IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  246/2018  del  16  febbraio   2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 56 dell'8  marzo  2018,  recante  «Classificazione,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei
medicinali per  uso  umano  "Ellaone"  e  "Kovaltry",  approvati  con
procedura centralizzata» relativamente alle confezioni aventi  codice
A.I.C. numeri 044726141/E, 044726166/E e 044726127/E; 
  Vista la determina AIFA n. 607/2016 del 29 aprile 2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 114  del  17  maggio  2016,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei  medicinali
per uso umano "Feraccru",  "Iblias"  e  "Kovaltry"  -  approvati  con
procedura  centralizzata.»,  relativamente  alle  confezioni   aventi
codice   A.I.C.   numeri   044726103/E,   044726040/E,   044726065/E,
044726026/E e 044726089/E; 
  Viste le domande presentate in data 29 novembre 2021 e 1°  dicembre
2021  con  le  quali   la   societa'   Bayer   AG   ha   chiesto   la
riclassificazione ai fini della rimborsabilita', e la  rinegoziazione
delle condizioni negoziali del medicinale «Kovaltry» (fattore VIII); 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  25
novembre 2021 relativo alla procedura  semplificata  di  negoziazione
per «Nuove confezioni per modifica del confezionamento primario»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 17-19 marzo  2021  relativamente
alla rinegoziazione delle  confezioni  aventi  codice  A.I.C.  numeri
044726103/E, 044726040/E, 044726065/E, 044726026/E e 044726089/E; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 15-17  dicembre  2021  relativamente  alla  rinegoziazione  delle
confezioni aventi  codice  A.I.C.  numeri  044726103/E,  044726040/E,
044726065/E, 044726026/E e 044726089/E; 
  Vista la delibera n. 07 del  25  dicembre  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  KOVALTRY  (fattore  VIII)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    trattamento e profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia
A  (carenza  congenita  di  fattore  VIII),  «Kovaltry»  puo'  essere
utilizzato in tutte le fasce d'eta'. 
  Confezioni: 
    «500 UI - polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 500 UI; solvente: 2,5 ml (200  UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  (5  ml)  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 set per l'infusione in vena -  A.I.C.  n.  044726141/E
(in base 10) - classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory  (IVA
esclusa) euro 343,44 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 566,82; 
    «1000 UI - polvere e solvente per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 1000 UI; solvente: 2,5 ml (400 UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  (5  ml)  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 set per l'infusione in vena -  A.I.C.  n.  044726166/E
(in base 10) - classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory  (IVA
esclusa)  euro  686,89  -  prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa)  euro
1.133,64; 
    «250 UI - polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 250 UI; solvente: 2,5 ml (100  UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  (5  ml)  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 set per l'infusione in vena -  A.I.C.  n.  044726127/E
(in base 10) - classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory  (IVA
esclusa) euro 171,72 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 283,41; 
    «3000 UI - polvere e solvente per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 3000 UI; solvente: 5,0 ml (600 UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  +
1 set per l'infusione in vena - A.I.C. n. 044726103/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro
2.060,65 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 3.400,9; 
    «500 UI - polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 500 UI; solvente: 2,5 ml (200  UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  +
1 set per l'infusione in vena - A.I.C. n. 044726040/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro
343,44 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 566,82; 
    «1000 UI - polvere e solvente per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 1000 UI; solvente: 2,5 ml (400 UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  +
1 set per l'infusione in vena - A.I.C. n. 044726065/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro
686,89 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.133,64; 
    «250 UI - polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 250 UI; solvente: 2,5 ml (100  UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  +
1 set per l'infusione in vena - A.I.C. n. 044726026/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro
171,72 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 283,41; 
    «2000 UI - polvere e solvente per  soluzione  iniettabile  -  uso
endovenoso  -  polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:   siringa
preriempita (vetro) - polvere: 2000 UI; solvente: 5,0 ml (400 UI/ml)»
1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino  +
1 set per l'infusione in vena - A.I.C. n. 044726089/E (in base 10)  -
classe di rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro
1.373,78 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.267,28. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.