IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  4  «Indirizzo
politico - amministrativo. Funzioni e responsabilita'», in forza  del
quale «Gli organi di Governo  esercitano  le  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed  i  programmi  da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello  svolgimento  di
tali  funzioni,   e   verificano   la   rispondenza   dei   risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione   agli   indirizzi
impartiti»; 
  Visto l'art. 5  «Attribuzioni  del  Dipartimento  del  Tesoro»  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,  n.
103, cosi' come successivamente modificato e  integrato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2021, n.  161,
recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze», emanato ai sensi del combinato  disposto  dell'art.
1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art.  4-bis
del  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   86,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, i)
il comma 6, lettera f), con cui sono attribuite alla Direzione VI del
Dipartimento  del  Tesoro,  tra  le  altre,  le  competenze  relative
all'esercizio del  controllo  analogo  sulle  societa'  in  house  di
competenza del Dipartimento, ii) il comma 7, lettera d), con cui sono
attribuite alla Direzione VII del Dipartimento  del  Tesoro,  tra  le
altre, le  competenze  concernenti  l'analisi  e  la  gestione  delle
partecipazioni  societarie  dello  Stato,  nonche'  l'esercizio   dei
diritti del socio; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, gli articoli 38  in  materia  di  «Qualificazione  delle
stazioni appaltanti e centrali di committenza» e 192 «Regime speciale
degli affidamenti in house»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» e,  in
particolare, l'art. 16, in materia di «societa' in house»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto  l'art.  9  «Attuazione  degli  interventi  del   PNRR»   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare i commi 1  e  2,
secondo cui: 
    «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le  amministrazioni  centrali,  le  regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,
ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed
europea vigente» (comma 1); 
    «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da
societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati» (comma 2); 
  Visto l'art. 10  «Misure  per  accelerare  la  realizzazione  degli
investimenti pubblici» del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai
sensi del quale: 
    «Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,
in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di
programmazione nazionale e  comunitaria  2014-2020  e  2021-2027,  le
amministrazioni interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono
avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  societa'  in   house
qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50» (comma 1); 
    «L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi
e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente
qualificati» (comma 2); 
    «Ai fini dell'art. 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016, la valutazione della congruita' economica  dell'offerta  ha
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e  la  motivazione
del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto  al
ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di  tempo  e  di  risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della
societa' Consip S.p.a. e delle  centrali  di  committenza  regionali»
(comma 3); 
    «Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, le regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il
tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi
del supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma  1  per
la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale
finanziati da fondi europei e nazionali» (comma 4); 
    «Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le
amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere
posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli
interventi del PNRR, ovvero delle risorse  per  l'assistenza  tecnica
previste  nei  programmi  dell'Unione  europea  2021/2027   per   gli
interventi di supporto agli stessi riferiti» (comma 5); 
    «Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le
risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a
competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175»
(comma 6); 
  Considerato  il  coinvolgimento,  nelle  convenzioni  di   cui   al
combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, delle societa'  in  house  allo  Stato  che,  su
impulso delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano  e
degli enti locali, per  il  tramite  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, saranno chiamate a  fornire  supporto  tecnico-operativo
alla  promozione  e  alla  realizzazione  di  progetti  di   sviluppo
territoriale finanziati da fondi europei e internazionali; 
  Preso atto della competenza attribuita al Ministero dell'economia e
delle finanze nella definizione,  ai  sensi  al  richiamato  comma  5
dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  dei  contenuti
minimi delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
  Ritenuto di poter ricondurre la definizione  dei  contenuti  minimi
delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio  2021,  n.  108  tra  gli  atti  attribuiti  alla   competenza
dell'organo di governo del Ministero ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  ragione  della  strumentalita'
delle convenzioni medesime al perseguimento degli  interessi  di  cui
sono  portatrici  le  amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella
realizzazione degli investimenti pubblici previsti  dal  PNRR,  cosi'
come previsto al predetto art. 10; 
 
                                Emana 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano  e
gli enti locali  possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo
delle societa' in house alle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, per la promozione e  la  realizzazione  di  progetti  di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e internazionali. 
