Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale   per   il   triennio    2019-2021»,    pubblicata    sul
Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31
dicembre 2018, con la quale il termine della  gestione  straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge  n.  189  del  2016  e'
stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n. 76  del  2020»   e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni
organizzative e definizione  delle  procedure  di  semplificazione  e
accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista  la  «Circolare  interpretativa  di   particolari   questioni
relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento
al decreto di "Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS 0002594  del
27 gennaio 2021 e, in particolare, il paragrafo 2; 
  Visto il Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario  del
Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti  della  Laga  per  la
definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato
con  decreto  commissariale  n.  271  del  21  giugno  2021,  e,   in
particolare,  gli  articoli  2,  comma  2,   (Le   Parti   convengono
sull'opportunita'   di   attuare   le   misure   di   semplificazione
amministrativa previste dall'ordinanza commissariale  n.  114  del  9
aprile 2021 e, in particolare, dall'art. 1, commi  3,  4  e  5  della
predetta  ordinanza)  e   3   (Interventi   per   il   ripristino   e
valorizzazione delle strutture di fruizione dei Parchi); 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 1, commi 3 e 5, 2 e 3; 
  Vista la nota del 23 maggio 2021  prot.  n.  5697  del  sindaco  di
Ussita e relativo allegato, con cui e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza,  sulla
base  della  documentazione  necessaria  a  valutare   la   capacita'
organizzativa  dell'ente  in  relazione  alle  funzioni  di  soggetto
attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi
relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e  realizzazione
dei  singoli  interventi,  l'evidenza  del   quadro   esigenziale   e
conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate  a  comprimere
il ciclo di esecuzione degli interventi; 
  Vista la delibera del consiglio comunale n. 25 del 24  maggio  2021
con la quale il Comune di Ussita ha  espresso  i  seguenti  indirizzi
operativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione: 
    rifunzionalizzazione della  ex  caserma  dei  Carabinieri  e  sua
destinazione a nuova sede della casa comunale, con destinazione della
vecchia sede storica, all'esito degli interventi di restauro, a museo
civico e centro culturale; 
    destinazione della sede provvisoria degli uffici comunali in  via
delle centraline idroelettriche, una volta  che  gli  stessi  saranno
accolti nella loro  sede  definitiva,  per  l'insediamento  di  nuove
attivita' economiche  anche  allo  scopo  di  un  ulteriore  rilancio
economico del territorio; 
    conferma   della   destinazione    urbanistica    ad    attivita'
turistico-ricettiva dell'area di sedime del complesso «Ex  Eca»,  con
immediata e temporanea destinazione della predetta area a funzioni di
«piastra  tecnologica»  per  l'insediamento  di  un  campo  base   da
destinarsi all'ospitalita' degli addetti ai  lavori  impegnati  nella
ricostruzione di Ussita e dei comuni  limitrofi  e  sua  destinazione
definitiva, a conclusione dei lavori di ricostruzione,  ad  area  per
strutture ricettive all'aperto, quali villaggio turistico, campeggio,
area attrezzata per la sosta e il soggiorno di roulotte, camper, case
mobili, etc.; 
    cambio della destinazione urbanistica dell'area,  compatibilmente
con l'opera pubblica  di  natura  tecnologica,  per  delocalizzazione
della Cabina A190 di trasformazione MT/BT  e  distribuzione  in  loc.
Frontignano Pian dell'Arco; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Ussita e  dalla  struttura  del  sub-Commissario
come risultante dalla relazione del sub Commissario  (allegato  n.  1
alla presente  ordinanza),  che  esamina  la  priorita'  delle  opere
segnalate dall'amministrazione comunale e  prende  atto  della  spesa
complessiva di intervento, con  la  collaborazione  dell'USR  Marche,
opera la ricognizione delle opere  pubbliche  il  cui  ripristino  in
termini di criticita' ed urgenza  e'  tale  da  renderle  prioritarie
nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del
territorio, e traccia il quadro derogatorio idoneo a  sopperire  alle
criticita'  e  urgenze,  a  ridurre  i  tempi  di  attuazione   degli
interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione
delle risorse finanziarie; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge il seguente  quadro
complessivo degli interventi prioritari  e  urgenti,  che  presentano
profili di particolare criticita': 
    a) recupero e restauro del cimitero monumentale  di  Castelmurato
in Castelfantellino e consolidamento versante; 
    b) indagini, prove e  studi  di  fattibilita'  delle  alternative
progettuali per ripristino delle condutture di  adduzione  dell'acqua
alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee
di MT e cabine di trasformazione); 
    c) spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a
Cuore di Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco; 
    d) ricostruzione ex caserma dei carabinieri e  sua  riconversione
in sede comunale; 
    e) realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo  base
da destinarsi all'ospitalita' degli addetti ai lavori  nell'area  del
complesso Ex Eca; 
    f) realizzazione dei sottoservizi e  dei  muri  di  sostegno  dei
nuclei  storici  di  Casali,   Capoluogo-Fondovalle,   San   Placido,
Sant'Eusebio e Vallestretta; 
    g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio  Cristo  delle
Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere; 
  Considerato che tutti gli interventi sopra  indicati  presentano  i
requisiti e i presupposti di  urgenza  e  di  particolare  criticita'
previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del  2020  e
dall'ordinanza n. 110 del 2020, per i seguenti profili: 
    a) ripristino della funzionalita'  pubblica:  ruolo  delle  opere
rispetto alla  funzionalita'  pubblica,  intesa  sia  in  termini  di
servizi ai  cittadini,  alle  imprese  e  alle  istituzioni  piu'  in
generale, sia in termini di superamento dei connessi disservizi,  sia
in relazione al valore identitario degli immobili  interessati  dagli
interventi e al recupero della perdita economica correlata; 
    b) aggravamento dello stato di malfunzionamento degli impianti di
produzione di energia idroelettrica (tre  centrali  idroelettriche  e
relative  infrastrutture  di  adduzione  dell'acqua   alle   turbine,
apparecchiature e annessi elettrodotti esistenti), che  costituiscono
un unicum nel panorama della ricostruzione dell'area  del  Cratere  e
pongono peculiari specificita' progettuali  e  di  realizzazione  dei
conseguenti interventi, per i  quali  occorre  definire  un  percorso
progettuale e di ripristino che possa risolvere le  problematiche  di
sicurezza e funzionalita' di impianti  di  particolare  complessita';
allo stato tali impianti funzionano in modo discontinuo e  con  gravi
perdite economiche per l'amministrazione comunale, che  beneficia  di
significativi introiti derivanti dalla vendita di  energia,  cruciali
per il suo sostentamento; 
    c) salvaguardia del valore culturale e paesaggistico:  la  tutela
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  costituisce  una
funzione in se' prioritaria e urgente, che  va  perseguita  con  ogni
sforzo sia nel caso di interventi su edifici dichiarati di  interesse
culturale che di vincoli di natura indiretta; in particolare il  caso
del  cimitero  di  Ussita  di   Castelmurato   aggiunge   al   valore
architettonico,   quello   della   memoria,   dell'identita',   della
stratificazione storica e della memoria dei defunti; 
    d) rilancio dell'attrattivita'  turistica  del  borgo  antico  di
Ussita, rinomata meta turistica nelle Marche, caratterizzata  da  una
vivace attivita' di  promozione  culturale,  con  spettacoli,  mostre
temporanee e altre iniziative culturali, con  significative  ricadute
positive sull'economia locale, per le  strutture  ricettive  e  della
ristorazione,   nonche'   per   l'artigianato   e    la    produzione
enogastronomica del territorio; 
    e) propedeuticita'  nella  ricostruzione:  alcuni  interventi  di
ricostruzione pubblica sono prodromici alla  realizzazione  di  altri
interventi di ricostruzione pubblica e  privata;  e'  il  caso  degli
interventi sulle  linee  elettriche  e  sui  sottoservizi,  prodomici
all'agibilita' delle abitazioni, ma anche quello dell'ex ECA  con  il
quale  l'amministrazione  intende  creare   una   spinta   propulsiva
all'ospitalita'   degli   operatori   economici    impegnati    nella
ricostruzione; 
    f) valore simbolico per la comunita': alcune opere  rappresentano
un riferimento per la comunita', un sistema spaziale sicuro  dove  la
comunita' trova la sua identita' nell'intima frequentazione  di  quei
luoghi. E' il caso della ricostruzione della caserma dei  carabinieri
che sara' rifunzionalizzata per usi pubblici strategici,  uffici  del
comune e centro di protezione civile; 
  Considerato, in particolare, che per  l'intervento  di  restauro  e
ricostruzione del civico cimitero di Castelmurato, in  considerazione
del fatto che le macerie dei crolli non sono  ancora  state  rimosse,
occorre prevedere la programmazione dell'intervento in tre  fasi:  la
prima di messa in sicurezza demolizione, rimozione, trasporto e avvio
a recupero delle macerie,  la  seconda  di  progettazione  nel  nuovo
cimitero, la terza l'esecuzione dei lavori; 
  Considerato che e' necessario coinvolgere  nell'espletamento  della
prima fase la Regione Marche, che ha gestito in qualita' di  soggetto
attuatore nel periodo emergenziale  per  conto  del  Dipartimento  di
protezione  civile  gli  interventi  di  demolizione,   rimozione   e
trasporto delle macerie pubbliche,  sicche'  risulta  particolarmente
opportuno individuare per la prima fase  di  tale  intervento,  quale
soggetto attuatore, la Regione Marche, sia  per  quanto  concerne  la
rimozione delle macerie che riguardo  alla  messa  in  sicurezza  dei
manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria  autonomia,
restando invece onere del Comune  di  Ussita  gestire  il  ciclo  del
progetto di esecuzione dell'opera pubblica,  nella  seconda  e  terza
fase, come definito dalla normativa pubblicistica; 
  Considerato  che  la  prima  fase  dell'intervento  concernente  il
cimitero monumentale di Castelmurato riveste carattere di  estrema  e
improcrastinabile urgenza, sia per  le  ragioni  oggettive  piu'  nel
dettaglio illustrate nell'allegata  relazione  tecnica,  sia  perche'
propedeutica  e  condizionante  l'avvio  delle  successive  fase   di
ricostruzione, sicche' si rende  necessario  consentire  al  soggetto
attuatore di procedere senza indugio avvalendosi di  quanto  previsto
dal decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  art.  28  ed  in  via
residuale,  qualora  si  rendesse  necessario,  ricorrendo   mediante
affidamento diretto  dei  necessari  interventi.  L'attuazione  degli
interventi puo' avvenire in deroga alle previsioni  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285  (recante
approvazione  del  regolamento  di  polizia  mortuaria)  e  le  norme
tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate  come  linee  guida
non cogenti; 
  Considerato che, avuto riguardo in  special  modo  agli  interventi
propedeutici  alla  ricostruzione  dei  nuclei  storici  di   Casali,
Capoluogo-Fondovalle,  San   Placido,   Sant'Eusebio,   Vallestretta,
occorre coordinare in modo razionale e funzionale, anche mediante  un
adeguato  cronoprogramma  degli  interventi,  le  opere  e  i  lavori
pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno  e
dei sottoservizi con l'avvio dei lavori di ricostruzione privata; 
  Considerato che l'art. 48 del decreto-legge n.  77  del  31  maggio
2021, in corso di conversione, in relazione alle procedure  afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in  parte,  con  le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, consente, in deroga  a  quanto
previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis, 1-ter, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, l'affidamento della progettazione ed  esecuzione  dei
lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n.  50
del 2016; 
  Considerato che la realizzazione dei sottoservizi  e  dei  muri  di
sostegno  propedeutici  alla  ricostruzione  dei  nuclei  storici  di
Casali,    Capoluogo-Fondovalle,    San    Placido,     Sant'Eusebio,
