IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in
deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni
attuative per sostenere le autorita' governative ucraine, mediante la
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari,
semplificando le procedure vigenti, in coerenza con le esigenze di
prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede;
Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del sistema nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre specifiche
disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare misure
di sostegno a beneficio degli studenti e della comunita' scientifica
ucraini presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della difesa, dell'interno e dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere,
e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti
militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e
agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti
l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto
della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.