IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta  sul
valore  aggiunto  (IVA)  e   altre   misure   finanziarie   urgenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e,
in particolare l'art. 8, con cui viene  istituita  nell'ambito  delle
strutture del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  la
«Banca dati delle politiche attive e passive»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto in particolare, l'art. 9, comma 6-bis, della legge n. 68  del
1999,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei   disabili»
introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 151, secondo il quale al fine di razionalizzare
la  raccolta  dei  dati  disponibili  sul  collocamento  mirato,   di
semplificare gli adempimenti nonche' di migliorare il monitoraggio  e
la valutazione degli interventi, viene  istituita  all'interno  della
Banca dati politiche attive e passive una apposita sezione denominata
«Banca dati del collocamento mirato», che raccoglie  le  informazioni
concernenti i datori di lavoro pubblici  e  privati  obbligati  ed  i
lavoratori interessati; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 151 recante «Disposizioni di razionalizzazione  e  semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre  disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  lavoro   e   pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, la definizione dei dati da trasmettere  nonche'  le  altre
modalita' attuative della «Banca dati del collocamento mirato»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il  riordino  della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche  attive,
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183»
laddove  prevede  il  conferimento  all'Agenzia  nazionale   per   le
politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi  dell'art.  4
del medesimo decreto legislativo, delle  funzioni  «di  coordinamento
... del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visti il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati  (GDPR),  che  abroga  la  direttiva
95/46/CE, ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto l'art. 39-quater del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, recante «Monitoraggio sull'applicazione  della  legge  12  marzo
1999, n. 68», ed in particolare il comma  3,  secondo  il  quale  «Le
informazioni di cui al presente articolo  sono  raccolte  nell'ambito
della banca dati di cui all'art. 8, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. Andrea Orlando e' nominato Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, l'on.  dott.  Renato  Brunetta  e  il  dott.
Vittorio Colao sono nominati Ministri senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  all'on.  dott.  Renato  Brunetta  e'
conferito l'incarico relativo alla  pubblica  amministrazione,  e  al
dott. Vittorio Colao e' conferito l'incarico relativo all'innovazione
tecnologica e alla transizione digitale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «Lavoratori con disabilita' e categorie protette», i  soggetti
di cui agli articoli 1 e  18  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
iscritti negli  elenchi  del  collocamento  obbligatorio  o  comunque
computabili nelle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18  della
legge n. 68 del 1999; 
    b) «Datori di lavoro obbligati», i datori di  lavoro  pubblici  e
privati soggetti agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999; 
    c) «Uffici competenti», gli Uffici territoriali individuati dalle
regioni e dalle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 6, della legge n. 68 del 1999, e dell'art. 18, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con riferimento alle attivita'
in materia di collocamento obbligatorio; 
    d) «Banca dati», la banca dati del collocamento mirato, istituita
presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  che
raccoglie i dati relativi: ai lavoratori con disabilita' e  categorie
protette; ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni dei medesimi;
agli uffici competenti. 
  2. Per le definizioni in materia di trattamento dei dati  personali
si rimanda all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679.