IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.  213,  concernente
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono  stati  soppressi  i  tribunali
ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure  della  Repubblica
specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli Uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  132,
recante  «Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione   ed   altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2014,
n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n.
162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  10  novembre  2014,  n.
261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo  e  dell'assetto
territoriale delineati dal decreto ministeriale 7  marzo  2014,  sono
stati istituiti gli Uffici del giudice di  pace  di  Barra  e  Ostia,
rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione  della  data
di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, con legge 27  febbraio  2015,  n.
11, con cui il termine di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio
2015, prevedendo la possibilita' per  gli  enti  locali  interessati,
anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni  nonche'  per  le
comunita' montane, di chiedere il ripristino degli Uffici del giudice
di pace soppressi, indicati nella  tabella  A  allegata  al  medesimo
provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 1°  dicembre  2021,  registrato  alla
Corte dei conti il 29 dicembre 2021, con cui, in considerazione delle
criticita' operative e  gestionali  determinate  dalla  insufficiente
consistenza numerica e  dai  prolungati  periodi  di  scopertura  del
personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, dal continuo suo
avvicendamento e dalla consequenziale inadeguata  formazione  per  lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie, tenuto conto anche di  quanto
evidenziato nelle relazioni dell'ispettorato generale dell'anno  2021
a  seguito  dell'ultima   ispezione   ordinaria   effettuata   presso
l'ufficio, e' stata disposta l'esclusione dell'Ufficio del giudice di
pace di Gravina in Puglia dall'elenco delle sedi mantenute  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Rilevato che, nelle more della  definizione  dell'iter  procedurale
del decreto ministeriale innanzi citato, con nota dell'8 gennaio 2022
il sindaco del Comune di Gravina in Puglia ha  rappresentato  che  le
criticita' relative alla carenza di  personale  addetto  al  servizio
giudiziario del rispettivo ufficio del giudice di pace sono in via di
risoluzione,  essendo  gia'  state  assegnate   quattro   unita'   di
personale; 
  Valutato, altresi', che con la nota citata e'  stata  rappresentata
l'ulteriore  assegnazione  di  nuove  unita'  entro  il  primo   mese
dell'anno  2022,  al  fine  di   dare   seguito   alle   prescrizioni
dell'Ispettorato generale; 
  Preso atto che,  con  nota  del  14  gennaio  2022  il  commissario
prefettizio  del  Comune  di  Gravina  in  Puglia,  subentrato  nella
gestione amministrativa dell'ente locale, ha confermato  la  volonta'
di sostenere gli  impegni  dichiarati  ed  assunti  in  relazione  al
mantenimento  del  relativo  ufficio  del  giudice   di   pace,   con
particolare  riferimento  al  fabbisogno  di  personale  di  supporto
all'attivita' giurisdizionale ed  allo  svolgimento  delle  attivita'
necessarie  a  sanare  le  criticita'  operative  rilevate  in   sede
ispettiva; 
  Considerato che gli  ulteriori  elementi  sopravvenuti,  portati  a
conoscenza dell'amministrazione solo successivamente all'adozione del
decreto ministeriale 1° dicembre  2021,  unitamente  alla  confermata
volonta' dell'amministrazione comunale di  tener  fede  agli  impegni
assunti con l'istanza di mantenimento,  consentono  di  riconsiderare
l'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di  Gravina  in  Puglia
dall'elenco delle sedi mantenute; 
  Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere  alla  revoca
del decreto ministeriale 1°  dicembre  2021,  prevedendo,  alla  luce
delle risalenti  criticita'  dell'Ufficio  del  giudice  di  pace  di
Gravina in Puglia, un congruo periodo di osservazione e  monitoraggio
dello  stato  di   attuazione   degli   impegni   assunti   dall'ente
responsabile per  il  mantenimento  e  dei  relativi  riflessi  sulla
funzionalita' del presidio giudiziario, quantificabile in mesi sei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto ministeriale 1° dicembre 2021, registrato alla Corte dei
conti il 29 dicembre 2021, e' revocato.