Vallestretta,  nonche'   delle   opere   di   urbanizzazione,   delle
manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione
pubblica e privata, sono di estrema urgenza, in particolare in quanto
pregiudiziali all'avvio degli ulteriori interventi,  ed  e'  pertanto
opportuno prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate
e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato
decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Considerato che, in relazione alle suddette  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario  e  coordinato  che   tenga   conto   delle   interrelazioni
funzionali, che devono convergere in un  approccio  unitario  che  ne
delinei il  cronoprogramma,  tracciando  la  durata  temporale  delle
diverse fasi realizzative; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione nel Comune di Ussita, sopra  indicati,  si  qualificano
come opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109
del 23 dicembre 2020 i seguenti interventi, per gli importi di  spesa
indicati: 
    recupero e restauro  del  cimitero  monumentale  di  Castelmurato
(intervento riportato nell'ordinanza n. 109 del 2020 con la  dicitura
«Delocalizzazione cimitero di  Castel  Fantellino»)  per  un  importo
complessivo di euro 2.245.280,56; 
    ricostruzione  rifugio  Cristo  delle   Nevi   per   un   importo
complessivo di euro 453.757,68; 
    ricostruzione rifugio del Cornaccione per un importo  complessivo
di euro 800.000,00; 
    ricostruzione  centro   funzionale   Saliere   per   un   importo
complessivo di euro 649.989,21; 
  Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR Marche  e  dalla
Struttura  commissariale   e'   emersa,   al   fine   di   realizzare
compiutamente le opere e  gli  interventi  in  esame,  l'esigenza  di
modificare e integrare gli  importi  previsionali  di  spesa  di  cui
all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo  i  seguenti  importi  stimati,
fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto,
come approvato nel livello  di  progettazione  previsto  per  ciascun
intervento: 
    recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato  per
un importo complessivo di euro 8.550.000,00; 
    ricostruzione rifugio Cristo delle Nevi per un importo  invariato
dalla ordinanza n. 109 del 2020; 
    ricostruzione rifugio del Cornaccione per  un  importo  invariato
dalla ordinanza n. 109 del 2020; 
    ricostruzione centro funzionale Saliere per un importo  invariato
dalla ordinanza n. 109 del 2020; 
  Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la
necessita' di realizzare altri interventi non compresi  nell'allegato
1 all'ordinanza n. 109 del 2020 e, in particolare: 
    indagini,  prove  e  studi  di  fattibilita'  delle   alternative
progettuali per ripristino delle condutture di  adduzione  dell'acqua
alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee
di MT e cabine di trasformazione) per un importo complessivo di  euro
200.000,00; 
    spostamento delle cabine di distribuzione elettrica  a  Cuore  di
Sorbo e a Frontignano Pian dell'Arco per un  importo  complessivo  di
euro 595.000,00; 
    ricostruzione    ex    caserma    dei    Carabinieri    e     sua
rifunzionalizzazione in sede comunale per un importo  complessivo  di
euro 2.440.000,00; 
    realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base  da
destinarsi all'ospitalita' delle maestranze nell'area  del  complesso
Ex Eca per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; 
    realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e  muri
di sostegno) dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle,  San
Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta per un  importo  complessivo  di
euro 5.124.640,00; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
18.109.640,00 di cui euro 4.149.007,45 trova  copertura  nelle  somme
stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020; 
  Considerato  che  sulla  base  della  citata  istruttoria   occorre
adottare misure straordinarie di semplificazione delle procedure  per
garantire  efficienza,  efficacia   e   speditezza   al   complessivo
intervento di ricostruzione, improntato ai principi di i  fini  della
messa  in  sicurezza  degli   edifici   e   del   territorio,   della
sostenibilita'  ambientale,  dell'efficientamento  energetico,  della
qualita'  architettonica  e  della  tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio storico-artistico e del paesaggio; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui e' prevista la totale demolizione ai  fini  della  ricostruzione,
nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 
  Ritenuto che gli interventi di ricostruzione  comprendono  anche  i
casi di delocalizzazione degli  edifici  o  di  cessione  volontaria,
previo indennizzo, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  45  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne
sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in particolare del Comune di Ussita individuati  ai  sensi
dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza»  e
della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo  comma
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con  modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche'  riguardano  un  vasto
complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole
e critico anche a causa della  natura  dei  luoghi  e  delle  macerie
presenti; 
  Considerato che la demolizione e  la  rimozione  delle  macerie  e'
necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire  o  per  la
presenza  di  macerie   che   rendono   impediscono   di   fatto   la
ricostruzione; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie  interessa
edifici  in  parte  pubblici  e  in  parte  privati  ed  e'  pertanto
necessario  disciplinare  gli  aspetti  relativi  alle  modalita'  di
rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini  della  ricostruzione  del  Comune  di  Ussita  e
comportano necessariamente anche lo svolgimento  delle  attivita'  di
selezione, trattamento, e trasporto  delle  macerie  e  degli  inerti
edilizi nell'ambito della programmazione  pubblica  finalizzata  allo
stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo  i  canoni  dell'economia
circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del
2016 e che dunque debbano essere  finanziati  con  le  risorse  della
contabilita'  speciale,   ai   sensi   dell'art.   4   del   predetto
decreto-legge n. 189  del  2016,  sottraendo  il  relativo  costo  di
demolizione   dai   contributi   riconosciuti    nell'ambito    della
ricostruzione  privata,   con   cio'   realizzandosi   un   risparmio
nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente Comune  di  Ussita,  con  delibera  consiliare,  entro  il
termine di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,  anche  al  fine  delle  indicazioni  di  natura
programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Ussita sia  nel
capoluogo che nelle frazioni e comportano  necessariamente  anche  lo
svolgimento delle attivita' di selezione,  trattamento,  e  trasporto
delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione
pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo
i  canoni  dell'economia   circolare,   previa   acquisizione   delle
autorizzazioni di legge; 
  Considerato che la ricostruzione del centro storico di  Ussita,  in
quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche  e  di
figura che costituivano la sostanza della architettura della  citta',
comporta  implicazioni  sul  piano  del  diritto  di  proprieta'   ed
urbanistico  con  riferimento  alla  rimozione  delle  macerie  degli
edifici privati, ricostituzione del tracciato viario,  al  ripristino
delle volumetrie, delle sagome degli edifici,  e  pertanto  si  rende
necessario  disciplinare  il   coordinamento   degli   interventi   e
l'adozione di provvedimenti appropriati  al  fine  di  rispettare  le
tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione  anche
privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e  al  bene
comune relativo  al  ripristino  della  citta'  e  alla  sicurezza  e
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel  rispetto  dei
principi di  proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto di  individuare,  quale  soggetto  attuatore,  la  Regione
Marche, limitatamente alla prima fase dell'intervento  relativo  alla
ricostruzione e al restauro del cimitero di  Castelmurato  (messa  in
sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle
macerie); 
  Ritenuto di dover individuare il Comune di  Ussita  quale  soggetto
attuatore  per  tutti  gli  altri  interventi  di  ricostruzione  nel
predetto Comune, ivi incluse le successive  fasi  (progettazione  nel
nuovo cimitero ed esecuzione dei lavori) dell'intervento di  restauro
e ricostruzione del civico cimitero di Castelmurato; 
  Ritenuto, ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del
2020, di dover  nominare,  quale  sub  Commissario,  l'ing.  Gianluca
Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; 
  Considerato che il Comune di Ussita attesta che negli  ultimi  anni
ha gestito appalti di lavori  per  un  importo  pari  a  circa  dieci
milioni di euro con gestione di interventi analoghi in  dimensione  e
tipologia a quelli da svolgere; 
  Considerato che il Comune di Ussita e' organizzato con una apposita
struttura  organizzativa  per  la  gestione  degli  appalti  relativi
all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che
tale struttura e' composta da un numero di otto unita'  tecniche  tra
diplomati geometri e laureati architetti; 
  Considerato che il Comune di Ussita attesta di non  aver  riportato
negli ultimi anni episodi riconducibili ad una cattiva gestione degli
appalti  pubblici  (incompiute,  soccombenza  contenzioso,  sanzioni,
altro); 
  Considerato altresi' che il personale in organico a tali  strutture
consente la gestione diretta dell'intervento da parte del  Comune  di
Ussita, rendendosi necessario  un  limitato  supporto  di  specifiche
professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto pertanto che il Comune  di  Ussita  presenti  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere  le
funzioni di soggetto attuatore degli interventi in programma; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
immobili del Comune di Ussita oggetto della presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e  148,  comma  6
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare, ove  ritenuto  opportuno,  il  criterio  di
aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra  le  soglie  di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   e   alla
possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione  automatica  per
importi  inferiori  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che  non  abbiano  carattere
transfrontaliero fino a quando il numero delle  offerte  ammesse  non
sia  inferiore  a  cinque,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e  2-bis  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo, ove ritenuto opportuno, di porre a base  di  gara
il progetto definitivo o, in particolari casi individuati, quello  di
fattibilita' tecnico economica; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto ai  fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  e  gli   eventuali   pareri   siano   acquisiti
nell'ambito  della  Conferenza  speciale  di  cui  all'art.  8  della
presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione e  restauro
degli immobili siti nel Comune di Ussita nel territorio della Regione
Marche, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016. Gli interventi sono meglio descritti nell'allegato n.
1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sono  di  seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    a) recupero e restauro del cimitero monumentale  di  Castelmurato
in  Castelfantellino  e  consolidamento  versante,  per  un   importo
complessivo di euro 8.550.000,00; CUP: C53D21001300001; 
    b) indagini, prove e  studi  di  fattibilita'  delle  alternative
progettuali per ripristino delle condutture di  adduzione  dell'acqua
alle centrali idroelettriche che della rete elettrica comunale (linee
di MT e cabine di trasformazione), per un importo complessivo di euro
200.000,00; CUP C57H21002480001 - C57H21002490001; 
    c) spostamento delle cabine di trasformazione elettrica situate a
Cuore di Sorbo  e  a  Frontignano  Pian  dell'Arco,  per  un  importo
complessivo di euro 595.000,00; CUP: C57H21002500001; 
    d) ricostruzione ex caserma dei carabinieri e  sua  riconversione
in sede comunale, per un importo complessivo  di  euro  2.440.000,00;
CUP: C54E21000310001; 
    e) realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo  base
da destinarsi all'ospitalita' degli addetti ai lavori  nell'area  del
complesso Ex Eca, per un importo complessivo  di  euro  1.200.000,00;
CUP: C53D21001260001; 
    f) realizzazione dei sottoservizi e  dei  muri  di  sostegno  dei
nuclei  storici  di  Casali,   Capoluogo-Fondovalle,   San   Placido,
Sant'Eusebio e Vallestretta,  per  un  importo  complessivo  di  euro
5.124.640,00; CUP: C57H21002510001; 
    g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio  Cristo  delle
Nevi, rifugio del Cornaccione,  centro  funzionale  Saliere,  per  un
importo complessivo di euro 1.903.726,89; CUP: C55D20000050002 - CUP:
