IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del  28  dicembre
2021, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  25
gennaio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 16.940 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 29 luglio, 30 agosto, 28  settembre,
28 ottobre e  29  novembre  2021,  con  i  quali  e'  stata  disposta
l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali
0,00% con godimento 1° agosto 2021 e scadenza 1° agosto 2026; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo  unico»,  nonche'
del «decreto  cornice»,  e'  disposta  l'emissione  di  un'undicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%,  avente  godimento  1°
agosto 2021 e scadenza 1° agosto  2026.  L'emissione  della  predetta
tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso  fra  un
importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000
milioni di euro. I buoni non fruttano  alcun  interesse  annuo  lordo
essendo la cedola pari allo 0,00%. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.