Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
  "4-quinquies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115 con la quale  e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, in particolare l'art. 4; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n.  16  luglio  2020,  n.  76  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120»; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di Regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di Regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
    l'ordinanza n. 114 del 9 aprile  2021  recante  «Disposizioni  di
modifica  e  integrazione  delle  ordinanze  vigenti  in  materia  di
ricostruzione privata e pubblica  e  disciplina  degli  interventi  a
favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite  dagli
eventi sismici ai sensi dell'art.  24  del  decreto-legge  24  agosto
2016, n. 189» in particolare gli articoli 2 e 3; 
  Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art.  13
dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo  che  nel  quadro  economico
possa essere inserita una percentuale pari  «al  10%  per  gli  oneri
strettamente necessari all'individuazione di soluzioni  temporanee  e
ai  relativi  costi  occorrenti  per  il   prosieguo   dell'attivita'
didattica nelle more della riparazione  o  ricostruzione  di  edifici
pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non
siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche;
le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del
Sal finale»; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR)
ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020,  dell'Ambito  1  -
Cascia  Capoluogo -  Padule -  Fase  n.  1,  approvata  con  apposita
delibera consiliare n. 20 del 6  aprile  2021  come  integrata  dalle
successive delibere; 
  Considerato che la  proposta  di  PSR  prevede,  tra  l'altro,  gli
interventi  relativi  al   polo   scolastico,   all'ospedale   e   al
miglioramento  delle  interconnessioni  stradali  con   riassetto   e
sviluppo di porzioni di viabilita'  per  migliorare  l'accessibilita'
agli edifici  pubblici  di  primaria  importanza,  tra  cui  il  polo
scolastico «Beato Simone Fidati»; 
  Vista la nota prot. 3466 del 18  gennaio  2021,  con  la  quale  il
sindaco del Comune di Cascia  ha  chiesto  l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza; 
  Considerato    che    gli    interventi    relativi    all'Istituto
omnicomprensivo e  all'ospedale  di  Cascia  risultano  compresi  nel
Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui  all'allegato
1  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  e   la   riorganizzazione   e
riqualificazione dell'assetto viario per l'area del polo scolastico e
il miglioramento della strada di accesso all'ospedale e la  creazione
di nuovi parcheggi di servizio sono individuati come opere funzionali
e propedeutiche ai predetti interventi, come specificati  all'interno
della proposta di PSR del comune; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dal Comune
di Cascia, dall'USR Umbria, e dalla  struttura  del  sub  Commissario
come risultante dalla relazione del sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) gli edifici oggetto della presente ordinanza sono dedicati  ad
offrire servizi primari per il cittadino e per la  collettivita',  ed
e' necessario accelerare e rendere prioritario il loro ripristino  al
fine di ricostituire le condizioni  di  benessere  e  sviluppo  della
citta'; inoltre, alcuni interventi  hanno  carattere  propedeutico  e
funzionale    anche    per    il    loro    valore    culturale     e
simbolico-identitario; 
    b) l'intervento di ricostruzione  del  polo  scolastico  Istituto
omnicomprensivo «Beato Simone Fidati» riveste  carattere  di  urgenza
per consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e
per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre  e
per contrastare  gli  effetti  negativi,  anche  sul  piano  sociale,
derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire
agli  studenti,  docenti  e  al  personale  della  scuola  condizioni
funzionali operative di vivibilita' in linea con le attivita' che  vi
