IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare: il comma 1 che stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS); che per gli anni 2021 e 2022 possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2; il comma 2 che, per le finalita' di cui al comma 1, assegna, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; il comma 3 che dispone che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che stabilisce inoltre che l'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione; Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonche' l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11 % la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione Siciliana; Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione, deve essere espressamente previsto dal legislatore, come avvenuto esplicitamente per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di contrasto al COVID-19; Ritenuto conseguentemente di procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 29 per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'accantonamento delle risorse individuate per le autonomie speciali, nelle more dell'eventuale adozione di una specifica disposizione legislativa di accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle stesse autonomie speciali; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui e' stato approvato il documento contenente i criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica di laboratorio, come peraltro gia' prescritto a livello normativo dall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui espressamente prevede che «le regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete di strutture di laboratorio pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»; Atteso che i criteri della riorganizzazione di cui al citato accordo del 23 marzo 2011, che devono essere seguiti nel processo di riordino e di aggregazione, prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite in service; Visto che il predetto accordo stabilisce, tra l'altro, che il processo di riorganizzazione deve prevedere la garanzia del rispetto degli standard qualitativi e della sicurezza del cittadino (es. trasporto dei campioni biologici e refertazione); Preso atto che i flussi informativi trasmessi dalle regioni e province autonome al sistema informativo del Ministero della salute (NSIS) non rilevano la struttura di produzione degli esami di laboratorio, ne' le prestazioni eseguite in pronto soccorso, ne' gli esami che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale; Rilevato, in particolare, che il flusso Tessera sanitaria indica l'attivita' resa dalle strutture che prendono in carico il paziente attraverso la ricetta posta a carico del Servizio sanitario nazionale e non rileva le altre prestazioni utili ai fini del calcolo della soglia di 200.000 prestazioni di laboratorio che include anche le prestazioni rese per i pazienti ricoverati, le prestazioni di pronto soccorso e le prestazioni erogate in regime privatistico, mentre il modello di rilevazione STS21 «Assistenza specialistica territoriale» rileva solo la branca «Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia etc.», non consentendo la distinzione tra i prelievi e gli esami di laboratorio, ne' le prestazioni erogate in pronto soccorso e in regime privatistico; Ritenuto opportuno, ai fini della ripartizione delle somme di cui al richiamato art. 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di prendere a riferimento le attivita' di laboratorio prodotte dalle strutture nell'anno 2019, sulla base delle quali calcolare lo scostamento rispetto alle soglie di 200.000 prestazioni e di 5.000 campioni annui analizzati con la metodica NGS, in considerazione della specificita' dell'anno 2020, condizionato dalla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19; Atteso che per l'attuazione del richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il Ministero della salute, in considerazione della non completa esaustivita' delle informazioni rilevabili dai flussi informativi nei termini riportati in precedenza, ha organizzato una specifica rilevazione presso le singole regioni e province autonome finalizzata ad ottenere la mappatura dell'articolazione produttiva della rete dei Laboratori in riferimento al raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni, o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, con riferimento all'anno 2019; Preso atto che le Regioni Puglia, Molise e Sardegna non hanno fornito dati completi, utili ai fini del riparto delle somme di cui al richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e che, conseguentemente, il Ministero della salute ha applicato un fattore correttivo meglio descritto nell'art. 4 del presente decreto; Considerato che nella proposta di riparto per la quota vincolata degli obiettivi di piano per l'anno 2021, su cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito Intesa il 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR), e' stata accantonata la somma di 46 milioni di euro da rendere disponibile per finanziare il contributo di cui al citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2021 (Rep. atti n. 258/CSR); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto ripartisce tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse di cui al richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dirette a favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza, garantendo la soglia minima di 200.000 esami di laboratorio, o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS.