IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
recante «Incentivo al processo di  riorganizzazione  della  rete  dei
laboratori del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare: 
    il comma 1 che stabilisce che le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano favoriscono  il  completamento  dei  processi  di
riorganizzazione della  rete  delle  strutture  pubbliche  e  private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di  diagnostica  di
laboratorio e inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti
di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento  di
nuova generazione (NGS);  che  per  gli  anni  2021  e  2022  possono
riconoscere  alle  strutture  che  si  adeguano  progressivamente  ai
predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire
la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio  e  di
prestazioni  specialistiche  o  di  5.000  campioni  analizzati   con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con  provvedimento  della
regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al
comma 2; 
    il comma 2 che, per le finalita' di cui al comma  1,  assegna,  a
valere sulle risorse di cui all'art. 1,  commi  34  e  34-bis,  della
legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di  euro  per
l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al  cui  riparto
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
    il comma 3 che dispone che le regioni e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano trasmettono al Comitato permanente per  l'erogazione
dei Livelli di assistenza, di  cui  all'art.  9  dell'Intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23  marzo  2005,  il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
191 e che stabilisce inoltre che l'erogazione delle risorse di cui al
comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma  da  parte
del Comitato di  cui  al  primo  periodo  e  alla  relativa  positiva
attuazione; 
  Visti,  in  materia  di  finanziamento  autonomo   del   fabbisogno
sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3,  della  legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e  Province  autonome
di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge  23
dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma  836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna),  nonche'  l'art.  1,
comma 830, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  che  fissa  nella
misura del 49,11 % la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria
della Regione Siciliana; 
  Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento  con  oneri  a
carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga  alle
disposizioni vigenti in materia  di  compartecipazione,  deve  essere
espressamente previsto dal legislatore, come avvenuto  esplicitamente
per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di  contrasto
al COVID-19; 
  Ritenuto conseguentemente  di  procedere  all'individuazione  delle
quote spettanti ai sensi del citato art. 29 per tutte le regioni e le
Province autonome di Trento  e  Bolzano,  nonche'  all'accantonamento
delle risorse individuate  per  le  autonomie  speciali,  nelle  more
dell'eventuale adozione di una specifica disposizione legislativa  di
accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle  stesse
autonomie speciali; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporto
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui e'  stato  approvato
il documento contenente i criteri per la riorganizzazione delle  reti
di offerta diagnostica di laboratorio, come peraltro gia'  prescritto
a livello normativo dall'art. 1, comma 796, lettera o),  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in  cui  espressamente  prevede
che «le regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 ad approvare  un
piano di riorganizzazione della  rete  di  strutture  di  laboratorio
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di  diagnostica  di  laboratorio,  al  fine  dell'adeguamento   degli
standard organizzativi e di personale  coerenti  con  i  processi  di
incremento dell'efficienza resi possibili  dal  ricorso  a  metodiche
automatizzate»; 
  Atteso che i  criteri  della  riorganizzazione  di  cui  al  citato
accordo del 23 marzo 2011, che devono essere seguiti nel processo  di
riordino e di aggregazione, prevedono il raggiungimento della  soglia
minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al  netto  dei
prelievi), sulla base della quota di produzione  resa  dalle  singole
strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite  in
service; 
  Visto che il predetto  accordo  stabilisce,  tra  l'altro,  che  il
processo di riorganizzazione deve prevedere la garanzia del  rispetto
degli standard qualitativi  e  della  sicurezza  del  cittadino  (es.
trasporto dei campioni biologici e refertazione); 
  Preso atto che i  flussi  informativi  trasmessi  dalle  regioni  e
province autonome al sistema informativo del Ministero  della  salute
(NSIS) non  rilevano  la  struttura  di  produzione  degli  esami  di
laboratorio, ne' le prestazioni eseguite in pronto soccorso, ne'  gli
esami che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Rilevato, in particolare, che il flusso  Tessera  sanitaria  indica
l'attivita' resa dalle strutture che prendono in carico  il  paziente
attraverso la ricetta posta a carico del Servizio sanitario nazionale
e non rileva le altre prestazioni utili ai  fini  del  calcolo  della
soglia di 200.000 prestazioni di laboratorio  che  include  anche  le
prestazioni rese per i pazienti ricoverati, le prestazioni di  pronto
soccorso e le prestazioni erogate in regime privatistico,  mentre  il
modello di rilevazione STS21 «Assistenza specialistica  territoriale»
rileva  solo  la  branca  «Laboratorio  analisi  chimico  cliniche  e
microbiologia etc.», non consentendo la distinzione tra i prelievi  e
gli esami di  laboratorio,  ne'  le  prestazioni  erogate  in  pronto
soccorso e in regime privatistico; 
  Ritenuto opportuno, ai fini della ripartizione delle somme  di  cui
al richiamato art. 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, di prendere a riferimento le attivita'  di  laboratorio  prodotte
dalle strutture nell'anno 2019, sulla base delle quali  calcolare  lo
scostamento rispetto alle soglie di 200.000 prestazioni  e  di  5.000
campioni annui analizzati con  la  metodica  NGS,  in  considerazione
della  specificita'  dell'anno  2020,  condizionato  dalla   gestione
dell'emergenza sanitaria COVID-19; 
  Atteso  che  per  l'attuazione   del   richiamato   art.   29   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il  Ministero  della  salute,  in
considerazione della non  completa  esaustivita'  delle  informazioni
rilevabili  dai  flussi  informativi   nei   termini   riportati   in
precedenza,  ha  organizzato  una  specifica  rilevazione  presso  le
singole regioni  e  province  autonome  finalizzata  ad  ottenere  la
mappatura dell'articolazione produttiva della rete dei Laboratori  in
riferimento al raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni,  o
di 5.000 campioni analizzati  con  tecnologia  NGS,  con  riferimento
all'anno 2019; 
  Preso atto che le Regioni  Puglia,  Molise  e  Sardegna  non  hanno
fornito dati completi, utili ai fini del riparto delle somme  di  cui
al richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e  che,
conseguentemente, il Ministero della salute ha applicato  un  fattore
correttivo meglio descritto nell'art. 4 del presente decreto; 
  Considerato che nella proposta di riparto per  la  quota  vincolata
degli obiettivi di piano  per  l'anno  2021,  su  cui  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ha sancito Intesa il 4 agosto 2021 (Rep.
Atti n. 153/CSR), e' stata accantonata la somma di 46 milioni di euro
da rendere disponibile per finanziare il contributo di cui al  citato
art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
nella seduta del 16 dicembre 2021 (Rep. atti n. 258/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto ripartisce tra  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano le risorse di cui al richiamato art.  29
del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  dirette  a  favorire  il
completamento dei  processi  di  riorganizzazione  della  rete  delle
strutture  pubbliche  e  private  accreditate  eroganti   prestazioni
specialistiche   e   di   diagnostica   di   laboratorio,   al   fine
dell'adeguamento  agli  standard  organizzativi  e  di  personale  ai
processi di incremento dell'efficienza, garantendo la  soglia  minima
di 200.000 esami di laboratorio, o di 5.000 campioni  analizzati  con
tecnologia NGS.