IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e in  particolare  l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nonche' le  successive  disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  delibera  21  dicembre  2001,  n.   121,   che   riporta
all'allegato  1,  tra  i  «Sistemi  stradali  e   autostradali»   del
«Corridoio   plurimodale   padano»,   l'intervento   «Asse   stradale
pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», e all'allegato  2,  tra  i
«Corridoi  autostradali  e  stradali»  della  Regione  Piemonte,   la
«Pedemontana piemontese»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
  1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002,  n.  143,  come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  29
settembre 2004, n.  24,  con  la  quale  questo  stesso  Comitato  ha
definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che  il
CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti  amministrativi
e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  3. la legge 13 agosto 2010, n. 136,  recante  «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
  4. il citato decreto-legge n.  76  del  2020,  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1; 
  Vista  l'Intesa  generale  quadro  tra  il  Governo  e  la  Regione
Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, che include la  «Pedemontana
piemontese» tra i «corridoi autostradali e stradali»; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali» nonche' la  direttiva  (UE)  2019/1936
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  ottobre  2019  che
modifica la citata direttiva 2008/96/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T),  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 7 luglio 2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
  1. l'art. 36 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che -  ai
sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90  del
2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n.
45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  sull'XI  «Allegato  infrastrutture  alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013»,  che
include,  nella  «Tabella  0   -   Programma   delle   infrastrutture
strategiche», nell'ambito  dell'infrastruttura  «Asse  Pedemontano  -
Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Collegamento autostradale
Pedemontana piemontese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto legislativo n.  50  del  2016  e  visti  in
particolare: 
  1. l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
  3. l'art. 203 che, istituendo  il  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
  4. l'art. 214, comma 2, lettere d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a  questo  Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
  5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
  6. l'art. 216, commi  1,  1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
  6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i  quali
i bandi o avvisi con  cui  si  indice  la  procedura  di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
  6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati,  e  per  i
quali la procedura di valutazione  di  impatto  ambientale  sia  gia'
stata avviata alla data di entrata in  vigore  del  suddetto  decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
  6.3 le procedure per la valutazione  di  impatto  ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», questo
Comitato assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che
«a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra  disposizione
vigente, qualunque richiamo  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  deve  intendersi  riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali  sono  stati  adottati  i
regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT  e
degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  e
in particolare: 
  1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  sia  ridenominato  Ministero
della transizione ecologica, di seguito MITE; 
  2.  l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della
cultura, di seguito MIC; 
  Visto l'art. 1, comma 212, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(legge di stabilita' 2013), che ha assegnato alla  regione  Piemonte,
per l'anno  2015,  un  contributo  di  80  milioni  di  euro  per  la
realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  (c.d.  «Sblocca
Italia»),  convertito  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  e
successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 3, che: 
  1. ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione  del  Fondo  di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  2. al comma 2, ha stabilito che con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  siano  finanziati,  a  valere  sulle
risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro,  gli  interventi  di
cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile
2015  e  cantierabili  entro  il  31  ottobre  2015»,   compreso   il
«Collegamento stradale Masserano-Ghemme»; 
  3. al comma 3-bis ha  stabilito  che,  ai  fini  della  revoca  dei
finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di  cantierabilita'
si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di
cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre 2021»; 
  4.  al  comma  4,   lettera   e),   ha   previsto   la   «riduzione
dell'autorizzazione di spesa», «quanto a 79,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015», di cui al suddetto art. 1, comma 212,  della  legge  n.
