IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4  novembre  2004,
Serie generale, n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio  2007,
Supplemento ordinario n. 6; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
espresso nella sua seduta del 28 ottobre  e  2-3  novembre  2021,  la
quale e' stato approvato  il  testo  della  Nota  100  e  le  tabelle
comparative relative alle tre classi di farmaci oggetto della Nota. 
  Considerato  che,  a seguito  dell'entrata  in  vigore  della  Nota
stessa, per le indicazioni in oggetto e' stata stabilita la  modifica
da  A/RRL  a  A/RR  Nota  100,  con  l'eccezione  delle  associazioni
precostituite di DPP4i e SGLT2i che restano classificate in A/RRL; 
  Vista la determina AIFA n. 19/2022 del 21 gennaio 2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 19 del 25 gennaio 2022, recante «Istituzione della Nota  AIFA  100
relativa alla prescrizione degli inibitori del SGLT2, degli  agonisti
recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e  loro  associazioni
nel trattamento del diabete mellito tipo 2»; 
  Considerata la ricognizione effettuata  da  AIFA  relativamente  ai
suddetti; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
        Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali 
              a base di «Vildagliptin» e «Sitagliptin» 
 
  Il regime di  fornitura  dei  medicinali  autorizzati  a  base  dei
principi  attivi  «Vildagliptin»  e  «Sitagliptin»,  indicati   nella
sottostante tabella e' armonizzato e definito nei termini seguenti: 
    medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
  Detto regime di fornitura sostituisce quello difformemente indicato
nei  provvedimenti  relativi  ai  medicinali   in   questione,   gia'
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  I predetti medicinali sono assoggettati alla disciplina  introdotta
con l'istituzione della Nota AIFA 100. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico