IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2288  della  Commissione
del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n.
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del  certificato  digitale  COVID  dell'UE  indicante  il
completamento della serie di vaccinazioni primarie; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, gli articoli 9 e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare,
l'art. 6; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,   ai   sensi   del   quale:   «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022,  n.  29,  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  28  settembre  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici
Covid-free"», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 29 settembre 2021, n. 233; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  15  dicembre  2021,  n.
297; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  27  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e   per   la
sperimentazione di "Corridoi turistici Covid-free"», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22; 
  Vista la circolare  prot.  n.  21677  del  15  maggio  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    contenente
indicazioni per l'utilizzo del Passenger Locator Form digitale per  i
passeggeri in ingresso in Italia; 
  Vista la circolare  prot.  n.  34414  del  30  luglio  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    contenente
indicazioni in merito all'equipollenza delle certificazioni vaccinali
e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi  per  gli  usi  previsti
dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; 
  Vista la circolare prot. n. 42957  del  23  settembre  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,   concernente
l'equivalenza  dei  vaccini  anti  SARS-CoV-2/  COVID   somministrati
all'estero; 
  Vista la circolare prot.  n.  50269  del  4  novembre  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    contenente
indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati  all'estero
con un vaccino non autorizzato da EMA; 
  Vista la  circolare  prot.  n.  1431  del  7  gennaio  2022,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    contenente
chiarimenti in ordine all'ordinanza del Ministro della salute del  14
dicembre 2021 e ai decreti-legge  24  dicembre  2021,  n.  221  e  30
dicembre 2021, n. 229; 
  Vista la circolare  prot.  n.  2840  del  13  gennaio  2022,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,    contenente
indicazioni per lo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di
caso COVID-19, dalla sede di isolamento/quarantena ad altra  sede  di
isolamento/quarantena; 
  Vista la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30  giugno
2020, e successivi aggiornamenti; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuto  necessario,  in   considerazione   dell'evolversi   della
situazione  epidemiologica  a  livello  internazionale  e  nazionale,
aggiornare,  sentita  la   Direzione   generale   della   prevenzione
sanitaria, le  misure  concernenti  gli  ingressi  e  le  uscite  dei
viaggiatori provenienti da Stati o territori esteri; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                 Disposizioni relative agli ingressi 
                      sul territorio nazionale 
 
  1. A condizione che non insorgano sintomi da  COVID-19,  l'ingresso
sul territorio nazionale e' consentito alle seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form
mediante visualizzazione dal proprio  dispositivo  mobile  oppure  in
copia cartacea; 
    b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione attestante  le  condizioni  di
cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente  secondo
provvedimenti adottati dal Ministero della salute e  nei  termini  di
durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia. 
  2.  Solo  in  caso  di   mancata   presentazione   di   una   delle
certificazioni di cui al comma 1, lettera b), si  applica  la  misura
della quarantena presso l'indirizzo indicato  nel  digital  Passenger
Locator Form, per un periodo  di  cinque  giorni,  con  l'obbligo  di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone, alla fine di detto periodo. 
  3. Le certificazioni di cui al  presente  articolo  possono  essere
esibite in formato digitale o cartaceo. 
  4. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo  Stato
della Citta' del Vaticano non  sono  soggetti  a  limitazioni  ne'  a
obblighi di dichiarazione.