si svolgono; inoltre l'edificio, attesa anche  la  sua  dimensione  e
capienza, oltre ad essere sede di servizi  educativi  rappresenta  un
elemento aggregativo per la citta'; nel caso specifico del Comune  di
Cascia, l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta determinando
un grave  disagio  alla  popolazione  scolastica  e  alle  rispettive
famiglie, oltreche' ricadute economiche  negative  per  le  attivita'
commerciali  di  prossimita'.  Tale   situazione   risulta   peraltro
aggravata dall'attuale  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  che
rende necessaria la disponibilita' di adeguati spazi per  l'attivita'
educativa cui temporaneamente si e' provveduto con  la  realizzazione
di container posti vicino alla palestra, mentre gli  alunni  ospitati
dall'edificio sono  stati  trasferiti  in  una  struttura  temporanea
permettendo il prosieguo dell'attivita' didattica; 
    c) l'edificio  sede  dell'I.P.S.I.A.  di  Cascia  e  la  palestra
necessitano  di  intervento  di  ripristino.  Esso  e'  inserito  nel
complesso dell'Istituto omnicomprensivo «Beato  Simone  Fidati»,  pur
rimanendo  strutturalmente  indipendente  dagli  altri  blocchi   del
complesso  edilizio.  La  ricostruzione  presenta  caratteri  sia  di
urgenza,  in  quanto  l'edificio  assolve  ad  una  elevata  funzione
pubblica quale spazio per l'istruzione secondaria di  primo  grado  e
per la comunita'  di  Cascia,  sia  carattere  di  criticita'  per  i
soggetti coinvolti, in quanto il comune, proprietario  dell'edificio,
ne  ha  concesso,  tramite  convenzione,  l'uso  gratuito   a   tempo
indeterminato  alla  Provincia  di  Perugia  insieme  all'uso   della
palestra; 
    d) e' necessario ed urgente l'intervento  di  riorganizzazione  e
riqualificazione dell'assetto viario per l'area del  polo  scolastico
in localita' «La Stella» in quanto il plesso scolastico  e'  sito  in
un'area adiacente al centro storico  caratterizzata  dalla  presenza,
oltre che del plesso scolastico, di altri servizi pubblici  quali  un
asilo nido ed una caserma dei carabinieri e  una  zona  residenziale,
rivestendo pertanto un carattere nevralgico per la vita della citta'.
L'intervento assume un'importanza prioritaria  sia  con  riguardo  ad
aspetti geologici  legati  a  dissesti  su  via  Gerardo  Bruni,  che
rappresenta la viabilita' piu' utilizzata per raggiungere  il  plesso
scolastico, sia per evidenti carenze che creano  difficolta'  per  la
funzione svolta quali la mancanza di aree di  parcheggio  a  servizio
anche del vicino asilo nido; 
    e) la ricostruzione dell'ospedale riveste  carattere  di  urgenza
sia per l'elevata funzione pubblica che assolve quale  luogo  per  la
cura e l'assistenza sanitaria dei cittadini, costituendo un  presidio
assistenziale indispensabile  anche  per  l'intero  territorio  della
Valnerina,  sia  in  quanto  promuove   in   maniera   rilevante   la
ricostituzione del tessuto sociale della citta', anche  favorendo  le
attivita' commerciali e i servizi di prossimita'. L'Ospedale S.  Rita
in Cascia rientra nel patrimonio dell'Azienda USL Umbria 2; 
    f) risulta strettamente connesso alla ricostruzione dell'ospedale
l'intervento di miglioramento della strada  di  accesso  all'ospedale
medesimo e la creazione di nuovi parcheggi  al  fine  di  ottimizzare
l'area,  nonche'  la  bonifica  del  terreno,  nella   parte   ovest,
necessaria a causa di movimenti  franosi  avvenuti  in  seguito  agli
eventi sismici; 
    f)  la  ricostruzione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con  gli
altri edifici, sia pubblici che privati, presenti nella stessa zona; 
  Considerato  che  dalla  suddetta  relazione  emerge   la   stretta
relazione tra l'Istituto omnicomprensivo Beato Simone, l'ospedale e i
connessi  interventi  di  riqualificazione   e   rifunzionalizzazione
dell'assetto viario e quindi  dell'accessibilita'  e  percorribilita'
interna  e  del  sistema  di  parcheggi,  e  che  pertanto  si  rende
necessario un programma di recupero unitario e coordinato; 
  Considerato che il Comune di Cascia, con riferimento all'intervento
di ripristino della scuola, ha rappresentato che la stima degli oneri
finanziari non e' suffragata da una analisi di vulnerabilita' sismica
necessaria e propedeutica  alla  definizione  dell'intervento  ed  e'
quindi necessaria la valutazione  tecnica  circa  la  scelta  tra  le
alternative  progettuali  relative  all'adeguamento  sismico  o  alla
demolizione e ricostruzione; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi relativi a: i)
realizzazione  del  nuovo  polo  scolastico  comprendente  la  scuola
primaria e secondaria di primo grado, ii) necessaria riqualificazione
dell'assetto  viario   dell'area   scolastica,   iii)   ricostruzione
dell'Ospedale di Santa Rita in Cascia e relativo miglioramento  della
strada di accesso all'ospedale e  creazione  di  nuovi  parcheggi  di
servizio, si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare
criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici  per
gli importi  presuntivi  di  spesa  a  fianco  di  ciascuno  di  essi
indicato: Istituto  omnicomprensivo  «Beato  Simone  Fidati»  per  un
importo pari a euro 5.227.500,00; Ospedale di Cascia per  un  importo
pari a euro 7.560.000,00; 
  Considerato che con nota n. 80000130544 del 22 giugno 2021 il  vice
Commissario del Governo per la  ricostruzione  nella  regione  Umbria
interessata dal sisma del 24 agosto 2016, ha richiesto l'integrazione
del  finanziamento  di  2  milioni  di  euro  per  la   ricostruzione
dell'Ospedale di Cascia «al fine  di  ottenere  un'opera  ricostruita
tenendo conto delle esigenze attuali di un presidio  ospedaliero  con
lo  stesso  elevato  coefficiente  di  utilizzo   dei   posti   letto
disponibili alla data del  sisma,  coerentemente  con  le  necessita'
sanitarie maturate dopo gli eventi sismici e l'evidenza pandemica»; 
  Considerato  che  gli  interventi  relativi  alla  riqualificazione
viaria  dell'area  scolastica  in  localita'  «La  Stella»  e  quella
relativa all'ambito dell'ospedale, sono inseriti  nella  proposta  di
PSR approvata dal  Comune  di  Cascia  per  un  importo  previsionale
stimato rispettivamente di euro 3.752.681,00 ed euro 793.169,73; 
  Considerato che dall'istruttoria citata  emerge  la  necessita'  di
aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza  n.  109  del  2020
quelli relativi alla riqualificazione viaria dell'area scolastica  in
localita' «La Stella» e all'ambito  dell'ospedale,  ricompresi  nella
proposta  di  PSR  per  un  importo  complessivo  stimato   di   euro
4.545.850,73; 
  Ritenuto di  approvare  il  Piano  degli  interventi  integrato  di
ricostruzione delle strutture del Comune  di  Cascia,  come  indicati
nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza,  nel  limite  massimo  di
euro 21.432.158,39; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture del Comune di Cascia, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  2020,  quale  sub  Commissario
l'ing. Fulvio  M.  Soccodato  in  ragione  della  sua  competenza  ed
esperienza professionale; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
gli interventi e della proprieta' degli stessi, individuare il Comune
di Cascia, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni  di  soggetto
attuatore  per  la  ricostruzione  del  plesso  scolastico   Istituto
omnicomprensivo «Beato Simone Fidati»,  Istituto  superiore  IPSIA  e
palestra connessi al  plesso  scolastico  e  riqualificazione  viaria
delle aree in localita' «La Stella» e in ambito ospedale; 
  Considerato che il Comune di Cascia attesta di essere gia' soggetto
attuatore per numerosi interventi di ricostruzione e di avere gestito
numerosi appalti di lavori; 
  Considerato che dalla citata relazione, come  attestato  anche  dal
Comune di Cascia, emerge che nell'organigramma del comune e' presente
un'area LL.PP composta da dieci unita' di  personale  qualificato,  e
un'area territorio composta da nove unita' di personale qualificato; 
  Considerato altresi' che il personale in organico a tali  strutture
consente la gestione dell'intervento da parte del  Comune  di  Cascia
rendendosi   necessario   un   limitato   supporto   di    specifiche
professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto  pertanto  che  Comune  di  Cascia  presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto inoltre opportuno individuare quale soggetto attuatore per
l'intervento relativo all'ambito  ospedale  la  Regione  Umbria,  che
presenta  i  necessari  requisiti  di   capacita'   organizzativa   e
professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art.  101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
deve essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato  che  dalla  citata  relazione  emerge  che  sussistono
interventi, determinanti e propedeutici per  impostare  nel  migliore
dei modi le opere indicate nella presente ordinanza quali,  a  titolo
esemplificativo: la cantieristica, la viabilita',  lo  stoccaggio  di
materie  prime,  lo  stoccaggio  separato  e  ordinato  dei   rifiuti
provenienti dalle attivita' cantieri quali plastica, legno,  acciaio,
inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali
interventi possono richiedere l'affidamento  diretto  dei  lavori  al
fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica
di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della
concorrenza,  anche  in  considerazione  dell'attuale   momento   che
caratterizza   il   mercato,   ed   e'   pertanto   utile   procedere
all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel  riconoscere  particolare  rilevanza,  tra  gli  altri,  al
settore  dell'edilizia  scolastica  ed  agli  interventi  su  edifici
pubblici  destinati  ad  attivita'  istituzionali,  prevede  che  «le
stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di  esecuzione
di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi  di  ingegneria  e
architettura,   inclusa   l'attivita'   di   progettazione,   e   per
l'esecuzione dei  relativi  contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni
disposizione  di  legge»,  rafforzando  pertanto  in  tali  casi   la
possibilita' di derogare le procedure ordinarie; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara  il  progetto  definitivo,
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Ritenuto derogare all'art. 31 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016 allo scopo di consentire, ove necessario, al Comune di Cascia di
individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche
estranei all'organizzazione dell'Ente, alla luce della  tempestivita'
richiesta  dalla  criticita'  ed  urgenza  che   caratterizzano   gli
interventi da realizzare nel Comune di Cascia; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi, e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Vista la delibera  ANAC  n.  483  del  23  maggio  2018  in  merito
all'applicazione  dell'accordo-quadro,  ai  sensi  dell'art.  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori  anche  di
nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo  a  quelli  di
manutenzione come previsto dalla legislazione previgente; 
  Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini  di
flessibilita' e abbattimento dei tempi procedurali,  consentire,  ove
ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo  quadro  con  uno  o  piu'
operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli  svantaggi  da
esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3,
del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego  del  sistema
cd. di inversione procedimentale anche  per  le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n.  76  del  2020,  adottando  una  specifica  disciplina   per   gli
interventi; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati e che, a  tal
fine, possa essere reso disponibile, con oneri a  carico  dei  quadri
economici degli  interventi  da  realizzare  come  individuati  dalla
presente ordinanza, un importo pari al  due  per  cento  dell'importo
complessivo dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella
proposta di PSR di cui alla delibera consiliare n. 20  del  6  aprile
2021, ai sensi delle norme e disposizioni richiamate in premessa,  e'
individuato e approvato come urgente e di particolare  criticita'  il
complesso degli interventi di ricostruzione  degli  edifici  e  delle
strutture  viarie  siti  in  Comune  di  Cascia,   meglio   descritti
nell'allegato  n.  1  alla  presente  ordinanza,  con   il   relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte  integrante  e  sostanziale.
Gli interventi sono cosi' riassuntivamente indicati con  la  relativa
stima previsionale delle spese: 
    1)  Istituto  omnicomprensivo  «Beato  Simone  Fidati»,   importo
previsionale gia' autorizzato da ordinanza  n.  109  del  2020,  euro
5.227.500,00; 
    2) Istituto superiore IPSIA e palestra, inserito  nella  proposta
di PSR e facenti parte del complesso dell'Istituto omincomprensivo di
cui al punto 1, importo previsionale stimato da  scheda  CIR  e  euro
2.098.807,66  di  cui  euro  1.607.714,78  per  l'istituto  ed   euro
491.092,88 per la palestra; 
    3)  ospedale  di  Cascia,  importo  previsionale  stimato,   euro
9.560.000,00 di cui euro 7.560.000,00 gia' autorizzato  da  ordinanza
n. 109 del 2020 (incremento euro 2.000.000,00); 
    4) riqualificazione viaria dell'area scolastica in localita'  «La
Stella», inserito nella proposta di PSR, importo previsionale stimato
euro 3.752.681,00; 
    5) riqualificazione e miglioramento della rete viaria nell'ambito
ospedale,  inserito  nella  proposta  di  PSR,  importo  previsionale
stimato euro 793.169,73. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
il Comune di Cascia e l'USR Umbria: 
    a) sono relativi ad edifici scolastici per i  quali  l'intervento
e' necessario per  consentire  la  rinascita  della  citta',  per  la
funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che
la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi,  anche  sul
piano  sociale,  derivanti  dalla  situazione  pandemica,  rendendosi
necessario garantire agli studenti,  docenti  e  al  personale  della
scuola, di poter svolgere  la  propria  attivita'  in  condizioni  di
sicurezza; inoltre gli edifici, attesa anche  la  loro  dimensione  e
capienza, oltre ad essere sede  di  servizi  educativi  costituiscono
elemento aggregativo per la citta'. L'impossibilita' di  disporre  di
idonei spazi sta  determinando  gravi  disagi  di  talche'  si  rende
necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle
attivita' scolastiche in ambienti adeguati; 
    b) la ricostruzione dell'ospedale riveste carattere di criticita'
e urgenza per l'elevata funzione pubblica che  assolve  quale  spazio
per la cura e l'assistenza sanitaria dei  cittadini,  costituendo  un
presidio assistenziale indispensabile anche per  l'intero  territorio
della Valnerina e favorisce in modo rilevante la  ricostituzione  del
tessuto sociale della citta'; 
    c) la riqualificazione dell'assetto viario delle aree del  plesso
scolastico e dell'ospedale presenta caratteri di criticita' e urgenza
per la vicinanza al centro  storico  e  ad  altri  edifici  pubblici,
nonche' per gli aspetti geologici legati a dissesti; inoltre, essendo
una zona residenziale, riveste un carattere nevralgico  per  la  vita
della citta'; 
    d)  la  ricostruzione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali con  gli
altri edifici sia pubblici che privati presenti nella stessa zona. 
  3. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti  del  comune,  dell'USR  ed   dal   sub   Commissario,
nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate  le  singole
opere e lavori previsti,  l'ubicazione,  la  natura  e  tipologia  di
intervento e gli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli
afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre  spese  tecniche
ed  alle  prestazioni  specialistiche  derivanti   dall'effettuazione
dell'intervento. 
  4. Ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino  della
scuola di cui al punto 2) del comma 1, il soggetto attuatore provvede
alla  previa  acquisizione  del  progetto  di  fattibilita'   tecnico
economica volto alla valutazione e alla  scelta  tra  le  alternative
progettuali di adeguamento sismico o di demolizione  e  ricostruzione
dell'edificio, anche in relazione al riassetto funzionale complessivo
dell'intero polo scolastico. 
  5. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi  strutturali
con la tutela degli aspetti architettonici, storici  e  ambientali  e
assicurare  una  architettura  ecosostenibile   e   l'efficientamento
energetico.