228  del  2012,  lasciando  disponibili  200.000  euro   per   l'asse
autostradale «Pedemontana piemontese»; 
  5.  al  comma  5,  ha  previsto  che  «il  mancato  rispetto  delle
condizioni  fissate  dal  comma  3-bis  determina   la   revoca   del
finanziamento assegnato»; 
  Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82,  con  il  quale  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro: 
  1. previsto che  «l'utilizzo  dei  contributi  per  gli  interventi
relativi agli interventi di  competenza  di  ANAS»  avvenga  mediante
trasferimento dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari  da
parte delle Direzioni generali del MIT competenti per  gli  specifici
interventi, «sulla base del nulla osta al pagamento, previa  verifica
dello  stato  di  realizzazione  dei  lavori,  dei  relativi  crediti
maturati nel  rispetto  del  piano  delle  erogazioni  elaborato  dai
soggetti beneficiari  medesimi  in  raccordo  al  cronoprogramma  dei
lavori, nonche' previa verifica dell'insussistenza di  contenzioso  o
riserve da parte dei soggetti esecutori, ...»; 
  2. previsto che i  requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per
l'«asse viario Masserano-Ghemme», al verificarsi della  presentazione
all'allora Struttura tecnica di missione  del  MIT  degli  «elaborati
progettuali idonei per la sottoposizione all'approvazione del CIPE»; 
  3. quantificato i finanziamenti da attribuire  agli  interventi  di
cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  n.
133  del  2014,  tra  cui  80  milioni  di  euro  per  il   succitato
«Collegamento stradale Masserano-Ghemme», imputati per 10 milioni  di
euro sull'anno 2017 e 70 milioni di euro sull'anno 2018; 
  Vista la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 23, con la  quale  questo
Comitato ha tra l'altro: 
  1. individuato l'ANAS  S.p.a.,  di  seguito  ANAS,  quale  soggetto
aggiudicatore dell'intervento denominato «Pedemontana piemontese»; 
  2. previsto che gli oneri relativi ai rapporti attivi e passivi  in
cui  ANAS  sarebbe  potuta  subentrare  a  Concessioni   Autostradali
Piemontesi S.p.a., di seguito CAP, precedente soggetto aggiudicatore,
dovessero   essere   «limitati   alle   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti gia' assunte strettamente correlate alla  progettazione  e
realizzazione dell'opera e comunque  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate all'opera medesima senza  dar  luogo  a  maggiori  oneri  a
carico della stessa ANAS»; 
  3. previsto che ANAS avrebbe dovuto presentare al MIT una relazione
che  desse  «conto  della  sentenza  del   Tribunale   amministrativo
regionale Piemonte che dichiara l'estinzione del contenzioso pendente
e dell'avvenuto pagamento dell'importo di 1,450 milioni  di  euro  al
RTI SATAP, come previsto dall'atto transattivo 18 marzo 2016»  citato
nelle premesse della stessa  delibera  n.  23  del  2016,  e  che  il
predetto Ministero avrebbe dovuto trasmettere «la citata relazione  a
questo Comitato»; 
  4. previsto che la Regione Piemonte avrebbe dovuto riferire al MIT,
che a  sua  volta  avrebbe  informato  questo  Comitato,  «in  merito
all'utilizzo delle risorse residue, per l'importo  di  200.000  euro,
che l'art. 1, comma 212, della legge n. 228/2012, ha  assegnato  alla
regione medesima per la realizzazione della «Pedemontana piemontese»; 
  Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, con la quale questo
Comitato  ha  approvato  il  «Piano  operativo   Infrastrutture   FSC
2014-2020 di competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»,  allegato  alla  delibera  stessa  e  che  comprende   il
«Collegamento tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella,
Gattinara e l'A26 (Genova  Voltri-Gravellona)  in  localita'  Ghemme.
