Estratto determina AAM/A.I.C. n. 45/2022 del 28 febbraio 2022 
 
    Procedura europea: SE/H/0562/001/E/001. 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  PROTAMINA
SOLFATO LEO PHARMA,  le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente
determina,   nella   forma(e)   farmaceutica(he),    dosaggio(i)    e
confezione(i) alle condizioni e  con  le  specificazioni  di  seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Leo Pharma  A/S  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Industriparken 55 DK-2750 Ballerup, Danimarca. 
    Confezioni: 
      «Anti 1400 UI di eparina (10 mg)/ml,  soluzione  iniettabile  o
per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml -  A.I.C.  n.  049774019  (in
base 10) 1HGZG3 (in base 32); 
      «Anti 1400 UI di eparina (10 mg)/ml,  soluzione  iniettabile  o
per infusione» 50 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C.  n.  049774021  (in
base 10) 1HGZG5 (in base 32). 
    Principio attivo: 
      Protamina solfato 
      1400 UI/ml (corrispondenti a 10  mg/ml)  di  protamina  solfato
anti-eparina estratta dallo sperma di Onchorhynchus keta (salmone). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Cenexi SAS, 
      52, Rue Marcel et Jacques  Gaucher,  94120  Fontenay-sous-Bois,
Francia. 
    Produttore del principio attivo: 
      Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd., Joban Factory 
      788 Joban Nishigo machi, Iwaki, Fukushima, Giappone. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP - Medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  si
impegna a presentare il Piano di gestione del rischio (RMP) entro per
il Q2/2022, rispetto al quale sara'  tenuto  a  porre  in  essere  le
attivita'  e  le  azioni  di   farmacovigilanza   ivi   richieste   e
dettagliate. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 22 novembre 2026, come indicata nella notifica di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.