Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «Tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua  il  sub-Commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota prot. n. 4319 del 3  giugno  2021  con  la  quale  il
sindaco  del  Comune  di  Castelsantangelo  sul   Nera   ha   chiesto
l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di
cui alla presente ordinanza, atteso il particolare interesse storico,
culturale, economico e amministrativo degli stessi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici del Comune di Castelsantangelo sul Nera e dalla struttura  del
sub-Commissario, come risultante dalla relazione del  sub-Commissario
allegata alla presente ordinanza allegato n. 1; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici  per
gli importi  presuntivi  di  spesa  a  fianco  di  ciascuno  di  essi
indicato: 
    demolizione e ricostruzione del palazzo comunale per  un  importo
stimato originariamente dalla ordinanza  n.  109  del  2020  in  euro
1.400.256,00, poi ridefinito in diminuzione da apposita CIR  in  euro
1.200.000,00; 
    delocalizzazione casa  riposo  «A.  Paparelli»,  per  un  importo
stimato in euro 4.980.000,00 nell'ordinanza n. 109 del 2020,  importo
poi riformulato in diminuzione da apposita CIR in euro 4.000.000,00; 
  Considerato che si rende altresi' necessario integrare  i  suddetti
interventi nei seguenti termini: 
    recupero, contestuale alla ricostruzione del palazzo comunale, di
un immobile privato strutturalmente ad esso adiacente e connesso,  il
cui acquisto e' stato deliberato  dal  consiglio  comunale  con  atto
consiliare n. 41 del 30 novembre 2020,  in  considerazione  dell'alto
interesse pubblico ad annettere tale  edificio  al  palazzo  comunale
medesimo, procedendo a un intervento unitario dell'aggregato edilizio
che preveda un ampliamento e  una  miglior  distribuzione  funzionale
degli spazi. L'importo del  recupero  dell'edificio  annesso,  i  cui
danni sono stati attestati dall'ufficio tecnico  comunale,  e'  stato
stimato in euro 250.000,00  con  calcolo  parametrico  esposto  nella
relazione sub allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
    ripristino mura urbis del capoluogo, per un importo stimato  come
da calcolo parametrico in euro 4.400.000,00; 
    realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  del   capoluogo,
importo stimato come da calcolo parametrico in euro 3.504.000,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Nocria,  importo  stimato  come  da  calcolo  parametrico   in   euro
2.160.000,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Macchie,  importo  stimato  come  da  calcolo  parametrico  in   euro
2.487.000,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Nocelleto, importo  stimato  come  da  calcolo  parametrico  in  euro
3.212.000,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Rapegna,  importo  stimato  come  da  calcolo  parametrico  in   euro
2.653.700,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Gualdo,  importo  stimato  come  da  calcolo  parametrico   in   euro
2.942.700,00; 
    realizzazione delle opere di  urbanizzazione  della  frazione  di
Vallinfante, importo stimato come  da  calcolo  parametrico  in  euro
2.647.000,00; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge: 
    il ruolo  strategico  degli  interventi  oggetto  della  presente
ordinanza al fine di  consentire  la  rivitalizzazione  del  contesto
territoriale del Comune di Castelsantangelo; 
    la rilevanza delle opere di urbanizzazione e loro propedeuticita'
rispetto alla realizzazione degli altri interventi; 
    l'interrelazione tra gli interventi di ricostruzione  pubblica  e
privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e
della viabilita'; 
    l'instabilita' dei terrazzamenti di sostegno dei versanti su  cui
sorge  l'abitato  e  l'urgenza   di   realizzazione   di   opere   di
contenimento, consolidamento e sostegno dei medesimi in  sostituzione
dei muri delle abitazioni private che  in  precedenza  assolvevano  a
tale funzione; 
    il valore storico-artistico e paesaggistico, nonche' identitario,
delle mura urbis, in piu' punti lesionate  con  rischio  di  frane  e
crolli verso abitazioni e vie prospicienti con conseguenti rischi per
persone e cose, nonche' di perdita del bene culturale medesimo, e  la
necessita' di ripristinare le condizioni statiche originarie  e,  ove
possibile, migliorare il comportamento sismico; 
    la necessita' di ricollocare nell'edificio originario della  sede
comunale nel centro storico e dotato di alto  valore  simbolico,  gli
uffici amministrativi e l'ufficio postale,  attualmente  ospitati  in
una struttura emergenziale le cui dimensioni ridotte pregiudicano  la
qualita' del lavoro del personale, inibiscono l'accesso all'archivio,
indeboliscono  lo  scambio  di  informazioni   attraverso   modalita'
relazionali,  ridotte  ulteriormente  dall'emergenza  COVID-19.   Nel
medesimo edificio l'amministrazione comunale  intende  collocare  gli
uffici di protezione civile comunale e di polizia locale; 
    il rischio di crolli dell'edificio comunale  attualmente  oggetto
di puntellamenti; 
    la necessita' di realizzare una nuova struttura sostitutiva della
casa di riposo  «A.  Paparelli»,  distrutta  dal  sisma  e  non  piu'
recuperabile. 
  Considerato, in particolare, che per la realizzazione  delle  opere
di urbanizzazione del capoluogo,  della  frazione  di  Nocria,  della
frazione di Macchie, della frazione di Nocelleto, della  frazione  di
Rapegna, della frazione di Gualdo e della frazione di Vallinfante, in
considerazione del fatto che le macerie dei crolli  non  sono  ancora
state  totalmente  rimosse,  occorre  prevedere   la   programmazione
dell'intervento in tre fasi: la  prima  di  demolizione  e  rimozione
delle  macerie,  la  seconda  di   progettazione   delle   opere   di
urbanizzazione, la terza per l'esecuzione dei lavori; 
  Ritenuto necessario coinvolgere la Regione Marche nell'espletamento
della prima fase, individuandola quale  soggetto  attuatore  sia  per
quanto concerne la rimozione delle  macerie  che  con  riguardo  alla
messa in sicurezza dei manufatti, in ragione della circostanza che ha
gestito  per  conto  del  Dipartimento  di  protezione   civile   gli
interventi  di  demolizione,  rimozione  e  trasporto  delle  macerie
pubbliche, lasciando alla sua  autonomia  l'approvvigionamento  delle
materie e risorse mentre resta onere del Comune  di  Castelsantangelo
la gestione del ciclo del progetto di esecuzione dell'opera pubblica; 
  Considerato che  la  prima  fase  dell'intervento  concernente  gli
interventi  di  demolizione,  rimozione  e  trasporto  delle  macerie
pubbliche riveste carattere di estrema e  improcrastinabile  urgenza,
sia  per  le  ragioni  oggettive  piu'   nel   dettaglio   illustrate
nell'allegata  relazione  tecnica,   sia   perche'   propedeutica   e
condizionante l'avvio delle  successive  fasi  di  ricostruzione,  di
talche' si rende  necessario  consentire  al  soggetto  attuatore  di
procedere senza indugio avvalendosi di quanto  previsto  all'art.  28
del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in  via  residuale,  qualora  si
rendesse necessario, ricorrendo all'affidamento diretto dei necessari
interventi; 
  Ritenuto inoltre  necessario,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra
considerato, un programma di recupero unitario  degli  interventi  di
cui sopra; 
  Rilevato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, ai sensi delle
ordinanze numeri  25  del  2017,  39  del  2017  e  46  del  2018  ha
individuato nove perimetrazioni, accordate con decreto regionale  cui
ha fatto seguito la predisposizione  del  documento  direttore  della
ricostruzione (DDR), approvato con delibera di consiglio comunale  n.
35 del 6  agosto  2020,  e  dei  piani  urbanistici  attuativi  (PUA)
adottati con delibera di consiglio comunale n. 4 del  4  marzo  2021,
relativi a ciascuna delle frazioni individuate, sottoposti al  parere
della conferenza permanente in data 17 giugno 2021; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di  ricostruzione  del
Comune  di  Castelsantangelo  sul  Nera,  adottata  con  delibera  di
consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2021 ai sensi  dell'ordinanza  n.
107 del 2020 e il relativo cronoprogramma; 
  Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione  dei  poteri
speciali di  cui  all'ordinanza  n.  110  del  2020,  in  quanto  gli
interventi sopracitati si qualificano come opere e lavori  urgenti  e
di particolare criticita'; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui e' prevista la totale demolizione ai  fini  della  ricostruzione,
nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 
  Ritenuto che gli interventi di ricostruzione  comprendono  anche  i
casi di delocalizzazione degli  edifici  o  di  cessione  volontaria,
previo indennizzo, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  45  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne
sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in particolare del comune  di  Castelsantangelo  sul  Nera
individuati  ai  sensi  dell'ordinanza  n.  101/2020,  presentano   i
caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi
dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
poiche' riguardano un vasto complesso di  interventi  edilizi  in  un
contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della  natura
dei luoghi e delle macerie presenti; 
  Considerato che la demolizione e  la  rimozione  delle  macerie  e'
necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire  o  per  la
presenza  di  macerie   che   rendono   impediscono   di   fatto   la
ricostruzione; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie  interessa
edifici  in  parte  pubblici  e  in  parte  privati  ed  e'  pertanto
necessario  disciplinare  gli  aspetti  relativi  alle  modalita'  di
rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari   ai   fini   della   ricostruzione   del    Comune    di
Castelsantangelo sul  Nera  e  comportano  necessariamente  anche  lo
svolgimento delle attivita' di  selezione,  trattamento  e  trasporto
delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione
pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo
i  canoni  dell'economia   circolare,   previa   acquisizione   delle
autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del
2016 e che dunque debbano essere  finanziati  con  le  risorse  della
contabilita'  speciale,   ai   sensi   dell'art.   4   del   predetto
decreto-legge n. 189  del  2016,  sottraendo  il  relativo  costo  di
demolizione   dai   contributi   riconosciuti    nell'ambito    della
ricostruzione  privata,   con   cio'   realizzandosi   un   risparmio
nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente  Comune  di  Castelsantangelo  sul  Nera,   con   delibera
consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente ordinanza, anche al fine  delle  indicazioni
di natura programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei  lavori,  ai
sensi dell'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari   ai   fini   della   ricostruzione   del    Comune    di
Castelsantangelo sul Nera sia nel  capoluogo  che  nelle  frazioni  e
comportano necessariamente anche lo svolgimento  delle  attivita'  di
selezione, trattamento e  trasporto  delle  macerie  e  degli  inerti
edilizi nell'ambito della programmazione  pubblica  finalizzata  allo
stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo  i  canoni  dell'economia
circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Considerato  che   la   ricostruzione   del   centro   storico   di
Castelsantangelo sul Nera, in quanto finalizzata al ripristino  delle
componenti morfologiche e di  figura  che  costituivano  la  sostanza
della architettura della citta', comporta implicazioni sul piano  del
diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento  alla  rimozione
delle macerie degli edifici  privati,  ricostituzione  del  tracciato
viario, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, e
pertanto si rende  necessario  disciplinare  il  coordinamento  degli
interventi e l'adozione  di  provvedimenti  appropriati  al  fine  di
rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'  ed  efficienza  della
ricostruzione anche privata, facendo prevalere le  esigenze  connesse
al valore e al bene comune relativo al ripristino della citta' e alla
sicurezza e salvaguardia della incolumita' pubblica  e  privata,  nel
rispetto   dei   principi   di   proporzionalita',   adeguatezza    e
ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione del Comune di Castelsantangelo,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.
Gianluca Loffredo, in ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che il  Comune  di  Castelsantangelo  ha  attestato  di
disporre di un'idonea struttura organizzativa per la  gestione  degli
appalti,  con  adeguato  organico  tecnico,  tale  da  consentire  la
gestione diretta dell'intervento in oggetto; 
  Ritenuto pertanto che il  Comune  di  Castelsantangelo  presenti  i
necessari requisiti di capacita' organizzativa  e  professionale  per
svolgere le funzioni di soggetto attuatore; 
  Ritenuto di  individuare,  quale  soggetto  attuatore,  la  Regione
Marche, limitatamente alla prima fase dell'intervento  relativo  alla
ricostruzione delle opere di urbanizzazione; 
  Ritenuto di dover individuare il Comune di  Castelsantangelo  quale
soggetto attuatore per tutti gli altri  interventi  di  ricostruzione
nel predetto comune, ivi incluse le  successive  fasi  (progettazione
delle   opere   di   urbanizzazione   ed   esecuzione   dei   lavori)
dell'intervento di realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  del
capoluogo, della frazione di Nocria, della frazione di Macchie, della
frazione di Nocelleto, della frazione di Rapegna, della  frazione  di
Gualdo e della frazione di Vallinfante; 
  Ritenuto di consentire al Comune di  Castelsantangelo,  in  ragione
della  tempestivita'  richiesta  dalla  criticita'  ed  urgenza   che
caratterizzano gli interventi da realizzare, di procedere  in  deroga
all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 50 del  2016,  ai  fini
dell'individuazione  del  RUP  anche  tra  soggetti  idonei  estranei
all'organizzazione dell'ente; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
deve essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede alla ridetermina affinche' il concorso alla  copertura
finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto  termico
non  superi  il  totale  complessivo  delle  spese  ammissibili  e  a
riservare  al  progetto   la   cifra   decurtata   nelle   more   del
perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma  2,  lettera
d), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, in deroga al termine previsto all'art. 1,  comma  3,  del
decreto-legge n.  32  del  2019,  che  il  soggetto  attuatore  possa
decidere che  le  offerte  saranno  esaminate  prima  della  verifica
dell'idoneita'  degli  offerenti  applicando  la  procedura  di   cui
all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del  2016  anche
per le procedure negoziate, senza  bando,  di  cui  all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini  ivi  previsti,
fermo  restando  che  tale  facolta'  puo'   essere   esercitata   se
specificamente prevista negli inviti; 
  Considerato che l'art. 48 del decreto-legge n.  77  del  31  maggio
2021,  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli   investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
dell'Unione europea, consente, in deroga a quanto previsto  dall'art.
59, commi 1, 1-bis, 1-ter, del decreto legislativo n.  50  del  2016,
l'affidamento di progettazione  ed  esecuzione  dei  relativi  lavori
anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di
cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che la realizzazione delle opere di  urbanizzazione  e'
propedeutica  alla  ricostruzione  pubblica  e  privata   e   riveste
carattere  di  estrema  urgenza,  per  cui  e'  opportuno   prevedere
modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e  semplificate  in
analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge  n.
77 del 2021; 
  Considerato che la ricostruzione della struttura sostitutiva  della
casa di riposo «A.  Paparelli»  e'  strategica  in  quanto,  oltre  a
consentire il ritorno dei piu' deboli nei  loro  luoghi,  consentira'
all'amministrazione  comunale  di  poter  adeguare  i  servizi  della
struttura assistenziale; 
  Ritenuto pertanto che, ai  fini  della  realizzazione  della  nuova
struttura  sostitutiva  della  casa  di  riposo  «A.  Paparelli»,  e'
opportuno prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate
e semplificate in analogia a quelle stabilite dall'art. 48 del citato
decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Considerato che, in relazione alle suddette  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario  e  coordinato  che   tenga   conto   delle   interrelazioni
funzionali, che devono convergere in un  approccio  unitario  che  ne
delinei il  cronoprogramma,  tracciando  la  durata  temporale  delle
diverse fasi realizzative; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto ai  fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito  della  conferenza  speciale  di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza; 
  Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei  lavori  rispetto
al  termine  contrattualmente  previsto,  che  il   contratto   possa
prevedere che all'esecutore sia applicata  in  caso  di  ritardo  una
penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un  premio  per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli  stessi  criteri
stabiliti nel capitolato speciale o  nel  contratto  per  il  calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme per  imprevisti  indicate
nel  quadro  economico  dell'intervento,  sempre   che   l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
del Comune di Castelsantangelo sul Nera; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificare la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  richiamate  in   premessa,   e'
individuato e approvato come urgente e di particolare  criticita'  il
complesso degli interventi meglio descritti nell'allegato n.  1  alla
presente ordinanza con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce
parte  integrante  e  sostanziale,  in  attuazione  degli  interventi
pubblici  indicati  nella  proposta  di  Programma  straordinario  di
ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul  Nera  adottata  con
delibera di consiglio comunale  n.  5  del  4  marzo  2021  ai  sensi
dell'ordinanza n. 107 del 2020, e in particolare  con  riguardo  alle
necessita' di  urbanizzazione  del  capoluogo  e  delle  frazioni  di
Nocria, Macchie, Nocelleto, Rapegna, Gualdo e Vallinfante evidenziate
dal Documento direttore  della  ricostruzione  (DDR),  approvato  con
delibera di consiglio comunale n. 35 del 6 agosto 2020, tenuto  conto
delle previsioni dei piani urbanistici attuativi  (PUA),  relativi  a
ciascuna delle frazioni medesime, adottati con delibera di  consiglio
comunale n. 4 del 4 marzo 2021, sottoposti al parere della conferenza
permanente in data 17 giugno 2021. 
  2. Gli interventi di cui al comma  1  sono  cosi'  riassuntivamente
indicati con la relativa stima previsionale dei relativi costi: 
    a)  demolizione  e  ricostruzione  del  palazzo   comunale,   CUP
F42B20000060001,  per  un  importo  stimato   originariamente   dalla
ordinanza n. 109 del 2020 in euro  1.400.256,00,  poi  ridefinito  in
diminuzione  da  apposita  CIR  in  euro  1.200.000,00  e   recupero,
contestuale alla ricostruzione del palazzo comunale, di  un  immobile
privato strutturalmente ad esso adiacente e connesso, il cui acquisto
e' stato deliberato dal consiglio comunale con delibera n. 41 del  30
novembre 2020, in  considerazione  dell'alto  interesse  pubblico  ad
annettere tale edificio al palazzo comunale medesimo, procedendo a un
intervento  unitario   dell'aggregato   edilizio   che   preveda   un
ampliamento e  una  miglior  distribuzione  funzionale  degli  spazi.
L'importo del recupero dell'edificio annesso, i cui danni sono  stati
attestati dall'ufficio tecnico comunale  e'  stato  stimato  in  euro
250.000,00 con calcolo parametrico esposto in relazione sub  allegato
n. 1 alla presente ordinanza; 
    b)   delocalizzazione   casa   riposo   «A.    Paparelli»,    CUP
F42C20004950001,  per  un  importo  stimato  in   euro   4.980.000,00
nell'ordinanza  n.  109  del  2020,  importo   poi   riformulato   in
diminuzione da apposita CIR in euro 4.000.000,00; 
    c) ripristino mura urbis del capoluogo, «CUP PROV0000022561», per
un importo stimato come da calcolo parametrico in euro 4.400.000,00; 
    d) realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  del  capoluogo,
«CUP PROV0000022563», importo stimato come da calcolo parametrico  in
euro 3.504.000,00; 
    e) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Nocria,  «CUP  PROV0000022563»,  importo  stimato  come  da   calcolo
parametrico in euro 2.160.000,00; 
    f) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Macchie,  «CUP  PROV0000022563»,  importo  stimato  come  da  calcolo
parametrico in euro 2.437.000,00; 
    g) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Nocelleto, «CUP PROV0000022563»,  importo  stimato  come  da  calcolo
parametrico in euro 3.212.000,00; 
    h) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Rapegna,  «CUP  PROV0000022563»,  importo  stimato  come  da  calcolo
parametrico in euro 2.653.700,00; 
    i) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Gualdo,  «CUP  PROV0000022563»,  importo  stimato  come  da   calcolo
parametrico in euro 2.942.700,00; 
    j) realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione  di
Vallinfante, «CUP PROV0000022563», importo stimato  come  da  calcolo
parametrico in euro 2.647.000,00. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110
del 2020 per i seguenti motivi: 
    necessita' di ricollocare  nell'edificio  originario  della  sede
comunale nel centro storico e dotato di alto  valore  simbolico,  gli
uffici amministrativi e l'ufficio postale,  attualmente  ospitati  in
una struttura emergenziale le cui dimensioni ridotte pregiudicano  la
qualita' del lavoro del personale, inibiscono l'accesso all'archivio,
indeboliscono lo scambio di  informazioni  attraverso  le  relazioni,
compromesse  ulteriormente  dall'emergenza  COVID-19.  Nel   medesimo
edificio l'amministrazione comunale intende collocare gli  uffici  di
protezione civile comunale e di polizia locale; 
    rischio di crolli dell'edificio comunale attualmente  oggetto  di
puntellamenti; 
    interesse pubblico ad annettere l'edificio contermine al  palazzo
comunale, procedendo ad un recupero unitario dell'aggregato  edilizio
che preveda un ampliamento di rifunzionalizzazione degli spazi; 
    necessita' di realizzare una nuova  struttura  sostitutiva  della
casa di riposo  «A.  Paparelli»,  distrutta  dal  sisma  e  non  piu'
recuperabile; 
    valore storico-artistico e  paesaggistico,  nonche'  identitario,
delle mura urbis, in piu' punti lesionate  con  rischio  di  frane  e
crolli verso abitazioni e vie prospicienti con conseguenti rischi per
persone e cose, nonche' di perdita del bene  culturale  medesimo,  al
fine  di  ripristinare  le  condizioni  statiche  originarie  e,  ove
possibile, migliorare il comportamento sismico; 
    rilevanza delle opere di urbanizzazione  e  loro  propedeuticita'
rispetto alla realizzazione degli altri interventi; 
    interrelazione tra gli interventi  di  ricostruzione  pubblica  e
privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e
della viabilita'; 
    instabilita' dei terrazzamenti di sostegno dei  versanti  su  cui
sorge l'abitato e urgenza di realizzazione di opere di  contenimento,
consolidamento e sostegno dei medesimi in sostituzione dei muri delle
abitazioni private che in precedenza assolvevano a tale funzione. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del comune e dal sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono indicate le singole  opere  e  i  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.