Lotto  1,  stralcio  2»  tra  i  «Completamenti  di  itinerari   gia'
programmati» di cui all'«Asse tematico A: Interventi stradali»; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 65, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Contratto di  programma  2016-2020
tra MIT e ANAS, di  seguito  CdP  ANAS,  a  seguito  della  quale  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  ha  emanato  il  decreto  di
approvazione 27 dicembre 2017, n. 588, registrato il 29 dicembre 2017
dalla Corte dei conti con provvedimento n. 1-4640; 
  Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 44, con la quale questo
Comitato ha approvato l'aggiornamento 2020  del  CdP  ANAS,  l'ultimo
prima del nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025; 
  Visto il decreto 13  settembre  2017,  n.  426,  con  il  quale  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  a  seguito  di  riduzioni  e
rimodulazioni  delle  risorse,  ha  tra  l'altro   rideterminato   le
assegnazioni   agli   interventi   di   cui   al   suddetto   decreto
interministeriale  n.  82  del  2015,  destinando  al   «collegamento
stradale  Masserano-Ghemme»  79,55  milioni  di   euro   complessivi,
imputati per 75,08 milioni di euro sull'anno 2018 e 4,47  milioni  di
euro sull'anno 2019; 
  Vista la nota 9 dicembre 2020, n. 45361, con la quale  il  MIMS  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di questo  Comitato  della  proposta  di  approvazione  del  progetto
definitivo   relativo    all'intervento    denominato    «Pedemontana
Piemontese -  Collegamento  tra  l'A4  (Torino-Milano)  in  localita'
Santhia', Biella, Gattinara e  l'A26  (Genova  Voltri-Gravellona)  in
localita' Ghemme. Tratta  Masserano-Ghemme.  Lotto  1  stralcio  1  e
stralcio 2», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 10 dicembre 2021, n. 11064, con la quale il  suddetto
Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS ed  in
particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  1. la Pedemontana piemontese e' un intervento che nel  2001  veniva
ipotizzato dalla Provincia di Biella quale collegamento  autostradale
di 40 km tra l'A4 Torino-Milano  e  l'A26  (Genova  Voltri-Gravellona
Toce) presso il Comune di Ghemme, di cui era  previsto  l'affidamento
dell'opera   in   concessione   per   la   relativa    progettazione,
realizzazione e gestione da parte di CAP, costituita da ANAS e  dalla
societa' di committenza Regione Piemonte S.p.a.; 
  2. tenuto conto che il rapporto  tra  il  costo  dell'intervento  e
l'elevato  contributo  pubblico  necessario  non  avrebbe  consentito
l'applicazione   della   normativa   in   materia   di   misure    di
defiscalizzazione, l'aggiudicazione provvisoria  dell'affidamento  in
concessione  dell'intervento,  disposta   da   CAP   a   favore   del
raggruppamento  temporaneo   d'imprese   con   SATAP   S.p.a.   quale
mandataria, e' venuta meno; 
  3. la volonta' della Regione Piemonte di realizzare la  Pedemontana
piemontese, almeno  per  il  tratto  Masserano-Ghemme,  per  esigenze
trasportistiche, industriali e di sviluppo territoriale e  economico,
ha determinato la  prosecuzione  delle  attivita'  progettuali  e  la
richiesta, da parte della stessa Regione Piemonte, d'individuare ANAS
quale soggetto aggiudicatore  del  nuovo  intervento,  anche  tenendo
conto  del  processo   di   trasferimento   alla   stessa   ANAS   di
infrastrutture stradali in gestione  alle  province  piemontesi,  tra
cui, come specificato nella richiamata delibera n. 23  del  2016,  la
S.P. n. 142 var. «Biellese Variante», trasferita  all'ANAS  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  novembre
2019, recante «Revisione della rete stradale  relativa  alla  Regione
Piemonte»; 
  4. l'ANAS, in qualita' di nuovo soggetto aggiudicatore  individuato
con la citata delibera n. 23 del  2016,  ha  sviluppato  il  progetto
definitivo della tratta  stradale  Masserano-Ghemme,  utilizzando  lo
stesso corridoio individuato nel progetto preliminare redatto da  CAP
e che aveva ottenuto i seguenti pareri: 
  4.1 del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con
provvedimento del 20 luglio 2011, n. 23689: parere  favorevole,  «nel
rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni dal n. 1 al n. 27»; 
  4.2 della Regione Piemonte, con delibera di Giunta 12 ottobre 2011,
n. 22-2708, «parere favorevole sulla compatibilita' ambientale»,  con
la   «condizione   vincolante   che   vengano   attuati   tutti   gli
approfondimenti e recepite le prescrizioni dettagliate in  premessa»,
assunti quale parte integrante del provvedimento,  «imponendo  che  i
conseguenti adeguamenti progettuali vengano predisposti  di  concerto
con la Regione Piemonte, ARPA Piemonte ed i soggetti  autorizzatori»,
e con intesa positiva in merito  alla  localizzazione  del  tracciato
proposto,  «richiedendo  che  tale  tracciato  sia  comunque  rivisto
secondo le prescrizioni progettuali indicate»  nelle  premesse  della
delibera stessa; 
  4.3 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -
VIA e VAS, di seguito CTVIA,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, che con parere 16 dicembre 2011, n.
848, si era espressa positivamente sulla  compatibilita'  ambientale,
con prescrizioni; 
  5. l'opera da realizzare  interessa  esclusivamente  il  territorio
della Regione Piemonte ed e' costituita da una  nuova  infrastruttura
di circa 14,9 km che attraversa le Province  di  Biella,  Vercelli  e
Novara e che garantira' il collegamento diretto tra il territorio del
Comune di Masserano ed il Comune di Ghemme,  tramite  la  connessione
tra la SP 142var e l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce; 
  6. il progetto prevede la realizzazione di una strada di  categoria
B «extraurbana principale», ai sensi del decreto del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  novembre  2001,  recante  «Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle  strade»,  con  due
corsie per senso di marcia e  banchine  laterali  per  una  larghezza
complessiva di 22,00 m.; 
  7. le maggiori opere sono costituite da 4  svincoli  (a  Masserano,
Roasio, Gattinara  e  Ghemme  con  interconnessione  con  l'A26),  un
viadotto  sul  fiume  Sesia,  5  ponti,  6  cavalcavia  (di  cui  uno
autostradale), 6 sottopassi scatolari, una barriera di esazione  alla
progressiva km 38+800); 
  8. durante la  progettazione  sono  stati  analizzati  gli  aspetti
relativi alla sicurezza stradale ai sensi del decreto legislativo  15
marzo 2011, n. 35, in relazione allo svincolo di Ghemme con l'A26; 
  9. l'istruttoria  e  la  relazione  tecnica  generale  indicano  la
necessita' di una specifica convenzione tra MIMS, ANAS  e  Autostrade
per l'Italia S.p.a., di seguito  ASPI,  relativamente  alla  cessione
alla medesima ASPI dell'area di esazione e  del  tratto  autostradale
compreso tra l'area di  esazione  stessa  e  lo  svincolo  di  Ghemme
sull'A26; 
  10. in ottemperanza alla prescrizione di cui  al  punto  2.1  della
citata  delibera  di  questo  Comitato  n.  23  del  2016,  con  nota
sottoscritta digitalmente e assunta a protocollo dal MIT il 12 aprile
2018, con il n. 3765, la regione Piemonte ha comunicato  che  non  le
risultavano elementi che giustificassero la spesa e il  trasferimento
a proprio favore da parte del MIT dei residui 200.000 euro; 
  11. con nota 11 giugno  2018,  n.  308287,  ANAS  ha  trasmesso  il
progetto   definitivo   della    Pedemontana    piemontese,    tratta
Masserano-Ghemme, al Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  di
seguito CSLP, che, con il parere n. 57 emesso  nella  seduta  del  22
novembre 2018, e'  stato  dell'avviso  che  «si  tenga  conto,  prima
dell'avvio delle  procedure  per  la  scelta  del  contraente,  delle
osservazioni,  delle  prescrizioni,  delle  raccomandazioni  e  delle
indicazioni» di cui ai «considerato» riportati nel parere  stesso,  e
che lo stesso CSLP ha previsto che nella successiva fase  progettuale
ANAS avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alle prescrizioni
ed osservazioni in  relazione  agli  aspetti  stradali,  geologici  e
geotecnici, idrologici e idraulici ed anche strutturali; 
  12. con nota 15 ottobre 2018,  n.  542302,  ANAS  ha  trasmesso  il
progetto definitivo al MIT  e  alle  altre  amministrazioni  ed  enti
interessati alla realizzazione dell'intervento, per  gli  adempimenti
di rispettiva competenza; 
  13. l'avviso di avvio del procedimento e' stato  pubblicato  il  19
ottobre 2018 sui quotidiani «Avvenire» e  «La  Stampa»,  nonche'  sul