  2. Le convenzioni stipulate in forza del comma 5 dell'art.  10  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  per  l'espletamento  delle
attivita' di cui al comma 4 del medesimo articolo, si  conformano  ai
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento,  trasparenza,  proporzionalita',  pubblicita'   e   sono
definite nel rispetto dei contenuti minimi di seguito elencati: 
    a. indicazione che le societa' operano quali  soggetti  in  house
delle amministrazioni centrali dello Stato; 
    b. indicazione dell'impegno delle societa' in  house  ad  operare
nel perseguimento degli obiettivi dell'atto  convenzionale  in  pieno
rispetto  dei  criteri  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' e pubblicita'; 
    c. richiamo della disciplina posta da fonti  di  rango  primario,
regolamentare e statutario in forza della quale e' ammesso il ricorso
alle convenzioni di cui al primo  paragrafo  del  presente  articolo,
nonche' dell'autorizzazione, ad opera delle amministrazioni  centrali
alle quali  le  societa'  risultino  in  house,  alla  stipula  delle
convenzioni medesime; 
    d. richiamo della clausola statutaria che obbliga le societa'  in
house ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato  attraverso  lo
svolgimento  di  compiti  ad  esse  affidati  dalle   amministrazioni
centrali; 
    e. indicazione, da parte delle societa' in house,  dell'eventuale
svolgimento,  nella  misura  inferiore  al  20%  del  fatturato,   di
attivita' ad esse affidate da soggetti diversi dalle  amministrazioni
centrali dello Stato (c.d. extra house); 
    f. indicazione dell'avvenuta verifica  annuale,  da  parte  delle
amministrazioni  centrali  cui  le  societa'  risultino   in   house,
dell'effettiva realizzazione della percentuale  di  fatturato  citata
alla lettera d), quale condizione  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 
    g. impegno  della  societa',  ove  dovesse  essere  acclarato  il
mancato rispetto del limite del 20% del fatturato riconducibile  agli
affidamenti «extra house», a sanare l'irregolarita' entro il  termine
di tre mesi, decorrenti dal momento in cui  l'irregolarita'  medesima
si e' manifestata, rinunciando a una parte dei rapporti con  soggetti
terzi, sciogliendo i relativi  rapporti  contrattuali,  nella  misura
corrispondente a quella necessaria a  ripristinare  il  rispetto  del
predetto limite del 20%, coerentemente con quanto stabilito  all'art.
16, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
    h. previsione di elaborazione di tabelle riepilogative recanti la
ripartizione tra affidamenti in house ed  extra  house  e  contenenti
l'indicazione dei corrispettivi totali rivenienti dalle  convenzioni,
per la successiva trasmissione alle amministrazioni cui e' attribuita
la competenza per l'esercizio del controllo analogo; 
    i. indicazione dell'avvenuta  preventiva  valutazione,  da  parte
delle regioni, delle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  degli
enti locali, della congruita' economica dell'offerta del soggetto  in
house, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma  2,  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  in  conformita'  del  disposto
normativo di cui al comma 3 dell'art. 10, secondo cui «la valutazione
della congruita' economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e  al
valore della  prestazione  e  la  motivazione  del  provvedimento  di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso  al  mercato,
derivanti dal risparmio di tempo e di  risorse  economiche,  mediante
comparazione degli standard  di  riferimento  della  societa'  Consip
S.p.a. e delle centrali di committenza regionali»; 
    j. indicazione dei termini di validita' temporale entro  i  quali
le convenzioni dispiegano i propri effetti giuridici; 
    k. individuazione  delle  fattispecie  al  cui  ricorrere  e'  in
facolta'  delle   parti   contraenti   recedere   dalla   convenzione
sottoscritta; 
    l.   specificazione   dell'oggetto    dell'atto    convenzionale,
articolato in piani di attivita', completo di  un  cronoprogramma  di
massima della spesa  prevista  per  annualita',  calcolata  al  netto
dell'IVA,  nell'ambito  del  corrispettivo   complessivo   stabilito,
unitamente alle corrispondenti modalita' di  pagamento,  al  fine  di
agevolare  la  pianificazione  finanziaria  connessa   alle   singole
attivita'; 
    m. indicazione del  corrispettivo  previsto  per  le  prestazioni
economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, calcolato  al  netto
dell'IVA, ove dovuta, nella misura tale da  consentire  la  copertura
dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla societa' in  house  per
le attivita' previste dalle convenzioni; 
    n. individuazione del soggetto - o, eventualmente, dei soggetti -
su cui gravano gli oneri e  le  spese  derivanti  dalle  convenzioni,
unitamente alle modalita' di  riparto  di  spese,  onorari  ed  oneri
fiscali  eventualmente   dovuti   per   la   sottoscrizione   ed   il
perfezionamento della convenzione, nonche' delle correlate  fonti  di
copertura finanziaria; 
    o. eventuali clausole penali da  applicare  in  caso  di  ritardi
nell'esecuzione delle prestazioni disciplinate dalle convenzioni; 
    p. le modalita' cui dover ricorrere  per  la  corresponsione  del
corrispettivo pattuito, al fine di poterne  assicurare  il  pagamento
nei  tempi  coerenti  con  l'effettivo  stato  di  avanzamento  delle
relative attivita', nel rispetto della normativa vigente; 
    q. individuazione delle condizioni, dei termini  e  modalita'  di
rilascio di eventuali cauzioni o garanzie per la copertura dei rischi
connessi all'esecuzione delle attivita' previste dalla convenzione; 
    r. termini e modalita' di rendicontazione, prevedendo  che  siano
riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e  pagati,  comprensivi
di una quota di costi generali, ovvero i costi standard  definiti  ai
sensi  dell'art.  67,  comma  5,  lettera  c),  del  regolamento   CE
1303/2013. A tal  riguardo,  e'  opportuno,  altresi',  prevedere  un
adeguato sistema di  contabilita'  analitica  per  centri  di  costo,
nonche' un meccanismo di imputazione  e  quantificazione  dei  costi,
diretti e indiretti, tale da agevolare le attivita' di monitoraggio e
valutazione ad opera delle amministrazioni affidanti e controllanti; 
    s.  definizione,  nel  caso  di  convenzioni   aventi   validita'
pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per
annualita',   calcolata   al   netto   dell'IVA,   nell'ambito    del
corrispettivo complessivo stabilito, unitamente  alle  corrispondenti
modalita' di pagamento; 
    t. ogni disposizione utile a dare contezza  delle  risorse  umane
interne e/o esterne alle societa' in house, cui si ritiene  di  dover
ricorrere per  lo  svolgimento  delle  attivita'  disciplinate  dalle
convenzioni, motivandone le ragioni; 
    u. previsione secondo cui, ove per l'esecuzione  delle  attivita'
disciplinate dalla convenzione la societa' debba ricorrere al mercato
per l'affidamento di lavori, servizi e  forniture,  cio'  avvenga  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fermo restando quanto stabilito agli articoli  5  e  192
del medesimo decreto legislativo; 
    v. definizione degli strumenti  cui  ricorrere,  da  parte  delle
amministrazioni   affidanti   e   controllanti,    per    l'esercizio
dell'attivita' di controllo sul regolare  andamento  delle  attivita'
oggetto delle convenzioni medesime e sui costi sostenuti per la  loro
attuazione; 
    w. previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto
previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della  legge  6  novembre
2012, n. 190; 
    x.  individuazione   degli   strumenti   di   risoluzione   delle
controversie, con indicazione della relativa sede; 
    y.  previsione  dell'impegno,  da  parte  delle  regioni,   delle
Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  degli  enti  locali,  a
trasmettere, con cadenza annuale, alle amministrazioni  centrali  cui
le  societa'  risultino  in  house,  un  resoconto  sullo  stato   di
attuazione delle convenzioni, con indicazione delle somme  erogate  e
di quelle eventualmente ancora da erogare,  nonche'  delle  ulteriori
informazioni utili ai  fini  del  monitoraggio  sull'andamento  delle
attivita' delle societa' in house; 
    z. la designazione, ad opera di ciascuna delle parti  contraenti,
dei responsabili per la gestione  amministrativa  della  convenzione,
unitamente ai soggetti individuati in veste di referenti, ove diversi
dai responsabili; 
    aa.  l'impegno,  assunto  in  capo  ai  soggetti  contraenti,   a
garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  legislative  interne  e
dell'Unione europea in ordine alla  riservatezza  dei  dati  e  delle
informazioni apprese nell'espletamento delle  attivita'  disciplinate
dalle convenzioni. 
  La presente direttiva  sara'  trasmessa  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 186