La Camera dei deputati ed il Senato della  Repubblica,  in  seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 9 della  Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Tutela l'ambiente, la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi,  anche
nell'interesse  delle  future  generazioni.  La  legge  dello   Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   9   della
          Costituzione,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   27
          dicembre  1947,  n.  298,  edizione   straordinaria,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9. 
                La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
          ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
              Tutela l'ambiente, la biodiversita' e  gli  ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.»;