sito istituzionale dell'ANAS; 
  14. con nota 29 ottobre 2018, n.  49011,  la  Regione  Piemonte  ha
indetto, ai sensi tra l'altro degli articoli  22  e  23  della  legge
regionale 4 luglio 2005, n. 7, recante «Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi» in materia  di  conferenze  di  servizi  interne,  la
conferenza  di  servizi,  finalizzata  all'espressione   del   parere
regionale, con valenza sia nell'ambito dell'endo-procedimento statale
di competenza del MATTM sia in  merito  agli  aspetti  inerenti  alla
localizzazione  dell'opera,  di  competenza  del  MIT,  sia  per   le
autorizzazioni di competenza regionale; 
  15. in ottemperanza alla prescrizione di cui  al  punto  1.5  della
citata delibera di questo  Comitato  n.  23  del  2016,  con  nota  6
dicembre 2018, n. 655317, ANAS ha trasmesso  la  richiesta  relazione
con la quale ha dato conto dell'evoluzione del contenzioso instaurato
da SATAP, conclusosi con il pagamento, da parte di ANAS, dell'importo
di 1,45 milioni di euro, oltre all'IVA, a favore  del  raggruppamento
temporaneo d'imprese SATAP, a tacitazione  e  rinuncia  definitiva  e
irrevocabile del giudizio pendente avanti al TAR Piemonte e  ad  ogni
ulteriore pretesa  risarcitoria  presente  o  futura,  come  previsto
dall'atto transattivo 18 marzo 2016 citato in premesse; 
  16. il 12 luglio 2019 si e' svolta presso il MIT la  Conferenza  di
servizi istruttoria; 
  17. con nota  24  ottobre  2019,  n.  597419,  ANAS,  ha  trasmesso
documentazione integrativa al MATTM, in riscontro a  richieste  della
CTVIA e della Regione Piemonte, provvedendo a trasmettere anche copia
del relativo avviso al pubblico, pubblicato sul sito web dello stesso
Ministero; 
  18. con nota 18 novembre 2019, n. 649896, ANAS, ha  richiesto  alla
regione Piemonte  l'approvazione  del  «Piano  di  reperimento  e  di
gestione dei  materiali  per  le  opere  pubbliche,  per  i  siti  di
riutilizzo  e  di  deposito»,  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge
regionale 17 novembre 2016, n. 23; 
  19. la Regione Piemonte ha svolto il 27 novembre 2019 la IVª seduta
della conferenza di servizi interna, a seguito  della  quale,  il  19
febbraio   2020,   l'ANAS   ha   consegnato   alla   regione   stessa
documentazione di approfondimento; 
  20. con nota 28 aprile 2020, n. 29636, il  MATTM  ha  trasmesso  ad
ANAS il parere 13 febbraio 2020, n. 3281,  della  CTVIA  relativo  al
riesame del precedente parere n. 848 del 2011; 
  21. in particolare, il succitato parere CTVIA n. 3281 del 2020: 
  21.1 in merito al Piano di  utilizzo  delle  terre,  verificata  la
formale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e' stata ritenuta
«comunque necessaria la ripresentazione del Piano di utilizzo,  prima
della sottoposizione» alla CTVIA  «del  Progetto  Esecutivo,  per  le
successive fasi di verifica, previa ottemperanza» delle  prescrizioni
di cui al parere stesso; 
  21.2 e' risultato  positivo  sulla  compatibilita'  ambientale  del
progetto, con prescrizioni e «con la  precisazione  che  qualora  gli
esiti  degli   approfondimenti   prescritti   dovessero   evidenziare
significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base  del  ...
parere si dovra'  procedere  alla  ripubblicazione  delle  parti  del
progetto interessate dalle suddette variazioni»; 
  22. la Regione Piemonte, con delibera di Giunta 24 aprile 2020,  n.
