IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonche' ulteriori misure urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.