Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.".  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nel Supplemento
ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre  2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con  modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,   in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del  7
settembre 2020, n. 106; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  110  del  21  novembre  2020,
recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri  commissariali  di  cui
all'art. 11, comma  2,  del  decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale», convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   105   del   22   agosto   2020,   recante
«Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»  che  ha
dato attuazione all'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge  «sisma»,
come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  n.  76  del
2020, che demanda alle diocesi le funzioni di soggetto attuatore  per
i  lavori  sugli  immobili  di  proprieta'  di   enti   ecclesiastici
civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario
diocesano, di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'art.  14  e  di
importo  inferiore  per  singolo  lavoro  alla  soglia  di  rilevanza
comunitaria  di  cui  all'art.  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  disponendo  che  tali  lavori
«seguono le procedure previste per la ricostruzione privata  sia  per
l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei  lavori»,
secondo  le  modalita'  di  attuazione,  dirette  ad  assicurare   il
controllo,  l'economicita'  e  la  trasparenza  nell'utilizzo   delle
risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo  di
calcolo del costo del progetto,  definite  nella  medesima  ordinanza
commissariale; 
  Considerato  che  il   Comune   di   Preci   e   l'Arcidiocesi   di
Spoleto-Norcia  hanno  manifestato  la  volonta'  di  intervenire  in
maniera urgente ed unitaria sul complesso monumentale dell'Abbazia di
Sant'Eutizio,   gravemente   danneggiata   dalle   scosse    sismiche
dell'agosto del 2016, ma ancor piu' da quelle del  26  e  30  ottobre
2016, che hanno provocato il crollo  del  muro  di  contenimento  del
sovrastante cimitero; 
  Considerato che l'Abbazia di  Sant'Eutizio  e'  uno  dei  complessi
monastici piu' antichi in Italia (V sec.) ed offre  le  testimonianze
piu'  importanti  del  monachesimo  pre-benedettino,  costituendo  un
simbolo eloquente di fede, di arte, di storia, di cultura e  di  vita
per la comunita' di Preci e per tutto il territorio nazionale; 
  Considerata  la  straordinaria  importanza  storica,  artistica   e
culturale dell'Abbazia  di  Sant'Eutizio,  nonche'  il  forte  valore
simbolico ed identitario del complesso monumentale, al  cui  restauro
e' legata anche la ripresa dei flussi turistici nel Comune di Preci e
in tutta l'area del Parco nazionale dei Monti Sibillini, per la quale
il  complesso  abbaziale  costituisce  uno  dei  maggiori  attrattori
turistici; 
  Considerato che proprio per questo forte valore simbolico e per  la
complessita' che caratterizza l'intervento,  con  nota  prot. del  12
ottobre 2020, il sindaco di  Preci  ha  richiesto  l'attivazione  dei
poteri speciali previsti dall'ordinanza  n.  110  del  2020,  per  il
tramite di una specifica ordinanza speciale, al fine di pervenire  ad
una  veloce  ed  efficacie  ricostruzione  e  recupero  di  tutto  il
complesso monumentale; 
  Considerato che il territorio di Preci e'  altresi'  caratterizzato
da  alcuni  movimenti  franosi  che  hanno   prodotto   cedimenti   e
scivolamenti in prossimita' di collegamenti viari, ostacolando sia la
transitabilita' in sicurezza che la ricostruzione di edifici  privati
sottostanti la strada; 
  Considerata  l'urgente  necessita'   oggettiva   di   attuare   gli
interventi  di  ripristino  e  messa  in  sicurezza  delle  parti  di
territorio colpite dai dissesti, propedeutici alla  ricostruzione  di
edifici privati, che  rendono  necessaria  la  massima  accelerazione
della realizzazione dei suddetti, che rivestono carattere prioritario
al fine di ricostituire le condizioni di benessere e  sviluppo  della
citta' di Preci; 
  Rilevato che il complesso monumentale Sant'Eutizio costituisce  sin
dalle sue origini un unicum, quasi senza soluzione di continuita' tra
l'abbazia, la chiesa e la rupe  con  annesso  il  campanile,  con  la
porzione meridionale dell'abbazia addossata alla  rupe  fin  quasi  a
costituire con essa un  tutt'uno  strutturalmente  interconnesso,  al
