Estratto determina AAM/A.I.C. n. 39/2022 del 21 febbraio 2022 
 
    Procedure europee: 
      IT/H/0697/005/DC; 
      IT/H/0697/001-005/IA/029. 
    Descrizione  del   medicinale   e   attribuzione numero   A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  ROCEFIN,  le
cui   caratteristiche   sono   riepilogate   nel   riassunto    delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,   nella   forma(e)    farmaceutica(he),    dosaggio(i)    e
confezione(i) alle condizioni e  con  le  specificazioni  di  seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Roche  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in viale Gian Battista Stucchi, n. 110, cap. 20900 Monza (MB)
Italia. 
    Confezione: 
      «1  g  polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»   1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 025202122 (in  base  10)  0S13GB  (in
base 32). 
    Principio attivo: ogni flaconcino contiene  1  g  di  ceftriaxone
come ceftriaxone sodico 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Roche Pharma AG, 
      Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Germania; 
      Roche S.A, 
      Rue Dante 75, 1070 Bruxelles, Belgio; 
      Roche, 
      4 Cours de  I'lle  Seguin  92650  Boulogne  Billancourt  Cedex,
Francia; 
      Delpharm Milano S.r.l., 
      via Carnevale, 1 - 20090 Segrate (MI), Italia; 
      Roche S.p.a., 
      viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «1  g  polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»   1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 025202122 (in  base  10)  0S13GB  (in
base 32). 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita':  apposita  sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      «1  g  polvere  per  soluzione  iniettabile/per  infusione»   1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 025202122 (in  base  10)  0S13GB  (in
base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RNRL -   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti: internista e infettivologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80  commi  1  e  3  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni il foglio illustrativo  e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.  e'  esclusivo  responsabile  del  pieno
rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale
di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia
brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed
efficace del medicinale 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  Comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 10 aprile 2026, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.