IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998,
n. 274»; 
  Visti l'art. 47, del citato decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270, in forza  del  quale  «L'ammontare  del  compenso  spettante  al
commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del
comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di  liquidazione  sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottarsi  tenuto  conto,  per  quanto  applicabili  e  con   gli
adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura,  delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012,  n.  30,
recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti
ai curatori fallimentari  e  la  determinazione  dei  compensi  nelle
procedure di concordato preventivo" nonche'  dei  seguenti  ulteriori
criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in
misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti  in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto  anche  conto
dell'eventuale  affidamento   della   gestione   dell'esercizio;   b)
articolazione del  compenso  del  commissario  straordinario  in:  un
compenso  remunerativo  dell'attivita'  gestionale,  parametrato   al
fatturato  dell'impresa;  un  compenso  remunerativo   dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e  al  passivo  della
procedura, secondo  aliquote  individuate  in  misura  non  superiore
all'80% di quelle vigenti per  la  determinazione  dei  compensi  dei
curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati
di apprezzamento della economicita', efficacia  ed  efficienza  della
procedura; c) determinazione del  compenso  dei  membri  esperti  del
Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in
relazione al numero degli occupati, al fatturato e  al  numero  delle
imprese del gruppo assoggettate alla procedura.»; 
  Visto l'art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo  8  luglio
1999, n. 270, in forza del quale hanno diritto a  compenso  i  membri
del comitato nominati in qualita' di esperti,  spettando  agli  altri
membri il solo rimborso delle spese; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza», convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.  39
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale  dispone  che  i  commissari  liquidatori,  nominati  a   norma
dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre  2002,  n.  273,  nelle
procedure   di   amministrazione   straordinaria   disciplinate   dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e  successive  modificazioni,  e  i
commissari straordinari nominati nelle procedure  di  amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono  se  non
confermati entro novanta  giorni.  A  tal  fine,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione
al medesimo  organo  commissariale,  se  del  caso  con  composizione
collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure  che  si  trovano
nella fase liquidatoria, dando mandato ai  commissari  di  realizzare
una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al
fine di assicurare le massime sinergie  organizzative  e  conseguenti
economie gestionali; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della sopra  citata  legge  27  dicembre
2006, n. 296, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui  al
comma 498 e' determinato  nella  misura  spettante  in  relazione  al
numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»; 
  Visti i decreti in data 4 aprile 2007 del Ministro  dello  sviluppo
economico adottati in esecuzione del sopra citato art. 1, comma 498; 
  Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quale prevede che: «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di  amministrazione  straordinaria  delle  imprese  di  cui
all'art. 2, comma 2 del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito  dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e   successive
modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione  dei  compendi
aziendali e che si  trovino  nella  fase  di  liquidazione,  l'organo
commissariale monocratico e' integrato da due  ulteriori  commissari,
da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
del Ministro  dello  sviluppo  economico  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A  ciascun
commissario  il  collegio  puo'   delegare   incombenze   specifiche.
L'applicazione delle norme di cui ai commi da  2  a  5  del  presente
articolo non  puo'  comportare  aggravio  di  costi  a  carico  della
procedura per i compensi che sono liquidati  ripartendo  per  tre  le
somme gia' riconoscibili al commissario unico»; 
  Visto il decreto ministeriale  25  gennaio  2012,  n.  30,  recante
«Regolamento  concernente  adeguamento  dei  compensi  spettanti   ai
curatori fallimentari e determinazione dei compensi  nelle  procedure
di concordato preventivo e di amministrazione controllata»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   3   novembre   2016,   recante
«Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti  ai  commissari
giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei  comitati  di
sorveglianza delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in stato di insolvenza,  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»; 
  Ritenuto di dover modificare le disposizioni del predetto decreto; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto reca modificazioni  al  decreto  3  novembre
2016. 
  «1-bis. All'art. 1, comma 3, lettera c) sono  soppresse  le  parole
"non sara' corrisposto alcun compenso".». 
  2. All'art. 6, il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
compenso   remunerativo   dell'attivita'   relativa   alla   gestione
dell'esercizio dell'impresa consiste in una percentuale,  individuata
secondo le misure di cui all'allegato I, che forma  parte  integrante
del  presente  decreto,  da  applicarsi  sull'ammontare  dei   ricavi
conseguiti nel periodo di gestione. Tale  compenso  e'  rideterminato
nella misura ed alla luce dei criteri di cui al  successivo  art.  7,
comma 7 in quanto applicabili.». 
  3. All'art. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da calcolare  a  norma
del» e' inserita la parola «presente»; 
    b) al comma 2, sono soppresse le parole «ferma la  previsione  di
cui al successivo art. 13»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi
a  professionisti  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   relative
