IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022»;
Visto il successivo comma 535 secondo cui possono presentare
istanza:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in
forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e'
presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2021, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel
limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2,
comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero
dell'interno;
Visto il seguente comma 536, che individua le tipologie di
intervento nonche' i contenuti essenziali della richiesta di
contributo;
Visto il disposto di cui al comma 537, secondo cui il Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, determinano, con decreto, l'ammontare del contributo
attribuito a ciascun comune entro il 30 giugno 2022. Qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse
disponibili, la graduatoria e' costituita sulla base dell'indice di
vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) e assicurando il rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle
regioni ivi indicate. Nel caso di forme associate e' calcolata la
media semplice dell'IVSM;
Considerato che saranno ritenuti ammissibili solo gli interventi
connessi ad opere corredate dal codice unico di progetto (CUP),
compatibili con le finalita' della norma;
Vista la nuova Piattaforma di gestione delle linee di finanziamento
(GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche
(MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);
Rilevata la necessita' di approvare, per l'annualita' 2022, il
modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni
interessati delle domande per la concessione dei contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in parola consiste nell'approvazione di un modello informatizzato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. Per l'annualita' 2022, hanno facolta' di richiedere i contributi
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.
1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presentando
apposita domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza
locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in
forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000
abitanti, nel limite massimo di euro 5.000.000;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibile del 30 dicembre 2021,
nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti
dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto
decreto interministeriale del 30 dicembre 2021. Nel caso di
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non
finanziate di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2021 -
allegato 2 -, i comuni interessati possono presentare domanda nel
limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
gennaio 2021 e le risorse attribuite con il decreto di scorrimento.