IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  decisione  (PESC)  2021/509  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la
pace (European Peace Facility - EPF) e  abroga  la  decisione  (PESC)
2015/528 e, in particolare, l'art. 1 che prevede,  fra  l'altro,  che
«lo strumento e' destinato a finanziare:  a)  i  costi  comuni  delle
operazioni  dell'Unione  ai  sensi  dell'art.  42,  paragrafo  4,   e
dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno
implicazioni nel settore militare o  della  difesa  e  che  pertanto,
conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE,  non  possono  essere  a
carico  del  bilancio  dell'Unione;  b)  le  misure   di   assistenza
consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE,  qualora
il Consiglio decida all'unanimita', a norma dell'art.  41,  paragrafo
2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono  a  carico
degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui  alla  lettera  b)
sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacita' degli Stati  terzi
e  delle  organizzazioni  regionali  e  internazionali  nel   settore
militare e della difesa»; 
  Viste  le  decisioni  (PESC)  2022/338  e  2022/339  del  Consiglio
dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente  a
una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo  per  la
pace per la fornitura  alle  Forze  armate  ucraine  di  materiale  e
piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e  una  misura  di
assistenza nell'ambito  dello  strumento  europeo  per  la  pace  per
sostenere le forze armate ucraine, che prevedono,  fra  l'altro,  che
l'obiettivo della misura di assistenza e'  quello  di  contribuire  a
rafforzare le capacita' e la resilienza delle forze  armate  ucraine,
per difendere l'integrita' territoriale e la sovranita'  dell'Ucraina
e proteggere  la  popolazione  civile  dall'aggressione  militare  in
corso,  e  che,  per  conseguire  questo  obiettivo,  la  misura   di
assistenza finanzia con le procedure di cui alla  decisione  2022/338
la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per  l'uso
letale della forza e con le procedure di cui alla decisione  2022/339
l'erogazione di attrezzature e  forniture  non  concepite  per  l'uso
letale della forza di mezzi; 
  Visti gli articoli 2 e  4  delle  succitate  decisioni  2022/338  e
2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022,  che
prevedono che sono ammissibili le spese  effettuate  dal  1°  gennaio
2022 e fino a una data  che  sara'  stabilita  dal  Consiglio  e  che
l'attuazione dell'attivita' di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia  la
fornitura  dell'assistenza  in  termini  di  mezzi  e  materiali,  e'
effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano; 
  Viste le conclusioni della  riunione  straordinaria  del  Consiglio
europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8  secondo
cui l'Unione europea e' unita nella sua solidarieta' con l'Ucraina  e
continuera', insieme ai  suoi  partner  internazionali,  a  sostenere
l'Ucraina e la sua popolazione,  anche  mediante  sostegno  politico,
finanziario, umanitario e logistico supplementare; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» e, in particolare,  l'art.  1
che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo  atto  di  indirizzo
delle Camere, e' autorizzata  la  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti militari alle autorita' governative  dell'Ucraina  in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185  e
agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66
e alle connesse disposizioni attuative, e che con uno o piu'  decreti
del Ministro della difesa di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze,   sono   definiti   l'elenco   dei   mezzi,   materiali   ed
equipaggiamenti militari oggetto della cessione nonche' le  modalita'
di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e  in  particolare  l'art.  89  che
prevede che le Forze armate hanno altresi' il compito di  operare  al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita'
alle regole del diritto internazionale e  alle  determinazioni  delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte; 
  Visto il documento  classificato  elaborato  dallo  Stato  maggiore
della difesa recante la tipologia, il numero e  i  costi  dei  mezzi,
materiali ed equipaggiamento militari oggetto di cessione  in  favore
delle autorita' governative dell'Ucraina; 
  Tenuto conto delle risoluzioni della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022, con cui il  Parlamento
ha impegnato il  Governo,  fra  l'altro,  ad  assicurare  sostegno  e
solidarieta' al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando,  con
le modalita' piu' rapide e tempestive, tutte le azioni  necessarie  a
fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di  qualsiasi
altra natura, nonche' - tenendo costantemente informato il Parlamento
e in modo coordinato con gli altri  Paesi  europei  e  alleati  -  la
cessione di apparati e strumenti militari che consentano  all'Ucraina
di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua
popolazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  autorizzata  la   cessione   alle   autorita'   governative
dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di  cui
al documento classificato elaborato dallo Stato maggiore della difesa
(allegato). 
  2. I mezzi, i materiali e l'equipaggiamento sono  ceduti  a  titolo
non oneroso per la parte ricevente.