all'incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto  legislativo  n.
270/1999, se nel corso  della  procedura  il  costo  complessivamente
sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di  qualunque
natura, e' superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura, il
compenso finale del commissario e' ridotto proporzionalmente: 
        del  10%  se  il  costo  complessivamente  sostenuto  per  le
consulenze e  gli  incarichi  attribuiti,  di  qualunque  natura,  e'
superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed  il  10%  rispetto
all'attivo realizzato dalla procedura; 
        del  15%  se  il  costo  complessivamente  sostenuto  per  le
consulenze e  gli  incarichi  attribuiti,  di  qualunque  natura,  e'
superiore in una  percentuale  compresa  tra  il  10,01%  ed  il  20%
rispetto all'attivo realizzato dalla procedura; 
        del  25%  se  il  costo  complessivamente  sostenuto  per  le
consulenze e  gli  incarichi  attribuiti,  di  qualunque  natura,  e'
superiore in una  percentuale  compresa  tra  il  20,01%  ed  il  30%
rispetto all'attivo realizzato dalla procedura; 
        del  40%  se  il  costo  complessivamente  sostenuto  per  le
consulenze e gli incarichi attribuiti, di  qualunque  natura  risulta
essere  superiore  al  30%  rispetto  all'attivo   realizzato   dalla
procedura, non sara' corrisposto alcun compenso.»; 
      «3-ter. Sono  escluse  dal  computo  dei  costi  sostenuti  per
consulenze e  incarichi  di  cui  al  comma  3-bis  le  spese  legali
correlate alla  rappresentanza  in  giudizio  degli  interessi  della
procedura e quelle previste dagli adempimenti di legge in materia.»; 
    d) al comma 4, dopo le parole «per l'espletamento  dell'incarico»
sono inserite le  seguenti,  «previa  attestazione  di  congruenza  e
inerenza delle stesse spese da parte del commissario.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal  seguente  «6.  Nel  corso  della
procedura possono essere  corrisposti  al  commissario  straordinario
acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e
limitatamente alle procedure di  cui  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347 che sono oggetto di proroghe dei termini  di  esecuzione
del programma, dopo almeno due anni dal  conferimento  dell'incarico.
Successivamente, possono essere corrisposti acconti con  cadenza  non
inferiore a trentasei mesi. In ogni caso, l'ammontare  degli  acconti
sul compenso non  puo'  eccedere  il  50%  delle  somme  maturate  in
applicazione delle percentuali di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  e
lettera b) limitatamente a quanto maturato in  relazione  al  passivo
accertato e alle  somme  oggetto  di  ripartizione  ai  creditori.  A
chiusura della procedura l'ammontare spettante sara' ridotto, con  le
modalita' previste dall'art. 7, comma 3-bis.»; 
    f) e' aggiunto,  infine,  il  seguente  comma:  «7.  Il  10%  del
compenso complessivamente spettante secondo  i  criteri  fissati  dai
precedenti  commi   e'   corrisposto   previa   verifica   da   parte
dell'Autorita'  vigilante  del  conseguimento  degli   obiettivi   di
efficacia, efficienza ed economicita', avendo, tra l'altro,  riguardo
a: 
      adempimento,   sotto   il   profilo   della   tempestivita'   e
completezza,  della  trasmissione  delle  relazioni  e  comunicazioni
obbligatorie; 
      adeguato  soddisfacimento  del  ceto  creditorio,   anche   con
riferimento ai creditori chirografari; 
      adozione  di  iniziative  volte  al  mantenimento  dei  livelli
occupazionali; 
      restituzione  dell'eventuale  importo  della  garanzia  di  cui
all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.  26,  convertito
con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; 
      ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai predetti fini.». 
  4. All'art. 9, sono soppresse le parole «ferma la previsione di cui
al successivo art. 13»; 
  5. All'art. 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 3-bis del presente  decreto  si
applicano anche al commissario  o  ai  commissari  succeditisi  nella
carica.». 
  6. L'art. 13 e' soppresso. 
  7. All'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, successivamente alle  parole  «il  compenso»  sono
inserite le seguenti parole «unico per gruppo»; successivamente  alle
parole «impresa del gruppo»  e'  inserita  la  parola  «nonche'»;  le
parole «8 luglio 1999, n. 270» sono  sostituite  dalle  seguenti  «n.
270/1999»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «a  consuntivo»  sono  inserite  le
parole «su  istanza  del  commissario  straordinario,  sottoposta  ad
autorizzazione». 
  8. All'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «indicati nel programma» sono sostituite
dalle parole «risultanti dalle relazioni periodiche e dalla ulteriore
documentazione di riferimento»; al comma  2,  le  parole  «attivo  da
realizzare»  sono  sostituite  con  le  parole   «attivo   realizzato
annualmente». 
  9. All'art. 17, comma 2, dopo le  parole  «legge  n.  296/2006»  e'
inserito il seguente periodo «Per le attivita' realizzate nel periodo
intercorso tra il 23 novembre 2016 e l'entrata in vigore del presente
decreto continuano  ad  applicarsi  le  previgenti  disposizioni  del
decreto 3 novembre 2016.». 
  10. All'art. 18, le parole «Ministro dell'economia» sono sostituite
dalle parole «Ministro dell'economia e delle finanze». 
  11. All'allegato III sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto  2  e'  sostituito  dal  seguente  «Si  procede  alla
determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui
al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali: 
      1) sul passivo accertato: 
        0,10% quando il passivo non superi euro 500.000.000; 
        0,08% sulle somme eccedenti  euro  500.000.000  fino  a  euro
1.500.000.000; 
        0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000; 
      2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%; 
      3) sulle somme ripartite ai creditori: 
        0,10% quando le somme ripartite  ai  creditori  non  superino
euro 500.000.000; 
        0,08% sulle somme eccedenti  euro  500.000.000  fino  a  euro
1.500.000.000; 
        0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.»; 
    b) il punto 4 e' soppresso. 
  12. L'allegato 4 e' sostituito dal seguente: 
Determinazione  del  compenso  dei   componenti   del   Comitato   di
  sorveglianza (art. 15, comma 1). 
 
    
Fase di esercizio di impresa

+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|                   |               |Da euro 50,001 |               |
|                   |Fino a euro 50 |fino a euro 100|Oltre euro 100 |
|Ammontare fatturato|    milioni    |    milioni    |    milioni    |
|                   +---------------+---------------+---------------+
|                   |euro 3.000     |euro 6.000     |euro 12.000    |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+

+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|                   |               | Da 6 imprese  |               |
|Numero imprese     |   Fino a 5    |   fino a 15   |   Oltre 15    |
|  del gruppo       |    imprese    |    imprese    |    imprese    |
|                   +---------------+---------------+---------------+
|                   |euro 3.000     |euro 6.000     |euro 12.000    |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+

+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |     Da 301     |                |
|                |                |dipendenti fino |                |
|     Numero     |   Fino a 300   |    a 1.500     |  Oltre 1.500   |
|   dipendenti   |   dipendenti   |   dipendenti   |   dipendenti   |
|                +----------------+----------------+----------------+
|                |euro 3.000      |euro 6.000      |euro 12.000     |
+----------------+----------------+----------------+----------------+

Fase liquidatoria

+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|                      |              |Da euro 50,001|              |
|  Attivo realizzato   |Fino a euro 50| fino a euro  |Oltre euro 100|
|     annualmente      |   milioni    | 100 milioni  |   milioni    |
|                      +--------------+--------------+--------------+
|                      |euro 3.000    |euro 6.000    |euro 12.000   |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+

+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|                   |               | Da 6 imprese  |               |
|Numero imprese     |   Fino a 5    |   fino a 15   |   Oltre 15    |
|  del gruppo       |    imprese    |    imprese    |    imprese    |
|                   +---------------+---------------+---------------+
|                   |euro 3.000     |euro 6.000     |euro 12.000    |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
    
    Roma, 21 giugno 2021 
 
                                             Il Ministro              
                                      dello sviluppo economico        
                                              Giorgetti               
 
    Il Ministro dell'economia                                         
         e delle finanze                                              
             Franco