IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio dell'Unione
europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la
pace (European Peace Facility - EPF) e abroga la decisione (PESC)
2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede, fra l'altro, che
«lo strumento e' destinato a finanziare: a) i costi comuni delle
operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, e
dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto,
conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a
carico del bilancio dell'Unione; b) le misure di assistenza
consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE, qualora
il Consiglio decida all'unanimita', a norma dell'art. 41, paragrafo
2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico
degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui alla lettera b)
sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacita' degli Stati terzi
e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore
militare e della difesa»;
Viste le decisioni (PESC) 2022/338 e 2022/339 del Consiglio
dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente a
una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la
pace per la fornitura alle Forze armate ucraine di materiale e
piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e una misura di
assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per
sostenere le forze armate ucraine, che prevedono, fra l'altro, che
l'obiettivo della misura di assistenza e' quello di contribuire a
rafforzare le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine,
per difendere l'integrita' territoriale e la sovranita' dell'Ucraina
e proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in
corso, e che, per conseguire questo obiettivo, la misura di
assistenza finanzia con le procedure di cui alla decisione 2022/338
la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso
letale della forza e con le procedure di cui alla decisione 2022/339
l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso
letale della forza di mezzi;
Visti gli articoli 2 e 4 delle succitate decisioni 2022/338 e
2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, che
prevedono che sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio
2022 e fino a una data che sara' stabilita dal Consiglio e che
l'attuazione dell'attivita' di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia la
fornitura dell'assistenza in termini di mezzi e materiali, e'
effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano;
Viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio
europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8 secondo
cui l'Unione europea e' unita nella sua solidarieta' con l'Ucraina e
continuera', insieme ai suoi partner internazionali, a sostenere
l'Ucraina e la sua popolazione, anche mediante sostegno politico,
finanziario, umanitario e logistico supplementare;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» e, in particolare, l'art. 1
che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo
delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari alle autorita' governative dell'Ucraina in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e
agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o piu' decreti
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed
equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonche' le modalita'
di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 89 che
prevede che le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita'
alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;
Visto il documento classificato elaborato dallo Stato maggiore
della difesa recante la tipologia, il numero e i costi dei mezzi,
materiali ed equipaggiamento militari oggetto di cessione in favore
delle autorita' governative dell'Ucraina;
Tenuto conto delle risoluzioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022, con cui il Parlamento
ha impegnato il Governo, fra l'altro, ad assicurare sostegno e
solidarieta' al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con
le modalita' piu' rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a
fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi
altra natura, nonche' - tenendo costantemente informato il Parlamento
e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la
cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina
di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua
popolazione;
Decreta:
Art. 1
1. E' autorizzata la cessione alle autorita' governative
dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui
al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa
(allegato).
2. I mezzi, i materiali e l'equipaggiamento sono ceduti a titolo
non oneroso per la parte ricevente.