IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 187/2019 del 6 febbraio 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 43, del 20 febbraio 2019, recante «Rinegoziazione  del  medicinale
per uso umano "Sutent", ai sensi dell'articolo  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2021 con la quale la
societa' «Pfizer Europe Ma Eeig» ha chiesto la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Sutent» (sunitinib); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 09-11 giugno 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 20-22 ottobre 2021; 
  Vista la delibera n. 07  del  25  gennaio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SUTENT (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate e'
classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) - «Sutent» e'
indicato  per  il  trattamento  del  tumore   stromale   del   tratto
gastrointestinale (GIST) maligno non operabile e/o metastatico  negli
adulti dopo fallimento  di  un  trattamento  con  imatinib  dovuto  a
resistenza o intolleranza; 
    carcinoma renale metastatico (MRCC) - «Sutent» e' indicato per il
trattamento del carcinoma renale  avanzato/metastatico  (MRCC)  negli
adulti; 
    tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) - «Sutent»  e'  indicato
per il trattamento di tumori neuroendocrini  pancreatici  (pNET)  ben
differenziati,  non  operabili  o  metastatici,  in  progressione  di
malattia, negli adulti. 
  Confezioni: 
    «50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30  capsule
- A.I.C. n. 037192034/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.850,60 - prezzo al pubblico
(IVA inclusa): euro 9.655,83; 
    «12,5 mg - capsula rigida  -  uso  orale  -  flacone  (HDPE)»  30
capsule  -  A.I.C.  n.  037192022/E  (in  base  10)   -   classe   di
rimborsabilita': «H» - prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.462,50
- prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.413,71; 
    «25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30  capsule
- A.I.C. n. 037192010/E (in base 10) - classe di rimborsabilita': «H»
- prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.925,30 - prezzo al pubblico
(IVA inclusa): euro 4.827,92. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Chiusura  registro  di  monitoraggio  dell'AIFA  per  l'indicazione
«"Sutent" e' indicato per il  trattamento  di  tumori  neuroendocrini
pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in
progressione di malattia, negli  adulti»  e  del  MEA  associato.  La
gestione dei pazienti in trattamento con  il  medicinale  in  oggetto
sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione  del
trattamento nelle modalita' definite nella scheda del registro,  fino
alla chiusura del trattamento. Infatti, questa  procedura  garantisce
da una parte il paziente, che vede assicurato il  diritto  alla  cura
cosi' come definita all'avvio del trattamento, dall'altra  garantisce
il    SSN    nella    programmazione    delle    cure     nell'ambito
dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della
spesa. Pertanto, laddove erano previsti  accordi  di  rimborsabilita'
condizionata,   gli   stessi   dovranno   essere    applicati    fino
all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura
del MEA e/o del registro. A questo riguardo e'  importante  ricordare
che il prezzo di rimborso (comunque editabile in  piattaforma)  sara'
aggiornato alle condizioni stabilite dal  nuovo  accordo,  a  partire
dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Ai  pazienti  gia'  in
trattamento si  continuano,  quindi,  ad  applicare  gli  accordi  di
condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.