IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia
di contenimento di spesa del personale  da  parte  delle  province  e
delle citta' metropolitane; 
  Visto l'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ed
in particolare il comma 3 secondo  cui  le  previsioni  di  cui  alla
lettera a) del comma 1 del medesimo  art.  14  -bis  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del citato decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e   successive
modificazioni ed integrazioni, che  disciplina  il  regime  ordinario
delle assunzioni a tempo indeterminato delle province e delle  citta'
metropolitane consentendo, considerato il disposto del citato art. 1,
comma 228,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  a  decorrere
dall'anno 2019, di procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente,
nonche' la possibilita' di cumulare, a decorrere dall'anno  2014,  le
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore
a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e  di
quella finanziaria e contabile  e  di  utilizzare  i  residui  ancora
disponibili delle quote  percentuali  delle  facolta'  di  assunzione
riferite  al  quinquennio  precedente,  fermo  restando  il  disposto
dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90  del
2014, secondo cui «Per il  triennio  2019-2021,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over»; 
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
detta disposizioni  in  materia  di  assunzione  di  personale  nelle
regioni a statuto ordinario,  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle
citta' metropolitane in base alla sostenibilita' finanziaria; 
  Visto in particolare il  comma  1-bis  del  predetto  art.  33  del
decreto-legge n. 34 del 2019, che stabilisce: «A decorrere dalla data
individuata dal decreto di  cui  al  presente  comma,  anche  per  le
finalita' di cui al comma 1, le province e  le  citta'  metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi
al valore medio per fascia  demografica  e  le  relative  percentuali
massime annuali di  incremento  del  personale  in  servizio  per  le
province e le citta' metropolitane che si collocano al di  sotto  del
predetto  valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
aggiornati con le modalita' di cui al  secondo  periodo  ogni  cinque
anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la
spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi   a   carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento  o
in diminuzione, per  garantire  l'invarianza  del  valore  medio  pro
capite, riferito all'anno  2018,  del  fondo  per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018»; 
  Considerato che la Regione  Siciliana  con  la  legge  regionale  4
agosto 2015, n.  15,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  liberi
consorzi comunali e Citta' metropolitane» ha attuato il  processo  di
riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto  a  livello
nazionale con la legge 7  aprile  2014,  n.  56,  e  che  la  Regione
Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27,  ha
definito i limiti della spesa  di  personale  dei  predetti  enti  in
misura non corrispondente e disomogenea rispetto  a  quelli  previsti
dalle normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge  23
dicembre 2014, n.  190,  e,  pertanto,  le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto non trovano diretta applicazione  nei  confronti  di
tali enti; 
  Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio  di  cui
all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma
1-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio
pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e'  fatto  salvo
il limite iniziale qualora il personale in servizio e'  inferiore  al
numero rilevato al 31 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre  2020  n.
126, secondo cui a decorrere dall'anno 2021  le  spese  di  personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  copertura
delle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  del
valore soglia di  cui  ai  commi  1,  1-bis  e  2  dell'art.  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  di
personale per un importo corrispondente; 
  Vista l'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali acquisita in data 16 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio  e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, con il quale e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data  23  marzo
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Finalita', decorrenza, ambito soggettivo 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  finalizzato,  in  attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per
fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per  tutto  il
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio  di  previsione,
nonche' ad individuare le percentuali massime annuali  di  incremento
della spesa di personale a tempo  indeterminato  per  le  province  e
citta' metropolitane che si collocano al di sotto dei predetti valori
soglia. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle  conseguenti
in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  si  applicano
alle province e citta' metropolitane con decorrenza  dal  1°  gennaio
2022.