IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco
dei medicinali di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio  sanitario
nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,  lettera  c),  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 97/2021 del 6  luglio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
- n. 171 del 19  luglio  2021,  recante  «classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
medicinale  per  uso  umano  «Trimbow»,   approvato   con   procedura
centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2021 con la quale  la
societa' Chiesi farmaceutici S.p.a. ha chiesto la  riclassificazione,
ai fini della rimborsabilita' del medicinale «Trimbow» (beclometasone
dipropionato/formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio bromuro); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 17-19 novembre 2021; 
  Vista la delibera n. 07  del  25  gennaio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  TRIMBOW   (beclometasone   dipropionato/formoterolo
fumarato  diidrato/glicopirronio  bromuro)  nelle  confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto  della  negoziazione:  terapia  di
mantenimento in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia  cronica
ostruttiva (BPCO) da moderata a severa per i quali l'associazione  di
un corticosteroide inalatorio e  un  beta2-agonista  a  lunga  durata
d'azione  o  l'associazione  di  un  beta2-agonista  a  lunga  durata
d'azione e un antagonista muscarinico a  lunga  durata  d'azione  non
costituiscano un trattamento adeguato 
  Confezione: 
    «88 mcg/5 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso  inalatorio  -
inalatore nexthaler» 1  inalatore  da  120  inalazioni  -  A.I.C.  n.
045489109/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 52,01; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 85,84; 
    nota AIFA: 99. 
  confezione: 
    «88 mcg/5 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso  inalatorio  -
inalatore nexthaler» 360 inalazioni (3 inalatori  da  120  inalazioni
ciascuno) (confezione multipla) - A.I.C. n. 045489123/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C». 
  confezione: 
    «88 mcg/5 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso  inalatorio  -
inalatore nexthaler» 240 inalazioni (2 inalatori  da  120  inalazioni
ciascuno) (confezione multipla) - A.I.C. n. 045489111/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C». 
  Riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge, come da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.