IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio
consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle
opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5
del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti
in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;
Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del
2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite
Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal
presente articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo
tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per
la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla
complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata
dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle
determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento
del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi,
deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il medesimo decreto,
e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi
consultivi tecnici.»;
Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del
citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia
di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 56 del 6 marzo 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, recante
l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma 8-bis, del
suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Considerata la necessita' di definire la composizione e il
funzionamento dell'osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici previsto
dal medesimo art. 6, comma 8-bis, nonche' dalle citate linee guida;
Decreta:
Art. 1
Istituzione e composizione
dell'osservatorio permanente
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito, presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente
per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi
tecnici.
2. L'osservatorio permanente e' presieduto dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composto da:
a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) il direttore generale per la regolazione dei contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra
soggetti in possesso di adeguate professionalita';
d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di
cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno
designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato
dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno
designato dall'ordine professionale degli avvocati;
e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed
acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2,
lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi
rappresentare.
5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.