pari del campanile e del sovrastante muro del cimitero che su di essa
poggiavano, e dunque con oggettive interconnessioni sia  fisiche  che
di  coordinamento  del  processo  ricostruttivo,  sicche'  si   rende
particolarmente indispensabile, ai fini della stessa  realizzabilita'
degli interventi, assicurare  un  programma  unitario  nell'opera  di
recupero del complesso monumentale,  armonizzando  e  raccordando  la
progettazione e l'attuazione degli interventi sia relativamente  alla
cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; 
  Rilevato che, sulla base  dell'istruttoria  condotta  dagli  uffici
commissariali, dal Comune di Preci e dall'USR della  Regione  Umbria,
d'intesa  con  l'Arcidiocesi  di  Spoleto-Norcia,  si  prospetta   la
necessita' urgente di procedere  alla  realizzazione  delle  seguenti
opere e dei seguenti lavori: 
    consolidamento della rupe di  Sant'Eutizio  e  ricostruzione  del
campanile; 
    ripristino e ricostruzione della chiesa di Sant'Eutizio; 
    ripristino e ricostruzione del convento di Sant'Eutizio; 
    ricostruzione del cimitero di Sant'Eutizio; 
    fenomeno franoso in localita' Abeto; 
    fenomeno franoso in localita' Valle; 
  Rilevato che i primi tre interventi riguardano aree e  immobili  di
proprieta' dell'Arcidiocesi di  Spoleto-Norcia,  tranne  che  per  la
parte sommitale della rupe, che risulta di proprieta' del  Comune  di
Preci insieme al pianoro su cui e' sito il cimitero di  Sant'Eutizio,
mentre i terreni colpiti dai fenomeni franosi sono di proprieta'  del
comune e della Regione Umbria, relativamente a  quello  in  localita'
Valle; 
  Considerato in  particolare  che  la  ricostruzione  degli  edifici
costituenti il complesso monumentale di Sant'Eutizio, composto  dalla
chiesa, dal convento e dal campanile, implica, come parte  essenziale
e necessaria del  complessivo  intervento,  il  consolidamento  della
rupe, che  costituisce  parte  integrante  del  complesso  abbaziale,
sicche' ogni ipotesi  di  recupero  del  sito  monumentale  non  puo'
prescindere dalla messa in sicurezza del costone, stante  la  stretta
interconnessione degli edifici con la rupe; 
  Rilevato che dalle risultanze delle mappe catastali, e  come  anche
attestato dall'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, la rupe sottostante  la
preesistente torre campanaria ricade entro la particella catastale di
proprieta' della diocesi; 
  Considerato,  pertanto,   che   tale   ricostruzione   risulta   di
particolare complessita' in quanto la stretta interconnessione  degli
edifici  con  la  rupe  comporta  un  continuo  coordinamento   delle
lavorazioni e della gestione del cantiere che insiste su spazi esigui
attraverso quindi un'accurata organizzazione logistica e temporale; 
  Rilevato  altresi'  che   strettamente   collegato   all'intervento
dell'Abbazia di Sant'Eutizio risulta essere  anche  il  recupero  del
cimitero posto sul pianoro sommitale alla rupe in travertino, che  in
seguito agli eventi sismici ha evidenziato un dissesto della parte  a
valle, che si e' evoluto, con il susseguirsi delle  scosse,  fino  al
crollo  parziale  della  rupe  e  della  quasi  la  totalita'   delle
soprastanti edicole funerarie; 
  Rilevato che l'individuazione di soggetti attuatori diversi per  il
complesso abbaziale, in ragione del  diverso  titolo  dominicale  sui
beni interessati dagli  interventi,  con  annessa  eterogeneita'  dei
regimi giuridici, procedurali e sostanziali, per la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, con diverse procedure dirette  agli  appalti
di servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, comporterebbe
inevitabilmente la  frammentazione  in  diversi  lotti  separati  del
complessivo  intervento,   tradendone   la   naturale   e   oggettiva
unitarieta' e cosi' pregiudicandone inevitabilmente  gli  esiti,  con
diseconomie e rallentamenti sulla tempistica realizzativa, con  gravi
difficolta' di coordinamento, sia  fisico  che  cronologico,  con  il
rischio ineliminabile  di  incompatibilita'  e  contraddizioni  nella
stessa progettazione, se svolta in modo separato da soggetti diversi,
oltre che nella cantierizzazione e nell'esecuzione dei lavori, con le
compresenza nei medesimi spazi di una pluralita' di ditte esecutrici,
con  rischi  di  interferenze   negative,   di   contenziosi   e   di
rallentamenti; 
  Ritenuta, per  i  suddetti  motivi,  la  necessita'  di  assicurare
l'unitarieta'  della  progettazione  e  della   realizzazione   degli
interventi sul complesso abbaziale,  prevedendo,  ove  del  caso,  le
