IL DIRETTORE GENERALE 
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione  della
direttiva 2009/40/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/47/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su  strada
dei veicoli  commerciali  circolanti  nell'Unione  e  che  abroga  la
direttiva n. 2000/30/CE; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma  1,  lettera
nn), il quale dispone che siano  mantenute  in  capo  allo  Stato  le
funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui  veicoli  a
motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi
della lettera d) del comma 3  dell'art.  105,  del  presente  decreto
legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli  in  circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche  con  riferimento  ai
veicoli adibiti al trasporto di merci  pericolose  e  deperibili;  al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105,  comma  3,
lettera d),  il  quale  prevede  che  siano  invece  attribuite  alle
province «le funzioni relative al  rilascio  di  autorizzazione  alle
imprese di autoriparazione per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»,  di  seguito  «codice  della  strada»  e,  in
particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  la
definizione  dei  criteri,  dei   tempi   e   delle   modalita'   per
l'effettuazione della revisione generale o parziale  delle  categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al  fine  di  accertare
che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosita' e che i veicoli stessi  non  producano  emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti»; 
  Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1,
comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal  1°
gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi  del  quale  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  in
presenza di contingenti situazioni operative degli uffici  competenti
del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e  tenuto   conto
dell'esigenza di rispettare  i  termini  previsti  per  le  revisioni
periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo'  con  proprio
decreto, per singole province, affidare in  concessione  quinquennale
le attivita' di revisione disciplinate  dal  citato  art.  80  «...ad
imprese di autoriparazione che  svolgono  la  propria  attivita'  nel
campo  della  meccanica  e  motoristica,  carrozzeria,  elettrauto  e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita'  di
commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere  strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»; 
  Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale  prevede  che  «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce  con  proprio
decreto le modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le  revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8»; 
  Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili l'attuazione  delle  modifiche  apportate
dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e'  stato
ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art.  80  ai
veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  se
destinati al trasporto di merci non pericolose o  non  deperibili  in
regime di temperatura controllata (ATP); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 9  novembre
2021, n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al
fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito  di
operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8; 
  Visto il comma 6 del medesimo art. 1 del  citato  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge
del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24  aprile  2020,  n.  27,  relativamente  alla  istituzione   e   al
funzionamento delle commissioni esaminatrici  e  alla  partecipazione
agli esami  per  l'iscrizione  e  aggiornamento  nel  registro  degli
ispettori che svolgono  gli  accertamenti  periodici  dei  veicoli  a
motore e dei loro rimorchi; 
  Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono  in
capo al Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
la competenza ad  adottare  decreti  in  materia  di  caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; 
  Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice  della  strada,  il
quale delega i Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo  le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie  concernenti  le
materie disciplinate dal «nuovo» codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada»,  di  seguito  «regolamento  di  esecuzione  del
codice della strada», e, in particolare, l'art.  237,  comma  2,  che
prevede   che:   «...le   prescrizioni   tecniche    relative    alle
caratteristiche funzionali e ai dispositivi  di  equipaggiamento,  di
cui   alla   suddetta   appendice   VIII,   sono   sostituite   dalle
corrispondenti indicate nelle norme di  recepimento  delle  direttive
comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che:  «Il  Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
aggiorna con propri provvedimenti la normativa  di  cui  al  presente
articolo, in relazione all'evolversi  della  tecnologia  relativa  ai
veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro
controllo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, con cui e' stato pubblicato il  «Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  6
aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento  recante  norme  sulla
capacita' finanziaria delle  imprese  di  autoriparazione,  dei  loro
consorzi e delle societa' consortili anche in forma di  cooperativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  112
del 16 maggio 1995; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  139  del  18
giugno 2003,  recante  «Individuazione  dei  soggetti  legittimati  a
sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici
delle operazioni di revisione periodica  dei  veicoli  a  motore,  ai
sensi dell'art. 240,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n.  139,
con il quale e' stata recepita la predetta direttiva  2014/45/UE,  in
aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; 
  Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera  q),  del  citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214  del
2017, il quale stabilisce che l'organismo  di  supervisione  coincide
con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale», l'art. 5 che disciplina la data  e  la  frequenza  dei
controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14,  comma  2,  in  forza  del
quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i  compiti  previsti
al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti
stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi',  al
comma  3,  che:  «L'autorita'  competente  stabilisce  le   procedure
pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d),
del punto 3 dell'allegato V»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017,  che  ha  recepito  la
direttiva 2014/47/UE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto  19  maggio  2017,  e
istituzione  del  registro  unico  degli  ispettori   di   revisione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4; 
  Visto  l'«Accordo  Stato-regioni-enti  locali,  recante   modalita'
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma  3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,  sottoscritto  il  14
febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto
delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti  enti
territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore
dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione  delle
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di  cui  all'art.
13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19
maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17  aprile  2019,  il  cui
art. 9, al comma 1, stabilisce che:  «La  figura  del  sostituto  del
responsabile  tecnico,  di  cui  al  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per  effetto
della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25
luglio 2018, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2018, n. 108 [...]»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
18 maggio 2018, n. 211, recante  «Istruzioni  operative  per  decreto
ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli  e
dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche»,  con  il  quale
sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; 
  Considerato che la direttiva  2014/45/UE  prevede  un  innalzamento
degli standard qualitativi della revisione disponendo, altresi',  che
il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato  di
capacita'  e  competenze,  equiparando  la  figura  del  responsabile
tecnico con quella dell'ispettore; 
  Considerato  che,  con  il  citato  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  n.  211  del  2018,  i  responsabili
tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data  del  20  maggio  2018
continuano ad operare  come  previsto  dall'art.  13,  comma  2,  del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017, rinviando ad un successivo provvedimento  del  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  la  definizione  dei
requisiti minimi che i medesimi devono possedere; 
  Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti
da fattori di disequilibrio determinati dal volume  delle  operazioni
da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i  competenti
uffici periferici della Direzione generale per  la  motorizzazione  e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di  trasporti  e
navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio
di revisione al fine di rispettare i termini di cui  all'art.  5  del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del
2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 15 novembre  2021,  n.  446,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del  23  novembre
2021, che disciplina il regime autorizzatorio dei centri di controllo
e degli ispettori,  le  dotazioni  tecniche  minime  degli  operatori
autorizzati  all'attivita'  di   revisione   dei   veicoli   pesanti,
l'istituzione  di  un  registro  generale  degli   operatori   e   la
composizione e la nomina delle commissioni d'esame per gli ispettori; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto  decreto,  con  il  quale  si
demanda a successivi provvedimenti dell'Autorita' competente  per  la
definizione della disciplina di dettaglio di alcuni ambiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto dirigenziale, in attuazione delle previsioni
di cui agli articoli 2, comma 2, lettere e), g) e h) e 17 del decreto
ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli
ispettori autorizzati dei centri di controllo privati,  disciplina  i
seguenti ambiti: 
    a) integrazione della disciplina relativa al  percorso  formativo
obbligatorio e di aggiornamento degli ispettori autorizzati; 
    b) definizione dei corrispettivi per l'attivita'  prestata  dagli
ispettori autorizzati presso i centri di controllo privati; 
    c) vigilanza sull'attivita' di formazione di cui alla lettera a); 
    d)  procedimentalizzazione  delle  attivita'   prodromiche   allo
svolgimento della prova di  esame  abilitante  per  il  conseguimento
dell'autorizzazione; 
    e) procedure e modalita' di svolgimento dell'esame abilitante  di
cui alla lettera d); 
    f)  definizione  dei  corrispettivi  per   i   componenti   delle
commissioni giudicatrici dell'esame abilitante di  cui  alla  lettera
d); 
    g) contenuti del registro unico degli ispettori; 
    h) definizione  delle  funzioni  dell'ispettore  autorizzato  dei
centri di controllo privati; 
    i) disciplina sanzionatoria e  regime  di  responsabilita'  degli
ispettori autorizzati dei centri di controllo privati. 
  2. Per il significato della terminologia qui utilizzata  si  rinvia
all'art.   1   del   decreto   ministeriale   n.   446/2021   recante
«definizioni», a cio' aggiungendosi che per «veicoli leggeri» debbono
intendersi, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della  strada,
i «veicoli a motore capaci di contenere  al  massimo  sedici  persone
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t.».