IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare:
l'art. 1, comma 311, che dispone: «Al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro
annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
l'art. 1, comma 312, che dispone: «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le
modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la
distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente
rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
luglio 2020 (di seguito, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2020), emanato, ai sensi dei citati commi 311 e
312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21
maggio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del contributo di 75
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali», registrato dalla Corte dei
conti il 9 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 244 del 2 ottobre 2020, S.O. n. 36, ed in
particolare:
l'art. 2, comma 2, che dispone: «2. Il comune beneficiario del
contributo pluriennale e' tenuto ad iniziare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del
precedente comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per
i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i
contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023»;
l'art. 2, comma 3, che dispone: «3. Il termine di cui al comma 2,
lettera a), puo' essere prorogato di tre mesi su richiesta dell'ente
beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo
connessi ad emergenza COVID-19»;
l'art. 6, comma 1, che dispone: «In caso di mancato rispetto del
termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2,
comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota
annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in
parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale»;
l'art. 8, comma 1, che dispone: «Nel caso di risparmi derivanti
da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al
collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione;
successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori
infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando
il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b)»;
Considerato che molti comuni beneficiari del contributo hanno
evidenziato ritardi nell'avvio dei lavori, a causa della perdurante
emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di rideterminare il termine per
l'avvio dei lavori, di cui al citato art. 2, comma 2, sia con
riferimento all'annualita' 2020, sia con riferimento alle annualita'
2021, 2022 e 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021
con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna e' stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante la delega di funzioni al Ministro Carfagna, tra le
quali quella di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi
finalizzati allo sviluppo economico dei territori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella
seduta del 18 novembre 2021;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
luglio 2020, recante «Modalita' di assegnazione del contributo di
75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da
destinare a investimenti in infrastrutture sociali
Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto
ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi del comma 1 entro:
a) il 31 marzo 2022 per i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 giugno 2022 per i contributi riferiti all'anno 2021;
c) il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per i
contributi riferiti agli anni 2022 e 2023.»;
b) l'art. 2, comma 3, e' abrogato;
c) all'art. 6, comma 1, le parole «lettere a) e b),» sono
soppresse;
d) all'art. 8, comma 1, le parole «, lett. a) e b)» sono
soppresse.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2022
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli
Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale
Carfagna
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 266