Acquisito il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 65 del 4
novembre 2021; 
  Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che  non  appaiono  in
contrasto con le norme vigenti in  materia  e  che  non  limitano  le
prerogative  dell'Amministrazione  nella  definizione   dei   criteri
generali; 
  Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del  CSPI  relativa
all'art. 3, comma 1, in quanto gia' prevista nel testo; 
  Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di prevedere
l'esonero  dal  servizio   per   i   componenti   delle   commissioni
esaminatrici, trattandosi di ipotesi  non  prevista  dalla  normativa
vigente; 
  Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di aumentare
la durata della prova scritta da 100  a  120  minuti,  in  quanto  la
tempistica prevista appare congrua e sufficiente  in  relazione  alle
prove previste ed analoga alle procedure gia' espletate; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art. 8, comma 1, trattandosi di termine congruo in relazione alla
tipologia delle prove; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  richiesta  del  CSPI  relativa
all'art. 11, comma 3, in quanto l'art. 59, comma 10, lettera  d)  del
decreto-legge n. 73 del 2021 prevede espressamente che la graduatoria
sia formulata nel limite dei posti messi a concorso; 
  Ritenuto  di  non  dover  modificare  l'Allegato  B  relativo  alla
valutazione dei titoli in quanto coerente ed  omogeneo  con  analoghe
procedure; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno,
nonche' le modalita' di redazione dei  quesiti  della  prova  scritta
anche a  titolo  oneroso,  la  commissione  nazionale  incaricata  di
redigere i quadri di  riferimento  per  la  valutazione  della  prova
scritta, i programmi delle prove, i requisiti  dei  componenti  delle
commissioni cui spetta la valutazione della  prova  scritta  e  della
prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio; 
  2. I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle  regioni  e
per  i  ruoli  nei  quali   si   preveda   un'effettiva   vacanza   e
disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia.