L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 16 dicembre 2021, 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
(di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il  comma
6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere  a-bis)  e  a-ter),
introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di  conversione  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n.
109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui  al
comma 2 e alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla  legge
si provvede (...) b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
economici  operanti  nel  settore  del  trasporto  e  per   i   quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con  atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto,  possono  essere  formulati  rilievi  cui  l'Autorita'  si
conforma; in  assenza  di  rilievi  nel  termine  l'atto  si  intende
approvato»; 
  Visto l'art. 3, comma 9-bis, del decreto-legge 10  settembre  2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156 (di seguito: decreto-legge n. 121/2021); 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze  e  attivita'  attribuite  all'Autorita',   composto,   in
particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37
del decreto-legge n. 201/2011, come da  ultimo  modificato  dall'art.
16, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  n.  109/2018,  dalle  seguenti
fonti normative, sia europee che nazionali: - il regolamento (CE)  n.
1371/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007,  relativo  ai  diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel
trasporto ferroviario;  -  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; -  il  regolamento  (UE)  n.  913/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,  relativo  alla  rete
ferroviaria  europea  per  un  trasporto  merci  competitivo;  -   il
regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  novembre  2010,  relativo  ai  diritti  dei  passeggeri  che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato  con  autobus  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva  2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  novembre  2012,  che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico come aggiornata dalla
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»; -  il  regolamento  delegato  (UE)  n.  885/2013  della
Commissione del 15 maggio 2013 che integra  la  direttiva  2010/40/UE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sui  sistemi  di  trasporto
intelligenti,   in   merito   alla   predisposizione   dei    servizi
d'informazione  sulle  aree  di  parcheggio  sicure  destinate   agli
automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - il regolamento delegato
(UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra  la
direttiva 2010/40/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i dati e le procedure per la  comunicazione  gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime  universali  sulla
viabilita' connesse alla sicurezza stradale; - il regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.  661/2010/UE;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del  7
aprile 2016 sulle procedure  e  sui  criteri  relativi  agli  accordi
quadro  per  la  ripartizione  della  capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria; il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio,  del  15  febbraio  2017,  che  istituisce  un  quadro
normativo per la fornitura di servizi  portuali  e  norme  comuni  in
materia  di  trasparenza  finanziaria  dei  porti,  relativamente  ai
servizi  passeggeri  e  alla  movimentazione  merci  e  decreto   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  del  10
agosto 2021; - il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/2177  della
Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso  agli  impianti
di servizio e ai servizi ferroviari;  il  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che  stabilisce
la   procedura   e   i   criteri   per   l'applicazione    dell'esame
dell'equilibrio  economico  a  norma  dell'art.  11  della  direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; - l'art. 24, comma
5-bis del «Codice della strada» di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285,  come  integrato  dall'art.  38,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l'art. 8,  comma  3,  lettera  n)
della legge 28  gennaio  1994,  n.  84  recante  il  «Riordino  della
legislazione in materia portuale», come introdotto dall'art.  10  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante  «Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina  concernente  le
Autorita' portuali di cui alla legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera  f)  della  legge  7  agosto
2015, n. 124» e modificato dall'art.  5,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232,  recante  «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.
169, concernente le Autorita' portuali»; - l'art. 28,  comma  10  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma  4,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da
71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» incluso l'art. 73, come da ultimo
sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2018»; - l'art. 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, in materia di linee guida sugli aiuti  di  stato  ad  aeroporti  e
compagnie aeree; - il decreto legislativo  17  aprile  2014,  n.  70,
recante   «Disciplina   sanzionatoria   per   le   violazioni   delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; - l'art.  29
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116  in  materia  di
tariffe  elettriche  agevolate  sull'infrastruttura  ferroviaria;   -
l'art. 1, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita'  produttive»  in  materia  di  diritti
aeroportuali; - il decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.  169,
recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni
del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   del   trasporto
effettuato con autobus»; - il decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.
112, recante «Attuazione della direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre  2012,  che  istituisce  uno
spazio ferroviario europeo  unico»  come  da  ultimo  modificato  dal
decreto legislativo 23 novembre 2018,  n.  139,  recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2016/2370  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto
nazionale   dei   passeggeri   per   ferrovia   e    la    governance
dell'infrastruttura ferroviaria»; - il decreto legislativo 19  luglio
2015, n. 129,  recante  «Disciplina  sanzionatoria  delle  violazioni
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; - gli articoli 167,
comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il «Codice dei contratti pubblici»; - l'art. 14, comma 5  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo  unico  in
materia di societa' a  partecipazione  pubblica»;  -  l'art.  48  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96; - l'art.  13-bis  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  finanziaria
per esigenze  indifferibili»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  4  dicembre  2017,  n.  172,   in   materia   di   concessioni
autostradali; - l'art. 196 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore  delle
imprese ferroviarie; - l'art. 73, commi 4 e 5  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 recante «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»  e,  in  particolare,  l'art.   9   relativo   ai   servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali; 
  Visto  l'orientamento  giurisprudenziale  consolidatosi  a  partire
dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio  di  Stato,  pubblicata  il  4
gennaio 2021, che, nel chiarire  il  perimetro  dei  soggetti  tenuti
all'assolvimento degli obblighi  in  materia  di  contributo  per  il
funzionamento dell'Autorita', ha reso anche opportuna  l'elaborazione
di ulteriori discipline di dettaglio; 
  Visto l'art.  37-bis  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», la cui applicazione e'  limitata
all'anno 2021; 
  Visto  il   «regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera n. 78/2021  del
27 maggio 2021; 
  Vista  la  pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019; 
  Visto il bilancio di  previsione  per  l'anno  2022  approvato  dal
Consiglio  dell'Autorita'  il  1°  dicembre   2021,   previo   parere
favorevole del collegio dei revisori, e  preso  atto,  pertanto,  del
fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita'; 
  Considerato che l'Autorita' ha  improntato  la  propria  azione  al
contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative
a riguardo (c.d. spending review); 
  Considerato che il contributo di cui al citato art.  37,  comma  6,
lettera b), del  decreto-legge  n.  201/2011  costituisce  per  legge
l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi  oneri
di funzionamento; 
  Visto il «documento ricognitivo sui settori  del  trasporto  per  i
quali  l'Autorita'  ha  concretamente   avviato   l'esercizio   delle
competenze o il compimento delle  attivita'  previste  dalla  legge»,
redatto dagli Uffici in cui sono individuate  le  attivita'  compiute
dall'Autorita' nei settori del trasporto per i  quali  la  stessa  ha
concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati
in cui essi operano, l'esercizio delle  competenze  o  il  compimento
delle attivita' previste dalla  legge,  il  quale  riveste  carattere
meramente ricognitivo e puo' agevolare l'individuazione del perimetro
contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione; 
  Vista la delibera n. 135/2021 del 12 ottobre 2021 con la  quale  e'
stato dato avvio alla consultazione pubblica  per  la  determinazione
del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti per l'anno 2022; 
  Viste le osservazioni  pervenute  nel  corso  della  consultazione,
chiusasi il 12 novembre 2021, di cui alla sopra  citata  delibera  n.
135/2021,  pubblicate  sul  sito  web  istituzionale   dell'Autorita'
(https://www.autorita-trasporti.it/); 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate a chiedere  un
generico esonero  o  una  sospensione  generalizzata  di  determinati
settori del trasporto dalla corresponsione  del  contributo  anche  a
causa della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19,  o
di sollevare intere  categorie  di  operatori  economici  dai  propri
obblighi  dichiarativi  e  contributivi,  in   quanto   l'ordinamento
nazionale prevede quale unica fonte di  finanziamento  dell'Autorita'
il contributo previsto dal decreto-legge n. 201/2011 e, pertanto,  le
spese di  funzionamento  debbono  necessariamente  trovare  copertura
finanziaria a valere sulla contribuzione da parte degli operatori del
settore, fatta comunque salva l'applicazione del citato art. 3, comma
9-bis del decreto-legge n. 121/2021 che autorizza l'Autorita'  a  far
fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla  riduzione
degli introiti connessi al contributo, previste nella misura  di  3,7
milioni  di  euro,  mediante  l'utilizzo  parziale  della  quota  non
vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data  del  31
dicembre 2020; 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  formulate  da  plurime
categorie di operatori economici volte a mettere  in  discussione  il
perimetro dei contribuenti in  quanto  le  argomentazioni  variamente
addotte si pongono in evidente contrasto con l'iter  logico-giuridico
posto dal Consiglio di Stato a  fondamento  del  proprio  consolidato
orientamento giurisprudenziale; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni tese  a  circoscrivere  il
mandato dell'Autorita' ai  soli  servizi  di  pubblica  utilita',  in
quanto, per effetto  delle  numerose  attribuzioni  di  competenze  e
attivita' conferite ex lege negli anni e qui menzionate, la sfera  di
azione  dell'Autorita'  riguarda  tutti  i  settori  del   trasporto,
peraltro in linea con la giurisprudenza cristallizzatasi in materia; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli  operatori
del settore portuale in merito all'asserita  carenza  di  motivazione
circa l'inserimento della categoria degli erogatori di  operazioni  e
servizi portuali, in quanto la voce a questi  relativa  e'  volta  ad
enucleare prestazioni gia' ricomprese nell'alveo della gestione delle
infrastrutture portuali e gia' oggetto  di  concreta  regolazione  da
parte dell'Autorita', come riconosciuto dalla giurisprudenza; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni degli operatori  economici
appartenenti al settore dei servizi di trasporto di merci  su  strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti   pervenute   in   sede   di   consultazione   sul    tema
dell'individuazione del  numero  di  veicoli  nel  limite  di  26.000
chilogrammi di capacita' di carico, in quanto  trattasi  di  criterio
presuntivo peraltro gia' adottato dall'Autorita'; inoltre, in  queste
non viene formulata una proposta alternativa recante l'indicazione di
un diverso valore o criterio ragionevolmente applicabile; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le  osservazioni  formulate  da
numerosi operatori  e  volte  ad  escludere  la  voce  A5  del  conto
economico dal fatturato rilevante,  in  quanto  tale  voce  comprende
anche contributi in conto esercizio ovvero proventi o plusvalenze  da
assimilare ai ricavi dell'attivita' principale  e,  comunque,  rimane
confermata la possibilita' in capo al soggetto tenuto  al  versamento
del contributo di scomputare i ricavi o proventi conseguiti a  fronte
di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita'; 
  Ritenuto in particolare,  che  i  contributi  in  conto  esercizio,
iscrivibili  alla  voce  A5  del  conto  economico,  abbiano   natura
integrativa  dei  ricavi  dell'attivita'   caratteristica   o   delle
attivita' accessorie,  diverse  da  quella  finanziaria,  nonche'  di
ricavi derivanti da attivita' nei confronti di enti pubblici in forza
di un contratto di servizio e/o di convenzione  e,  quindi,  comunque
derivanti dallo svolgimento di attivita' economica rilevante ai  fini
dell'assoggettamento al contributo; 
  Ritenute non accoglibili le  proposte  di  riduzione  dell'aliquota
contributiva per l'anno 2022, a fronte dell'ampliamento della  platea
contributiva  a  seguito  degli  esiti  del  contenzioso  dinanzi  al
Consiglio di  Stato,  in  quanto  i  fatturati  degli  operatori  del
trasporto dell'anno 2020, rilevanti per  il  calcolo  del  contributo
riferito all'anno 2022, si sono sensibilmente ridotti a  causa  degli
effetti negativi della pandemia da COVID-19 e  risultano  tuttora  in
corso le attivita' di regolarizzazione degli obblighi contributivi di
molti operatori in relazione alle annualita' successive al 2018; 
  Ritenute non accoglibili le  osservazioni  volte  a  escludere  dai
criteri  di  calcolo  del   fatturato   rilevante   ai   fini   della
determinazione della misura del contributo ogni  forma  di  sussidio,
compensazione, ristoro  o  sostegno  alle  imprese  riconosciuti  per
mancati ricavi in ragione dell'emergenza pandemica  da  COVID-19,  in
quanto  la  contribuzione  da  parte  degli  operatori  del   settore
costituisce,  come  gia'  sopra   evidenziato,   l'unica   fonte   di
finanziamento per  l'Autorita';  infatti,  laddove  in  passato,  con
riferimento all'anno 2021 per l'autotrasporto merci su  strada,  sono
state previste forme di sostegno  al  settore  mediante  l'esclusione
dall'obbligo di contribuzione,  il  legislatore  ha  conseguentemente
stanziato somme a compensazione del minore introito per  l'Autorita';
inoltre, le medesime osservazioni  non  sono  accoglibili  in  quanto
postulano  un'esclusione  generalizzata  e  riguardante  importi   al
momento non definiti nell'an e nel quantum, anche  per  l'assenza  in
taluni casi dei decreti attuativi previsti dalla legge; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate ad  introdurre
un'esclusione, a beneficio dei gestori  di  infrastrutture  portuali,
degli importi  destinati  alla  manutenzione  ordinaria  del  demanio
marittimo, in quanto le somme in oggetto afferiscono a spese correnti
legate al normale ciclo aziendale; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le  osservazioni  formulate  da
operatori di trasporto merci multimodale in materia di esclusione dei
ricavi generati a fronte di servizi di trasporto offerti  all'utenza,
ma svolti da altri operatori economici, in quanto  non  e'  possibile
ammettere un'esclusione tout court dei servizi erogati al mercato  da
tali soggetti, cio' traducendosi in un'ingiustificata esclusione  del
trasporto door-to-door, tipologia di movimentazione  e  consegna  dei
carichi che, curando le varie fasi vettoriali, si giova  maggiormente
dei benefici complessivamente recati dall'Autorita' nei vari segmenti
trasportistici; rimane fermo, in ogni caso, il rispetto  del  divieto
di duplicazione del contributo; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni  che  mirano  ad  ottenere
un'esclusione delle compensazioni erogate in relazione a contratti di
servizio o convenzioni nell'ambito del trasporto via mare o  per  vie
navigabili  interne  in   quanto,   come   riconosciuto   sin   dalla
giurisprudenza piu' risalente, il trasporto gravato  da  obblighi  di
servizio pubblico o convenzionato e' da  ritenersi  assoggettabile  a
contribuzione in ragione del ruolo  peculiare  riservato  in  materia
all'Autorita' dalla legge e a motivo delle competenze gia' esercitate
al riguardo; 
  Ritenute non accoglibili, in  considerazione  della  giurisprudenza
sino ad ora intervenuta, le osservazioni volte  alla  non  inclusione
degli agenti raccomandatari marittimi  tra  i  soggetti  tenuti  alla
contribuzione,  stante  l'esigenza,  anche  alla   luce   di   alcune
osservazioni pervenute, di dover assoggettare gli operatori  di  tale
categoria all'onere di richiedere ai vettori  esteri  e  versare  per
loro conto le somme dovute, pure al fine di garantire  piena  parita'
di trattamento  tra  imprese  nazionali  ed  estere;  ai  fini  della
determinazione del fatturato rilevante, trattandosi di  soggetti  che
operano anche in qualita' di mandatari di  compagnie  di  navigazione
impegnate su servizi internazionali, si  ritiene  di  individuare  le
medesime modalita' di determinazione del fatturato rilevante previste
per i vettori marittimi; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni secondo cui  l'obbligo  di
versamento del contributo  da  parte  delle  agenzie  raccomandatarie
marittime in nome  e  per  conto  dei  vettori  esteri  rappresentati
risulterebbe inficiato da un'asserita indeterminatezza del  prelievo,
in quanto, basandosi il contributo riferito all'annualita'  2022  sui
dati economici dell'esercizio 2020, l'obbligazione in oggetto  appare
prevedibile e preventivamente determinabile nel suo ammontare; 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  recanti  richiesta  di
ulteriori voci specifiche di esclusione per i gestori  di  centri  di
movimentazione merci e, segnatamente, per  gl'interporti,  in  quanto
talune di esse sono gia' scomputabili  in  base  alla  disciplina  di
carattere generale  incardinata  dall'Autorita'  in  argomento  e  lo
scomputo   delle   altre   confligge   con   le   indicazioni   della
giurisprudenza piu' recente, secondo cui le prestazioni, le attivita'
e  i  ricavi  caratteristici  degli  interporti,   ivi   inclusi   il
mantenimento e la  costruzione  di  tutte  le  infrastrutture  (anche
immobiliari)  funzionali  alla  prestazione  dei   servizi   erogati,
risultano pienamente assoggettabili a contributo; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate  a  introdurre
lo scomputo dal fatturato  dei  servizi  di  allacciamento  reefer  a
motivo della loro natura essenziale per la c.d. «catena del freddo» e
per il trasporto  di  beni/prodotti  deperibili  che  necessitano  di
terminal ad hoc approntati al mantenimento di temperature regolate ai
fini di garantirne la conservazione; 
  Ritenute non  accoglibili  le  osservazioni  sull'esclusione  delle
attivita' svolte  sotto  la  vigilanza  delle  Autorita'  di  sistema
portuale in  quanto  trascurano,  da  un  lato,  la  sussistenza,  di
attivita' di regolazione multilivello svolte sia  dall'Autorita'  che
dai  suddetti  enti  pubblici;   dall'altro,   l'esistenza   di   una
contestuale  attivita'  di  vigilanza   sui   terminal   riconosciuta
all'Autorita' dalla disciplina eurounitaria; 
  Ritenute non accoglibili  le  osservazioni  volte  ad  asserire  il
rischio di effetti  distorsivi  sulla  concorrenza  e  sulla  mancata
compliance con il citato regolamento (UE) n. 2017/352, in  quanto  la
censura non reca puntuale motivazione e non tiene  in  considerazione
che il contributo grava uniformemente su tutte le  infrastrutture  di
trasporto; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni strumentali  a  conseguire
un'esclusione, dal fatturato rilevante ai fini contributivi, del c.d.
«ciclo-terra»  degli  operatori  portuali,  in  quanto  lo   scomputo
invocato  ricomprende  ricavi  da   prestazioni   autorizzate   dalle
Autorita' di sistema portuale e, comunque,  afferenti  alla  gestione
caratteristica; 
  Ritenuto non accoglibili le osservazioni formulate dalle imprese di
autotrasporto merci per conto terzi, in quanto,  tenuto  conto  della
notevole  frammentarieta'  del   mercato   dei   prestatori   nonche'
dell'esigenza di effettivita' della riscossione,  l'esclusione  delle
prestazioni di sub-vezione a beneficio di coloro che  le  effettuino,
ferma restando  la  necessita'  di  prevenire  ogni  duplicazione  di
contribuzione, risponde a  principi  di  equita'  e  proporzionalita'
dell'imposizione,  facendo  gravare  il   contributo   sul   soggetto
affidante (vettore e/o committente, come  definiti  dall'art.  2  del
decreto legislativo n. 286/2005), in  ragione  del  ruolo  svolto  in
termini di organizzazione del servizio (ivi inclusa la  scelta  e  la
gestione dei subaffidamenti) e/o della titolarita' del  contratto  di
trasporto; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  volte  ad   escludere
l'imputazione del contributo in capo al  consorzio,  in  luogo  delle
consorziate, in quanto lo stesso e' individuato  quale  titolare  del
contratto di trasporto e comunque, in  caso  di  ricavi  generati  da
imprese riunite in consorzio, permane la possibilita'  per  l'impresa
consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di  trasporto
erogati a consorzi titolari di contratti di  trasporto,  al  fine  di
evitare una duplicazione di versamenti  riconducibili  alla  medesima
quota di ricavo; 
  Ritenuto   non   necessario   operare   specifici   interventi   di
accoglimento  delle  osservazioni  in  cui  si  paventa  il  rischio,
meramente teorico, di un'indeterminata duplicazione di contribuzione,
in quanto quest'ultima viene gia' esclusa da una precipua  previsione
di legge  e  dette  osservazioni  non  sollevano  casi  specifici  e,
parimenti, non indicano precisi criteri o modalita'  di  applicazione
delle previsioni di dettaglio; 
  Ritenuto   non   necessario   operare   specifici   interventi   di
accoglimento delle osservazioni volte a reclamare l'esclusione  delle
attivita' crossborder, in quanto in relazione alle varie modalita' di
trasporto sussistono discipline di settore,  ormai  consolidate,  che
impediscono ogni indebito assoggettamento a contribuzione, venendo in
rilievo, relativamente alla mobilita' di persone e merci con partenza
o  arrivo  in  Italia,  solo  la  tratta  compresa  entro  i  confini
nazionali; 
  Ritenute parzialmente accoglibili le osservazioni atte a conseguire
un'esclusione dei trasporti marittimi internazionali che  interessino
scali italiani, attraverso la previsione di una disciplina analoga  a
quella gia' prevista per gli  operatori  del  settore  del  trasporto
aereo di passeggeri e/o merci, nell'ottica di includere nel fatturato
esclusivamente la porzione di ricavi  territorialmente  rilevante  in
Italia; 
  Ritenute  parzialmente  accoglibili  le  osservazioni  espresse  in
favore di una semplificazione delle procedure amministrative relative
all'assolvimento degli obblighi  dichiarativi  in  caso  di  scomputi
superiori  al  20%  del  fatturato,  prevedendo  che   l'attestazione
richiesta possa essere  rilasciata,  alternativamente,  dal  revisore
legale dei conti (ovvero dalla societa' di revisione  legale)  oppure
dal collegio  sindacale  e  valutando,  invece,  non  accoglibili  le
osservazioni volte a richiedere l'eliminazione  del  prospetto  delle
esclusioni,  in  quanto  trattasi  di  presidio   volto   a   evitare
dichiarazioni inesatte,  irregolari  o  infedeli  e  ad  agevolare  i
controlli di natura formale e sostanziale; 
  Ritenute accoglibili le  osservazioni  in  merito  all'applicazione
dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al  fine  di
ridurre   l'aliquota   contributiva,   limitatamente    all'ammontare
autorizzato dal citato art.  3,  comma  9-bis  del  decreto-legge  n.
121/2021, mentre, per la restante parte, l'Autorita' si riserva,  nel
rispetto dei principi di finanza pubblica, di valutare il progressivo
utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile,  senza  comunque
compromettere il mantenimento a titolo prudenziale di un fondo rischi
ed oneri di ammontare adeguato per  far  fronte  ad  eventuali  esiti
negativi  del  contenzioso  ancora  in  essere;   a   tale   riguardo
l'Autorita' si riserva altresi', sulla base  del  consolidamento  del
perimetro contributivo  e  della  conseguente  implementazione  delle
attivita' di recupero dei contributi dovuti  e  non  corrisposti,  di
valutare, in corso di esercizio finanziario, anche  a  vantaggio  dei
soggetti contributori,  tutti  i  possibili  interventi  che  possano
consentire  una   parziale   diversa   copertura   delle   spese   di
funzionamento dell'Autorita'; 
  Ritenute  accoglibili  le  osservazioni  formulate   in   sede   di
consultazione volte a innalzare la soglia di  esenzione  relativa  al
2022, risultando adeguato, tenuto conto delle piu'  aggiornate  stime
di  fabbisogno  per  assicurare   il   funzionamento   dell'Autorita'
nell'anno 2022, fissare la  soglia  di  esenzione  a  euro  3.000,00,
riparametrando  altresi'  l'obbligo   di   dichiarazione   dei   dati
anagrafici ed economici in capo alle imprese operanti nel settore dei
trasporti con fatturato superiore  a  euro  5.000.000,00,  in  quanto
entrambi i valori suindicati consentono di salvaguardare parte  delle
piccole imprese, oltre alle microimprese, di  cui  all'art.  5  della
legge 11 novembre 2011, n. 180, senza causare eccessive riduzioni  di
prelievo e apportando al contempo benefici significativi  in  termini
di efficienza gestionale della platea dei contribuenti; 
  Ritenute accoglibili le osservazioni volte a inserire un'esclusione
specifica per i gestori delle infrastrutture  portuali  in  relazione
agli importi destinati alla manutenzione  straordinaria  del  demanio
marittimo  o  agli  investimenti  capitalizzati  a   giovamento   del
medesimo, limitatamente ai costi di  ammortamento  iscritti  a  conto
economico nell'esercizio di riferimento, come comprovati  da  perizia
asseverata; 
  Ritenute accoglibili le osservazioni finalizzate  ad  allineare  il
criterio di individuazione del fatturato  rilevante  per  i  soggetti
operanti nel trasporto via mare  e  per  vie  navigabili  interne  di
passeggeri e/o merci, ad  esclusione  delle  imprese  di  cabotaggio,
attraverso  il  riferimento  ad  un  parametro  tale  da  non  creare
discriminazioni fra operatori economici  tra  loro  paragonabili  per
caratteristiche dell'attivita' economica svolta; 
  Rilevata la necessita' di  garantire  ai  soggetti  interessati  un
quadro applicativo certo, omogeneo e  conoscibile,  assicurando,  tra
l'altro, il rispetto dei principi  di  economicita',  trasparenza  ed
efficienza  dell'azione  amministrativa   nella   definizione   delle
modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita'  di  ridurre
al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i  costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori; 
  Ritenuto alla luce di quanto sopra, che gli operatori  dei  settori
del  trasporto  da  assoggettare  a  contribuzione  in  ragione   dei
presupposti  soggettivi  e  oggettivi  di  legge  siano  quelli   che
esercitano le seguenti attivita': 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e
operatori della logistica); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di
passeggeri e/o merci; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 
    k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
    l)  servizi  di  trasporto  di  merci  su  strada  connessi   con
autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima. 
  Ritenuto ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  tenuti  alla
contribuzione che esercitano servizi di  trasporto  merci  su  strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti, di confermare il criterio che include, in via presuntiva,
i  soggetti  che,  al  31  dicembre  2021,  abbiano   nella   propria
disponibilita' veicoli, dotati di  capacita'  di  carico,  con  massa
complessiva oltre i 26.000  chilogrammi,  ovvero  trattori  con  peso
rimorchiabile   oltre   i   26.000   chilogrammi,   utilizzando    la
classificazione di cui alla delibera n. 5/2021 del  19  ottobre  2021
del presidente del  Comitato  centrale  per  l'albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi; 
  Rilevato che dalla natura presuntiva del criterio  sopra  descritto
discende che non sia comunque soggetto al versamento  del  contributo
l'operatore economico che, pur avendo  nella  propria  disponibilita'
mezzi di capacita' di carico di massa complessiva superiore a  26.000
chilogrammi ovvero trattori con peso  rimorchiabile  oltre  i  26.000
chilogrammi, non svolga il servizio di trasporto in  connessione  con
le suddette infrastrutture; 
  Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa
la necessita' di assicurare la  massima  obiettivita'  e  trasparenza
nell'applicazione del contributo: 
    di intendere il fatturato come  l'importo  risultante  dal  conto
economico alla voce A1 (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)
sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci  corrispondenti
per i bilanci redatti secondo  i  principi  contabili  internazionali
IAS/IFRS; 
    di  escludere  dal  totale  dei  ricavi:  (i)  eventuali   ricavi
conseguiti a  fronte  di  attivita'  non  ricadenti  nei  settori  di
competenza dell'Autorita' come individuati nella  presente  delibera;
(ii) i ricavi conseguiti per attivita'  svolte  all'estero;  (iii)  i
contributi  in  conto  impianti  o  investimento  ricevuti  e   fatti
transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto  esercizio
nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in
piena  efficienza  delle  infrastrutture   ferroviarie   di   rilievo
nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore
della   gestione   delle   infrastrutture   autostradali,   derivanti
dall'«equivalente incremento della tariffa di  competenza»  applicata
con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come
convertito dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  da  destinarsi  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed  al
miglioramento delle strade e  autostrade  in  gestione  diretta  ANAS
S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attivita'  svolte  nel  mercato
postale per le imprese titolari di  autorizzazione  per  il  servizio
postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti  da
operazioni   di   compravendita   di   beni   immobili;   (viii)   le
sopravvenienze attive da fondo rischi; 
  Ritenuto in via generale, in conformita' con il  principio  di  non
discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e  senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  di  intendere  il
fatturato pari al volume  d'affari  IVA,  prodotto  nell'anno  solare
precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla
data di pubblicazione della delibera di approvazione del  contributo,
dal  rappresentante  fiscale  o  direttamente  dal  soggetto   estero
mediante identificazione diretta; 
  Ritenuto di  dover  considerare  -  per  i  soggetti  operanti  nel
trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di
evitare una diversita' di  trattamento  tra  le  imprese  italiane  e
quelle estere non soggette, in  quanto  tali,  alle  norme  contabili
italiane -  il  fatturato  pari  al  volume  d'affari  IVA,  prodotto
nell'anno solare precedente e  risultante  dall'ultima  dichiarazione
IVA presentata alla data di  pubblicazione  della  presente  delibera
relativamente  alle  operazioni  che,  in  dipendenza  di  un   unico
contratto  di  trasporto  aereo,  costituiscono,  per  il   trasporto
passeggeri:  (i)  trasporto  nazionale   eseguito   interamente   nel
territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10%  (Tab.
A parte III 127-novies, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  633/1972)  -  aliquota  attualmente  in  vigore;  (ii)
trasporto   internazionale,   esclusivamente   per   la   parte    di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto  di  merci:
(i) trasporto rilevante ai fini iva nel  territorio  dello  Stato  ed
assoggettato ad aliquota  IVA  del  22%  -  aliquota  attualmente  in
vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972.  In  tal  modo  le  societa'
operanti  nel  trasporto  aereo,  sia  aventi  sede  in  Italia   che
all'estero, avranno la possibilita' di  corrispondere  il  contributo
unicamente sul fatturato prodotto in Italia; 
  Ritenuto di dover considerare - per i soggetti operanti nel settore
del trasporto via mare e per altre vie navigabili di  passeggeri  e/o
merci e sempre al fine di evitare una diversita' di  trattamento  tra
le imprese italiane e quelle estere - il fatturato rilevante ai  fini
della  determinazione   del   contributo:   a)   per   il   trasporto
internazionale  di  passeggeri:  esclusivamente  per  la   parte   di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972;  b)  per  il   trasporto
internazionale   di   merci:   esclusivamente   per   la   parte   di
origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; c)  per  le  prestazioni  di
cabotaggio si applicano i criteri  generali  indicati  per  tutte  le
altre imprese di trasporto; 
  Ritenuto per i soli soggetti operanti nella gestione dei centri  di
movimentazione merci (interporti e operatori della  logistica)  -  di
escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti
per  determinati  servizi  comuni  non  ricollegabili  all'ambito  di
competenza dell'Autorita';  (ii)  i  ricavi  derivanti  da  attivita'
meramente amministrative, quali il supporto per  la  regolarizzazione
delle operazioni doganali e il rimborso delle accise; 
  Ritenuto per i gestori di infrastrutture portuali  -  di  escludere
dal  totale  dei  ricavi  i  proventi  derivanti  da:  (i)  attivita'
documentale  di  supporto  alla  regolarizzazione  delle   operazioni
doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o  mancato
ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio  di  security  purche'
distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi  da  attivita'  di  c.d.
connettivo  urbano;  (v)  servizio  hostess   legato   ad   attivita'
congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unita'
da diporto; 
  Ritenuto per le imprese meramente autorizzate all'effettuazione  di
operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attivita' in
banchina pubblica o in altra area  portuale  assentita  in  forza  di
titolo concessorio - di escludere dal totale dei  ricavi  i  proventi
derivanti  da  prestazioni  svolte  nei  riguardi  dei   gestori   di
infrastrutture portuali, nel caso in cui generino una duplicazione di
contribuzione; 
  Ritenuto per i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci  su
strada  connessi  con  autostrade,  porti,  scali  ferroviari  merci,
aeroporti, interporti - di escludere dal totale dei ricavi i proventi
derivanti  da:   (i)   attivita'   documentale   di   supporto   alla
regolarizzazione delle  operazioni  doganali;  (ii)  svolgimento,  in
qualita' di sub-vettore, di prestazioni di sub-vezione, a  patto  che
vengano documentate e che il contributo venga  corrisposto  da  altro
operatore soggetto a contribuzione; 
  Ritenuto per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione
marittima - di escludere dal totale dei ricavi i  proventi  derivanti
da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o
di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale  o
ad operazioni/servizi portuali; 
  Ritenuto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione  in  sede
di computo del fatturato, conformemente all'art. 37, comma 6, lettera
b), del decreto-legge n. 201/2011,  come  da  ultimo  modificata  dal
comma 1, lettera a-ter), dell'art. 16 del decreto-legge n.  109/2018,
escludere  dal  totale  dei  ricavi:  (i)  i  ricavi  delle   imprese
consorziate derivanti dai servizi di  trasporto  erogati  a  consorzi
esercenti servizi di trasporto; (ii) negli  altri  casi,  nella  sola
ipotesi  di  unico  contratto  di  trasporto,  i   ricavi   derivanti
dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese  ad  altro
operatore  soggetto  al  contributo;   (iii)   i   ricavi   derivanti
dall'attivita' di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto; 
  Ritenuto  di  dovere  determinare,  per   assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  al  fabbisogno  stimato  per  l'anno   2022,
l'aliquota nella misura dello 0,6 per mille del fatturato, in misura,
quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge; 
  Ritenuto di prevedere per l'anno 2022 che  il  versamento  non  sia
dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto
dalla presente delibera - pari  od  inferiori  alla  soglia  di  euro
3.000,00, ritenuta congrua in ragione del principio di economicita' e
sostenibilita' dell'azione amministrativa  inerente  all'applicazione
del prelievo; 
  Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al  legale
rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza
stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  in  capo  al
rappresentante fiscale o direttamente  al  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, delle imprese assoggettate  a  contribuzione
con un fatturato  superiore  a  euro  5.000.000,00,  prescindendo  da
eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla  corresponsione
del contributo, in relazione all'anno 2022, fermo restando il  potere
sanzionatorio  dell'Autorita'  in   caso   di   mancata   o   tardiva
trasmissione della dichiarazione, nonche' qualora nella stessa  siano
riportati dati incompleti o non rispondenti al vero; 
  Ritenuto di  prevedere  che  i  soggetti  obbligati  provvedano  al
versamento del contributo dovuto per l'annualita' 2022 in  due  rate,
di cui la prima, nella misura di due terzi dell'importo, entro e  non
oltre il 29 aprile 2022 e, quanto al residuo terzo, entro e non oltre
il 28 ottobre 2022,  anche  al  fine  di  poter  effettuare,  con  un
adeguato livello di attendibilita', sulla base dell'incameramento del
gettito corrispondente al  versamento  della  prima  rata,  opportune
valutazioni concernenti la copertura  delle  spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno di riferimento; 
  Ritenuto di  prevedere  espressamente  che  la  mancata  o  tardiva
trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione  nel  modello
di dati  incompleti  o  non  rispondenti  al  vero,  comporta,  ferme
restando eventuali conseguenze penali, l'applicazione delle  sanzioni
di cui all'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista  la  relazione   tecnica   di   accompagnamento   predisposta
dall'Ufficio contabilita', bilancio e autofinanziamento; 
  Su proposta del segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono   tenuti   alla   contribuzione   per   il   funzionamento
dell'Autorita' i soggetti che esercitano una o piu'  delle  attivita'
di seguito elencate: 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e
operatori della logistica); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di
passeggeri e/o merci; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 
    k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
    l) servizi di trasporto merci su strada connessi con  autostrade,
porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima. 
  2. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti  i
servizi di trasporto di merci  su  strada  connessi  con  autostrade,
porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,  interporti  di  cui  al
precedente comma 1, lettera l),  e,  in  quanto  tali  soggetti  alla
contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada  che  abbiano,
al 31 dicembre 2021, nella propria disponibilita' veicoli, dotati  di
capacita' di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi
ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi. 
  3. Nel caso di soggetti  legati  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposti
ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del
codice civile anche mediante  rapporti  commerciali  all'interno  del
medesimo gruppo, ciascun soggetto e' tenuto  a  versare  un  autonomo
contributo la cui entita'  deve  essere  calcolata  in  relazione  ai
ricavi iscritti a  bilancio  derivanti  dall'attivita'  svolta  dalla
singola societa'. 
  4. In caso di ricavi generati da imprese riunite in  consorzio,  il
contributo e' versato dal consorzio per le prestazioni di competenza.
Le  imprese  consorziate  sono   comunque   tenute   all'assolvimento
dell'obbligo dichiarativo e, in relazione alle  prestazioni  estranee
al consorzio, a quello contributivo. 
  5.  Non  sono  tenuti  alla  contribuzione  le  societa'  poste  in
liquidazione e/o  soggette  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
liquidative alla data del 31 dicembre 2021. Per le societa' poste  in
liquidazione e/o  soggette  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
liquidative a partire dal 1° gennaio 2022, il  contributo  e'  dovuto
per il periodo che decorre da tale data fino a  quella  di  messa  in
liquidazione  e/o  assoggettamento  alla  procedura  concorsuale  con
finalita' liquidativa.