5-1258, in esito alla procedura di «Riesame del parere di valutazione
d'impatto ambientale 848 del 16.12.2011  della  Commissione  VIA/VAS,
intesa sulla localizzazione opere ed approvazione Piano reperimento e
gestione materiali litoidi ai sensi dell'art. 13  l.r.  23/2016»,  ha
espresso  parere  favorevole  «subordinatamente  al  rispetto   delle
prescrizioni  e  delle  condizioni  ambientali  vincolanti  riportate
nell'Allegato 1» alla delibera stessa e fermo  restando  l'onere  del
proponente, dopo l'approvazione del progetto, «di rendere disponibile
ai  comuni  interessati  la   documentazione   necessaria   ai   fini
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici»; 
  23. con nota 19 febbraio 2021, n. 5381, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ha espresso  parere  favorevole
«alla dichiarazione di compatibilita' ambientale, alla localizzazione
urbanistica e all'approvazione dell'intervento... nel rispetto  delle
condizioni ambientali dal n. 1  al  n.  9  espresse  dalla  Direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio»; 
  24. gli elaborati di  progetto  comprendono,  tra  l'altro,  quelli
relativi  alle  espropriazioni,  incluso  l'elenco  delle  ditte   da
espropriare, ed alle interferenze; 
  25. il Ministero ha proposto, in apposito allegato  alla  relazione
istruttoria, le prescrizioni e le  raccomandazioni  da  formulare  in
sede di approvazione del progetto definitivo in esame,  esponendo  le
motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
  1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' confermato in ANAS; 
  2.  per   l'esecuzione   dell'intervento,   ANAS   potra'   ricorre
all'appalto   integrato,   ovvero   all'affidamento   congiunto    di
progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante »Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno  2019,  n.  55  (che  aveva  previsto  la  possibilita'  di
ricorrere all'appalto integrato in deroga sino al 31 dicembre  2020),
novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  (che  aveva
prorogato tale scadenza al 31 dicembre 2021), e dal decreto-legge  31
maggio 2021, n.  77,  recante  «Governance  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108
(che ha prorogato ulteriormente tale scadenza al 30 giugno 2023); 
  3. il CUP attribuito all'intervento e' C21B08000240001; 
  4. per la realizzazione dell'intervento sono  previsti:  90  giorni
naturali consecutivi per la progettazione esecutiva  e  1.241  giorni
naturali consecutivi per l'esecuzione dei lavori,  come  risulta  dal
cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale); 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1.  il  progetto  definitivo  dell'opera  aveva  un  costo   di
204.250.000,00  euro,  di  cui  141.146.250,46   euro   per   lavori,
8.654.025,23 euro per la sicurezza, 32.573.099,11 euro  per  somme  a
disposizione e 1.876.625,20 euro per oneri d'investimento; 
      2. a seguito della valorizzazione delle diverse prescrizioni  e
delle   opere   compensative   richieste   nell'ambito   della   fase
autorizzativa e nei pareri rilasciati nell'ambito della conferenza di
servizi, per un importo complessivo di 10.035.634,05 euro,  il  costo
aggiornato del progetto ammonta a  complessivi  214.285.634,05  euro,
come risulta dal seguente quadro economico: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      3. relativamente al suddetto quadro economico si precisa che le
opere di mitigazione e compensazione sono  ricomprese  nel  succitato
importo di 10.035.634,05 euro  e  sono  state  stimate  dal  soggetto
aggiudicatore nel suddetto importo di 1.067.350,36,  euro,  inferiore
al limite massimo del 2% del costo dell'opera, e constano in: 
        3.1 interventi  mirati  al  mantenimento  dei  siti  naturali
tutelati  dalla  Direttiva  Habitat   presenti   nel   corridoio   di
intervento; 
        3.2  realizzazione  in  Comune  di  Ghemme  di  un   percorso
ciclo-pedonale in corrispondenza di viabilita' esistente e formazione
di area di sosta in corrispondenza di aree limitrofe al Fiume Sesia; 
        3.3.  realizzazione  di   un   percorso   ciclo-pedonale   in
corrispondenza  dello  Svincolo  di  Gattinara,  su   strada   bianca
esistente, con realizzazione di puntuali aree attrezzate e piantumate
lungo  il  percorso  in  corrispondenza   di   altrettanti   elementi
significativi   dal   punto   di   vista    storico-testimoniale    e
naturalistico. 
      4. la copertura finanziaria dell'intervento e' come segue: 
        4.1 79.550.000,00 euro dalle risorse di cui al  decreto-legge
n. 133 del 2014, come dai citati decreti interministeriali n. 82  del
2015 e n. 426 del 2017; 
        4.2 124.700.000,00 euro dalle risorse di cui alla delibera di
questo Comitato n. 54 del 2016, disponibili per il Fondo  sviluppo  e
coesione, di seguito FSC, nel periodo di programmazione 2014-2020; 
        4.3  10.035.634,05  euro  dal   definanziamento,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 873, della legge  di  stabilita'  2016  (legge  28
dicembre  2015,  n.  208),  delle  risorse   attualmente   attribuite
all'intervento di non immediata cantierabilita' CA152 «SS 125 - Nuova
SS 125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord  -  al  km  330+800  San
Giovanni, adeguamento tipo B»,  intervento  previsto  nel  CdP  ANAS,
finanziato per euro 140.188.222,22 dal Fondo unico Anas; 
      5. il sopra citato  comma  873  permette  relativamente  ad  un
intervento pronto per l'appalto, ma ancora senza risorse adeguate  al
suo completo finanziamento, di poter attingere  alle  risorse  di  un
intervento   gia'   finanziato,   ma   ancora   indietro    nell'iter
autorizzativo, facendo ricorso a risorse relative al Fondo Unico ANAS
rientranti nell'ambito del CdP ANAS; 
      6. la previsione di utilizzo dei suddetti finanziamenti  e'  la
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Considerato che tra gli allegati alla relazione istruttoria il MIMS
ha inviato la documentazione che ha  consentito  il  riscontro  delle
richieste formulate dal questo Comitato ai  punti  1.5  e  2.1  della
richiamata delibera n. 23 del 2016; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Preso atto, in particolare, che la convenzione  fra  ANAS,  ASPI  e
MIMS, per il trasferimento alla stessa ASPI della gestione del tratto
di strada tra la nuova barriera  di  esazione  (alla  progressiva  km
38+800 della nuova strada di «tipo B») e l'A26, non e'  stata  ancora
sottoscritta; 
  Vista  la  nota  n.  6776  del   22   dicembre   2021   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' di tale  previgente  disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Approvazione del progetto definitivo 
    1.1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi degli articoli 10, 12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327 del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'
approvato,  anche   ai   fini   della   localizzazione   urbanistica,
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  e   le
raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  il  progetto  definitivo  della  «Pedemontana
piemontese -  Collegamento  tra  l'A4  (Torino-Milano)  in  localita'
Santhia', Biella, Gattinara e l'A26 (Genova  Voltri-Gravellona  Toce)
in localita' Ghemme, tratta Masserano-Ghemme - Lotto 1, stralcio 1  e
stralcio 2». 
    1.2.   La   suddetta   approvazione   sostituisce   ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 
    1.3. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni  fine  urbanistico
ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
    1.4. Il limite di spesa  dell'intervento  di  cui  al  precedente
punto 1.1 e' quantificato in 214.285.634,05 euro, al  netto  di  IVA,
come riportato nella precedente presa d'atto. 
    1.5. Il finanziamento del progetto di cui al precedente punto 1.1
e' imputato sulle seguenti risorse: 
      1.5.1 79.550.000,00 euro a  carico  delle  risorse  di  cui  al
decreto-legge n. 133 del 2014 come da decreti interministeriali n. 82
del 2015 e n. 426 del 2017 citati in premesse; 
      1.5.2 124.700.000,00 euro a carico delle risorse  di  cui  alla
delibera di questo Comitato n. 54 del 2016 (FSC 2014-2020); 
      1.5.3 10.035.634,05 euro a  carico  del  Fondo  unico  ANAS,  a
seguito  del  corrispondente  definanziamento  dell'intervento  CA152
«SS125 - Nuova S.S. 125/133bis Olbia - Palau. Tratta Olbia Nord -  al
km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B», ai sensi  dell'art.  1,
comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'
2016). 
    1.6. Le prescrizioni e le raccomandazioni  citate  al  precedente
punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione  del  progetto,  sono
riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della  presente
delibera.  L'ottemperanza  alle  prescrizioni  non  potra'   comunque
comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente  punto
1.4. 