occorrenti deroghe alla  normativa  vigente,  in  modo  da  garantire
l'inscindibile  unicita'  del  processo  ricostruttivo,   rispondente
all'inscindibile unita' oggettiva del complesso abbaziale stesso; 
  Rilevato che, avendo riguardo alla proprieta' dei diversi  immobili
coinvolti  nel  progetto,  la  parte  ampiamente   prevalente   degli
interventi previsti, sia sotto il profilo quantitativo che  sotto  il
profilo qualitativo, ha ad oggetto  ed  e'  riferita  a  immobili  di
proprieta'  dell'Arcidiocesi  di  Spoleto-Norcia   (la   chiesa,   il
campanile e la rupe, il complesso conventuale), mentre solo una parte
minoritaria e residuale e' di proprieta'  pubblica  (parte  sommitale
del costone roccioso gia' sede dell'area cimiteriale); 
  Ritenuto che la  necessaria  unitarieta'  dell'intervento  debba  e
possa  essere  assicurata,  secondo  un  principio   di   prevalenza,
individuando nel soggetto  titolare  della  maggior  parte  dei  beni
coinvolti quello piu' titolato e adatto a  svolgere  le  funzioni  di
soggetto attuatore, poiche' la chiesa, il  campanile  e  il  convento
rientrano, secondo il quadro  normativo  vigente,  nell'ambito  delle
competenze  e  del  ruolo  di  soggetto  attuatore   della   predetta
arcidiocesi; 
  Considerato che l'intervento di restauro della chiesa  rientra  nel
regime di cui all'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge  «sisma»  e
dell'ordinanza n. 105 del  2020,  in  quanto  l'importo  stimato  dei
lavori non supera la soglia  di  rilevanza  comunitaria,  mentre  gli
altri due interventi  di  spettanza  della  diocesi,  quale  soggetto
attuatore proprietario dei beni, ossia l'intervento di  ripristino  e
ricostruzione  del  campanile  e  della  rupe   e   l'intervento   di
ricostruzione  e  restauro  del  complesso   conventuale,   rientrano
nell'ambito applicativo della ricostruzione privata,  quali  immobili
appartenenti all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; 
  Considerato, in particolare, che per l'intervento per il ripristino
e ricostruzione della chiesa di Sant'Eutizio, secondo  le  risultanze
del progetto di  fattibilita',  e'  emersa,  al  fine  di  realizzare
compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare l'importo
previsionale di spesa di cui all'ordinanza  n.  105  del  2020,  pari
ad euro 750.000,00,  incrementandolo  di euro  5.210.993,04,  per  un
importo complessivo di euro 5.960.993,04; 
  Considerato, in particolare, che il progetto relativo  al  convento
e' stato  gia'  presentato  dalla  diocesi  per  la  concessione  del
contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del  7  aprile
2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento  sismico  e
la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016» e la relativa pratica e' in corso di trattazione; 
  Considerato che il progetto relativo alla ricostruzione della  rupe
e della  sovrastante  torre  campanaria  potra'  essere  esaminato  e
finanziato sulla base  dell'ordinanza  n.  116  del  6  maggio  2021,
recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti  disposizioni  in
materia di riparazione, restauro, ripristino  e  ricostruzione  degli
immobili  di  interesse  culturale  e  paesaggistico  appartenenti  a
soggetti privati», anche  mediante,  se  del  caso  stima  diretta  e
computo metrico a progetto, giusta il disposto dell'art. 3, comma  4,
della predetta ordinanza, in base al quale «Nei soli casi eccezionali
di immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera
a) per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei  criteri
applicativi stabiliti nell'allegato alla presente  ordinanza  risulti
insufficiente  a  coprire  i   costi   effettivi   degli   interventi
progettati, in considerazione della peculiare o unica  configurazione
strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo  puo'  domandare
che  si  proceda  a  una  stima  diretta  del  contributo   allegando
un'apposita  relazione  tecnica  che  dimostri  l'insufficienza   del
contributo come calcolato in base  alla  presente  ordinanza,  tenuto
conto delle speciali esigenze dell'intervento.  Il  Vice  Commissario
provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere
della   Soprintendenza   archeologia,   belle   arti   e    paesaggio
territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le  condizioni
di cui ai periodi precedenti,  dispone  che  si  proceda  alla  stima
diretta del contributo.  La  stima  diretta  e'  operata  secondo  la
procedura ordinaria di cui all'art. 12 del decreto-legge sisma». 
  Considerato che l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha gia' redatto  la
progettazione  di  fattibilita'  tecnico-economica  del   complessivo
intervento; 
  Ritenuto che l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto  pertanto  di  poter   individuare   nell'Arcidiocesi   di
Spoleto-Norcia il soggetto  attuatore  dell'intervento  unitario  del
complesso abbaziale di Sant'Eutizio; 
  Considerato  che  la  ricostruzione  del  complesso  abbaziale   di
Sant'Eutizio riveste carattere di criticita',  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21  novembre  2020,   per   la
straordinaria  rilevanza,  anche  simbolica,  dell'immobile  di   cui
trattasi, di assoluto pregio storico, artistico, architettonico,  per
il numero  di  soggetti  coinvolti,  e  per  le  interconnessioni  di
carattere economico, turistico e devozionale  che  essa  riveste  per
l'area, con specifico riferimento alle attivita'  imprenditoriali  ed
economiche  ad  essa  connesse  o  comunque  collegate,  e   per   le
interconnessioni e interazioni funzionali nella  ricostruzione  degli
edifici  prospicienti   la   piazza   antistante,   in   gran   parte
particolarmente complessi  in  relazione  alle  loro  caratteristiche
storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici  e
privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto; 
  Considerato che le attivita' di progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori e delle opere necessari per porre rimedio ai fenomeni  franosi
in localita' Valle e nel centro abitato di Abeto (I e  II  stralcio),
rivestono natura di servizi e di lavori pubblici rientranti come tali
nelle competenze (rispettivamente) della Regione Umbria e del  Comune
di Preci, che hanno gia' provveduto a elaborare in merito primi studi
di fattibilita' e presentano tutti i requisiti per poter  validamente
ed efficacemente assumere il ruolo e svolgere le funzioni di soggetto
attuatore,   facendo   applicazione   della   pertinente   disciplina
pubblicistica, pur con le deroghe  e  le  misure  di  semplificazione
opportune  per  agevolare  ed  accelerare  la   realizzazione   degli
interventi; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato  1  dell'ordinanza  109
del  23  dicembre  2020,  i  seguenti  interventi  per  gli   importi
presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi  indicato:  cimitero
di Sant'Eutizio, euro 1.476.062,00;  fenomeni  franosi  in  localita'
Valle, euro 1.000.000,00; fenomeni franosi centro abitato di Abeto (I
stralcio), euro 563.200,00; fenomeni franosi centro abitato di  Abeto
(II stralcio), euro 1.000.000,00; 
  Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali di cui  all'ordinanza  n.  110  del  2020,  in
quanto gli interventi di ricostruzione  del  complesso  abbaziale  di
Sant'Eutizio  si  qualificano  come  opere  e  lavori  urgenti  e  di
particolare criticita', cosi' come anche i  lavori  diretti  a  porre
rimedio ai fenomeni franosi in localita' Valle e nel  centro  abitato
di Abeto; 
  Considerato che i lavori di competenza delle diocesi e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti seguono le  procedure  previste
per  la   ricostruzione   privata   sia   per   l'affidamento   della
progettazione che per l'affidamento dei lavori, con le  modalita'  di
attuazione stabilite dall'ordinanza commissariale n.  105  del  2020,
dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e  la  trasparenza
nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  nonche'  le  priorita'  di
intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto, ovvero  con
le  procedure  proprie  della  ricostruzione  privata  di  cui   alle
ordinanze commissariali n. 19 del 2017 e n. 116 del 2021; 
  Ritenuto che, data la complessita' e il particolare  rilievo  degli
interventi, l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, in attuazione di  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 105 del 2020,  debba
procedere alla selezione degli operatori economici ai quali appaltare
i servizi tecnici e  professionali  di  progettazione  definitiva  ed
esecutiva e l'esecuzione dei lavori mediante una procedura  negoziata
informale (o piu' procedure) con  la  valutazione  di  almeno  cinque
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato  o
attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, utilizzando  il
criterio di aggiudicazione  del  prezzo  piu'  basso  o  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, come previsto dall'art. 95, commi  3
e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  assicurando  che
gli operatori economici siano in possesso  dei  requisiti  idoneativi
soggettivi e oggettivi  previsti  dal  decreto-legge  «sisma»  e  dal
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016; 
  Ritenuto necessario, per le  stesse  ragioni  ora  esposte,  che  i
soggetti attuatori pubblici, al  fine  di  assicurare  speditezza  ed
efficienza  ed  efficacia  all'intero  processo  realizzativo   degli
interventi loro  affidati,  possano  provvedere  alla  nomina  di  un
collegio consultivo tecnico, allo  scopo  di  pervenire  alla  rapida
risoluzione delle controversie  finalizzata  al  rispetto  dei  tempi
previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi; 
  Ritenuto di individuare l'ing. Fulvio Soccodato, in  ragione  della
sua competenza ed esperienza professionale, quale sub commissario, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  2020,  per
l'intervento di ricostruzione  dell'Abbazia  di  Sant'Eutizio  e  del
relativo cimitero, nonche' per gli interventi concernenti i  fenomeni
franosi in localita' Valle e nel centro abitato di Abeto; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
i soggetti attuatori pubblici possano essere supportati  da  limitate
specifiche professionalita' esterne di complemento per  le  attivita'
di tipo tecnico, giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse
alla realizzazione degli interventi con oneri  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del  2020,  consente
ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021, e' stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito  della  conferenza  speciale  di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza; 
  Ritenuto di consentire, qualora la natura e le caratteristiche  del
bene  presentino  soluzioni  determinabili  esclusivamente  in  corso
d'opera con riguardo  agli  aspetti  inerenti  al  restauro,  che  il
progetto  esecutivo   sia   consegnato   per   fasi   di   esecuzione
immediatamente cantierabili; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato, con il relativo cronoprogramma, e approvato
come  urgente  e  di  particolare  criticita'  il   complesso   degli
interventi di ricostruzione e restauro degli immobili  e  delle  aree
afferenti al complesso dell'Abbazia di Sant'Eutizio,  nel  Comune  di
Preci, nel territorio della Regione Umbria, nonche' gli interventi di
messa in sicurezza dei fenomeni franosi in localita' Valle  e  Abeto,
nello stesso Comune di Preci, prodotti dai medesimi  eventi  sismici.
Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella  relazione  del
sub commissario allegato n. 1  alla  presente  ordinanza,  contenente
anche il  cronoprogramma,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa
stima previsionale: 
    a) Abbazia di Sant'Eutizio: chiesa  di  S.  Eutizio,  di  importo
stimato da progetto in euro 5.960.993,04, di cui euro 750.000,00 gia'
autorizzato ex ordinanza n. 105 del 2020; 
    b) Abbazia di Sant'Eutizio: rupe e torre campanaria; 
    c) Abbazia di Sant'Eutizio: convento di Sant'Eutizio; 
    d) cimitero di  Sant'Eutizio,  di  importo  gia'  autorizzato  ex
ordinanza n. 109 del 2020, per euro 1.476.062,00; 
    e)  fenomeni  franosi  in  localita'  Valle,  di   importo   gia'
autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, per euro 1.000.000,00; 
    f) fenomeni franosi centro abitato  di  Abeto  (I  stralcio),  di
importo gia' autorizzato ex ordinanza  n.  109  del  2020,  per  euro
563.200,00; 
    g) fenomeni franosi centro abitato di  Abeto  (II  stralcio),  di
importo gia' autorizzato ex ordinanza  n.  109  del  2020,  per  euro
1.000.000,00; 
  2. Gli interventi di cui al comma 1,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
afferenti al complesso dell'Abbazia di Sant'Eutizio, risultano essere
di particolare urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi: 
    a) la pronta realizzazione dell'intervento assume  una  rilevanza
strategica, anche per la valenza simbolica  che  esso  oggettivamente
riveste, quale segnale di una efficace  ripresa  delle  attivita'  di
ricostruzione nelle aree del cratere  colpite  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    b) la straordinaria importanza  storica,  artistica  e  culturale
dell'Abbazia di Sant'Eutizio, tra le piu' antiche d'Europa, impone, a
distanza di quattro anni dal sisma, di assicurare tempi rapidi per la
ricostruzione secondo i piu' elevati  standard  di  sicurezza  e  nel
rispetto dei criteri  di  restauro  imposti  dal  particolare  pregio
dell'immobile e dal documento di indirizzo alla progettazione; 
    c) il ripristino della funzione sociale e  pubblica  dell'abbazia
per la comunita' di Preci e, piu' in generale, per l'area  dei  Monti
Sibillini, anche come forte attrattore turistico per la  rinascita  e
lo sviluppo di nuove attivita' economiche sostenibili, puo'  produrre
un effetto positivo di volano sulla ricostruzione nel suo  complesso,
in termini di percezione di rinascita della citta' e di  volonta'  di
riappropriarsi dei luoghi e della vita  normale  e  per  il  rilancio
sociale ed economico; 
    d)   il   recupero   dell'Abbazia   di    Sant'Eutizio    riveste
oggettivamente un ruolo decisivo  per  la  ricostituzione  di  valore
identitario per la comunita', in quanto elemento simbolico essenziale
per il  riconoscimento  identitario  dei  luoghi  e  delle  comunita'
locali; 
    e) e' improcrastinabile la realizzazione dei necessari interventi
di tutela e valorizzazione  dell'enorme  valore  culturale,  storico,
artistico e paesaggistico dell'abbazia e dei beni in essa  contenuti,
poiche' il protrarsi dello  stato  di  esposizione  di  tali  beni  a
rischio di ulteriore deterioramento per l'azione di agenti esogeni  o
fenomeni naturali, nonche' a causa  dell'eventuale  ammaloramento  di
strutture provvisionali di messa in sicurezza (puntellature in legno,
tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di  poliestere),  atteso
il tempo trascorso dalla loro realizzazione. 
  3. La ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio  presenta  inoltre
carattere di criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.
110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti  e  per
le interconnessioni di carattere economico, turistico  e  devozionale
che essa riveste per il Comune di Preci e per l'intero territorio dei
Monti   Sibillini,   con   specifico   riferimento   alle   attivita'
imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate. 
  4. Gli interventi di cui al comma 1,  lettere  e)  e  f)  risultano
essere di particolare urgenza  e  criticita',  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  per  i  seguenti
motivi: 
    a)  il  consolidamento  delle  aree  interessate  dai  suindicati
movimenti  franosi  risulta  urgente  e  indispensabile  al  fine  di
assicurare maggiore stabilita' e resilienza all'intero  sito,  tenuto
conto   anche   delle   possibili   interferenze   e   interrelazioni
idrogeologiche che  rendono  le  aree  in  questione  particolarmente
vulnerabili; 
    b) il  consolidamento  complessivo  delle  aree  interessate  dai
movimenti  franosi  e'  urgente  e  improcrastinabile  per   evidente
necessita' di tutela della privata e pubblica incolumita'.