IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera nn), il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»; Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, puo' con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attivita' di revisione disciplinate dal citato art. 80 «...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione...»; Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»; Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali e' stato ampliato l'ambito di operativita' del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP); Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operativita' delle disposizioni di cui al citato comma 8; Visto il comma 6 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto, altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal «nuovo» codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con cui e' stato pubblicato il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresi', al comma 3, che: «L'autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4; Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17 aprile 2019, il cui art. 9, al comma 1, stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 [...]»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli standard qualitativi della revisione disponendo, altresi', che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacita' e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore; Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici gia' autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere; Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilita', derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, che disciplina il regime autorizzatorio dei centri di controllo e degli ispettori, le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attivita' di revisione dei veicoli pesanti, l'istituzione di un registro generale degli operatori e la composizione e la nomina delle commissioni d'esame per gli ispettori; Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, con il quale si demanda a successivi provvedimenti dell'Autorita' competente per la definizione della disciplina di dettaglio di alcuni ambiti; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto dirigenziale, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettere e), g) e h) e 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, disciplina i seguenti ambiti: a) integrazione della disciplina relativa al percorso formativo obbligatorio e di aggiornamento degli ispettori autorizzati; b) definizione dei corrispettivi per l'attivita' prestata dagli ispettori autorizzati presso i centri di controllo privati; c) vigilanza sull'attivita' di formazione di cui alla lettera a); d) procedimentalizzazione delle attivita' prodromiche allo svolgimento della prova di esame abilitante per il conseguimento dell'autorizzazione; e) procedure e modalita' di svolgimento dell'esame abilitante di cui alla lettera d); f) definizione dei corrispettivi per i componenti delle commissioni giudicatrici dell'esame abilitante di cui alla lettera d); g) contenuti del registro unico degli ispettori; h) definizione delle funzioni dell'ispettore autorizzato dei centri di controllo privati; i) disciplina sanzionatoria e regime di responsabilita' degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati. 2. Per il significato della terminologia qui utilizzata si rinvia all'art. 1 del decreto ministeriale n. 446/2021 recante «definizioni», a cio' aggiungendosi che per «veicoli leggeri» debbono intendersi, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada, i «veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.».