IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo  2018,  n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede «Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata  legge  7  marzo
2003, n. 38»; 
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  4,  del  suddetto  decreto
legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalita'
e le procedure di erogazione del contributo  sui  premi  assicurativi
siano stabiliti con decreto del Ministro; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27  concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28  concernente  gli  aiuti  per  il  pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto 19 maggio 2020 con  il  quale  e'  stato  recepito
quanto previsto dall'art.  3,  comma  3-bis,  lettere  a)  e  b)  del
regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal  regolamento
(UE)  2019/316,  aumentando  da  euro  20.000,00  a  euro   25.000,00
l'importo complessivo massimo degli aiuti «de  minimis»  concessi  ad
un'unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari; 
  Visto il decreto 23 ottobre 2017, n. 27051, con il quale  e'  stata
riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento calamitoso «gelate del mese
di aprile  2017»  verificatesi  nella  Regione  Lazio  e  sono  stati
attivati  gli  interventi  compensativi  del  fondo  di  solidarieta'
nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate in  conformita'
al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto 2 marzo 2018,  n.  9587  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento calamitoso «siccita' dal 31
marzo 2017 al 21 settembre 2017» verificatesi nella Regione  Lazio  e
sono  stati  attivati  gli  interventi  compensativi  del  fondo   di
solidarieta' nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate in
conformita' al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto 22 dicembre 2017, n. 33619, con il quale e'  stata
ripartita tra le regioni la disponibilita' del Fondo di  solidarieta'
nazionale per gli aiuti da erogare alle imprese agricole  danneggiate
da eventi atmosferici assimilabili a calamita' naturali, di cui  euro
867.532,00 sono stati assegnati alla Regione Lazio,  anche  a  fronte
dei danni causati dalle gelate 2017; 
  Preso atto che, con delibera di  giunta  regionale  del  22  giugno
2021, l'assegnazione di cui al decreto  22  dicembre  2017  e'  stata
integrata fino all'importo  di  euro  3.343.536,00  con  economie  di
precedenti assegnazioni; 
  Visto il decreto 14 settembre 2018, n. 8738, con il quale e'  stata
ripartita tra le regioni la disponibilita' del Fondo di  solidarieta'
nazionale per gli aiuti da erogare alle imprese agricole  danneggiate
dalla siccita', di cui euro 1.569.606,00 sono  stati  assegnati  alla
Regione Lazio; 
  Considerato che in conformita' alle disposizioni di cui  al  regime
di esenzione di notifica n.  SA.49425(2017/XA)  l'aiuto  deve  essere
attivato entro tre anni dal verificarsi  dell'avversita'  atmosferica
assimilabile a una calamita' e gli  importi  concessi  devono  essere
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data; 
  Esaminata la decisione della giunta  regionale  del  Lazio  del  25
gennaio 2022, sulla base della quale, la propria Direzione  regionale
agricoltura, promozione della  filiera  e  della  cultura  del  cibo,
caccia e pesca, foreste, con nota 26 gennaio 2022 n. 74134, chiede al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  l'adozione
degli atti necessari alla registrazione del regime di aiuto  relativo
alle  risorse  assegnate  alla  regione  a  valere   sul   Fondo   di
solidarieta' nazionale per le provvidenze  da  erogare  alle  imprese
agricole danneggiate dalle gelate del 2017 e dalla siccita' del 2017,
secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»  nel  settore  agricolo,  in  sostituzione  del  regime   di
esenzione di cui al regolamento (UE) della Commissione del 25  giugno
2014, n. 702/2014, attivato per gli eventi considerati con i  decreti
di declaratoria 23 ottobre 2017 e 2 marzo 2018 citati; 
  Tenuto conto che i termini stabiliti per l'erogazione degli aiuti a
fronte  degli  eventi   richiamati,   nell'ambito   del   regime   n.
SA.49425(2017/XA)   sono   scaduti   ed   e'   opportuno   consentire
l'erogazione degli aiuti agli agricoltori; 
  Considerato che l'accoglimento della richiesta non comporta nuovi o
ulteriori oneri a carico dello Stato; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Lazio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, e'  accolta  la
richiesta della Regione Lazio di modifica del  regime  di  aiuto  per
l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarieta'  nazionale  alle
imprese agricole danneggiate dalle gelate del 2017, di cui al decreto
di declaratoria 23 ottobre 2017 e dalla siccita' del 2017, di cui  al
decreto di declaratoria 2 marzo 2018. 
  2.  Gli  aiuti  alle  imprese  agricole  danneggiate  dagli  eventi
richiamati al comma precedente  sono  concessi  in  conformita'  alle
disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli