IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e  commercializzazione
delle acque minerali e naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante  i  criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2015,  n.  4174,  con  il
quale e'  stata  sospesa  la  validita'  del  decreto  riconoscimento
dell'acqua minerale naturale «Eco» in Comune di Riardo (CE) in quanto
la  societa'  titolare  non  aveva  trasmesso  entro  i  termini   la
documentazione prevista  dall'art.  7  del  decreto  ministeriale  10
febbraio 2015; 
  Considerata la nota del 24 gennaio 2022, con la quale  la  societa'
titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di
riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Eco» ed  ha  prodotto  a
tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi  chimiche
e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente  in
data 9 novembre 2021; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  III  sezione  del   Consiglio
superiore di sanita' espresso nella seduta dell'8 febbraio 2022; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni espresse  in  premessa,  e'  ripristinata  la
validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale  naturale
«Eco» in Comune di Riardo (CE) 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. 
  Copia  del  presente  decreto   sara'   trasmesso   alla   societa'
interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti  di
competenza. 
    Roma, 22 febbraio 2022 
 
                                         Il direttore generale: Rezza