    1.7. Il medesimo Allegato 1 contiene indicazioni per la  fase  di
verifica delle suddette prescrizioni. 
    1.8. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare
seguito  a  qualcuna  delle  suddette  raccomandazioni,  fornira'  al
riguardo puntuale motivazione, in modo  da  consentire  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  di  esprimere  le
proprie valutazioni e di valutare, se del  caso,  misure  alternative
nelle successive fasi progettuali. 
    1.9. E', altresi', approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze presentato dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
    1.10.  Le  indicazioni  relative  al  piano  particellare   degli
espropri sono allegate alla documentazione istruttoria trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  2. Ulteriori disposizioni 
    2.1 In fase di progettazione  esecutiva  dovra'  essere  prestata
particolare  attenzione  alle  prescrizioni   ed   osservazioni   del
Consiglio superiore dei lavori pubblici  in  relazione  agli  aspetti
stradali, geologici, geotecnici, idrologici, idraulici e strutturali. 
    2.2  Qualora  gli  esiti  degli  approfondimenti  prescritti  dal
Ministero   della   transizione   ecologica   dovessero   evidenziare
significative modifiche del  quadro  conoscitivo  posto  a  base  del
parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
- VIA e VAS, si dovra' procedere alla ripubblicazione delle parti del
progetto interessate dalle suddette variazioni. 
    2.3 Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
ed ANAS S.p.a. dovranno  adeguarsi  alle  prescrizioni  previste  dal
Ministero della cultura nel parere rilasciato il 17 febbraio 2021. 
    2.4 La convenzione  fra  ANAS  S.p.a.,  Autostrade  per  l'Italia
S.p.a. e Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
per il trasferimento ad Autostrade per l'Italia S.p.a. della gestione
del tratto di strada tra la nuova barriera di  esazione  e  l'innesto
con l'A26, dovra' essere definita in tempi rapidi  e  comunque  prima
delle successive fasi procedurali, progettuali  e  realizzative,  che
includera' la valutazione delle indicazioni di ASPI  in  merito  alla
gestione del nuovo svincolo di Ghemme. 
    2.5 La predetta  convenzione  fra  ANAS  S.p.a.,  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. e Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili non dovra' comportare ulteriori maggiori oneri  a  carico
dell'intervento in oggetto. 
    2.6  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, a seguito del definanziamento,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 873, della legge n. 208 del 2015,  dell'opera  CA152  «SS125  -
Nuova S.S. 125/133bis Olbia -  Palau.  Tratta  Olbia  Nord  -  al  km
330+800 San Giovanni,  adeguamento  tipo  B»,  dovra'  verificare  la
possibilita' di operare un corrispondente rifinanziamento  dell'opera
medesima, anche con il nuovo Contratto di programma ANAS 2021-2025. 
  3. Disposizioni finali 
    3.1  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili provvedera' ad assicurare, per conto di questo  Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame. 
    3.2 Il succitato Ministero provvedera', altresi', a  svolgere  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad
esso assegnati dalla normativa  citata  in  premessa,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n.  63  del
2003, richiamata in premessa. 
    3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera' a fornire assicurazioni
al Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni
di cui al precedente punto 1.6. 
    3.4 Il soggetto aggiudicatore  trasmettera'  al  Ministero  della
transizione ecologica  e  al  Ministero  della  cultura  il  progetto
esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di
cui al citato punto 1.6. 
    3.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio
ai sensi del decreto  legislativo  del  29  dicembre  2011,  n.  229,
aggiornando e garantendo l'omogeneita' dei dati presenti nel  sistema
CUPweb e nel sistema MOP. 
    3.6 Ai sensi della delibera di questo Comitato n.  15  del  2015,
prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del  2014,  le
modalita' di controllo  dei  flussi  finanziari  sono  adeguate  alle
previsioni della medesima delibera. 
    3.7 Ai sensi della delibera di questo Comitato n.  24  del  2004,
richiamata in premessa, il  CUP  assegnato  all'intervento  in  esame
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 203