C55D20000040002 - CUP: C55D20000020002; 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
il Comune di Ussita: 
    a) gli interventi e le  opere  inclusi  nel  programma  integrato
assumono  un  ruolo  prioritario  ai  fini   del   ripristino   della
funzionalita'  pubblica,  intesa  sia  in  termini  di   servizi   ai
cittadini, alle imprese e alle istituzioni piu' in generale,  sia  in
termini di superamento dei connessi disservizi, sia in  relazione  al
valore identitario degli immobili interessati dagli interventi  e  al
recupero della perdita economica correlata; 
    b) l'aggravamento dello stato di malfunzionamento degli  impianti
di produzione di energia  idroelettrica  (centrali  idroelettriche  e
annessi elettrodotti esistenti),  che  costituiscono  un  unicum  nel
panorama  della  ricostruzione  dell'area  del  Cratere   e   pongono
peculiari specificita' progettuali e di realizzazione dei conseguenti
interventi, impone l'esigenza di definire un percorso  progettuale  e
di ripristino che possa risolvere le  problematiche  di  sicurezza  e
funzionalita' di impianti di  particolare  complessita';  allo  stato
tali impianti funzionano in modo  discontinuo  e  con  gravi  perdite
economiche  per  l'amministrazione   comunale,   che   beneficia   di
significativi introiti derivanti dalla vendita di  energia,  cruciali
per il suo sostentamento; 
    c) la salvaguardia  del  valore  culturale  e  paesaggistico,  in
funzione  di   tutela   del   patrimonio   culturale,   artistico   e
paesaggistico, costituisce un obiettivo prioritario  e  urgente,  che
deve essere perseguito con ogni sforzo sia nel caso di interventi  su
edifici dichiarati di interesse culturale che di  vincoli  di  natura
indiretta;  in  particolare  il  caso  del  cimitero  di  Ussita   di
Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della memoria,
dell'identita', della stratificazione storica  e  della  memoria  dei
defunti; 
    d) e' urgente e improcrastinabile il rilancio  dell'attrattivita'
turistica del borgo antico di Ussita, rinomata meta  turistica  nelle
Marche,  caratterizzata  da  una  vivace  attivita'   di   promozione
culturale, con  spettacoli,  mostre  temporanee  e  altre  iniziative
culturali, con significative ricadute positive sull'economia  locale,
per  le  strutture  ricettive  e  della  ristorazione,  nonche'   per
l'artigianato e la produzione enogastronomica del territorio; 
    e) alcuni interventi di ricostruzione  pubblica  sono  prodromici
alla realizzazione di altri interventi di  ricostruzione  pubblica  e
privata; e' il caso degli interventi sulle  linee  elettriche  e  sui
sottoservizi, prodromici all'agibilita' delle abitazioni; un  rilievo
propedeutico rispetto al complessivo impegno volto alla ricostruzione
e'  rivestito  anche  dall'intervento  dell'ex  ECA,  con  il   quale
l'amministrazione    intende    creare    una    spinta    propulsiva
all'ospitalita'   degli   operatori   economici    impegnati    nella
ricostruzione; la propedeuticita' di tali tipologie di interventi, la
cui  realizzazione  condiziona  lo  svolgimento  della  ricostruzione
privata, li rende naturalmente urgenti, oltre che abbisognevoli di un
adeguato  sforzo  di  coordinamento  nell'ambito   di   un   rigoroso
cronoprogramma che possa dare ordine ed efficienza  ed  efficacia  al
complessivo progetto di ricostruzione; 
    f) alcune opere rivestono un rilevante valore  simbolico  per  la
comunita'  poiche'  rappresentano  un  riferimento  identitario,   un
sistema spaziale sicuro dove la  comunita'  trova  la  sua  identita'
nell'intima  frequentazione  di  quei  luoghi;  e'  il   caso   della
ricostruzione   della   caserma   dei    Carabinieri,    che    sara'
rifunzionalizzata per usi pubblici strategici, uffici  del  comune  e
centro di protezione civile. 
  3. I sopra indicati interventi  di  ricostruzione  e  restauro  nel
Comune di Ussita rivestono carattere di criticita' ai sensi e per gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il  numero  di
soggetti  coinvolti,  e  per  le   interconnessioni   e   interazioni
funzionali nella ricostruzione degli immobili di  cui  alla  presente
ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione  alle
loro caratteristiche, e  tra  detti  edifici  ed  altri,  pubblici  e
privati. 
  4.  In  relazione  alla  criticita'  degli  interventi   si   rende
necessario un programma di recupero  unitario  e  coordinato  per  le
ineliminabili interazioni tra gli edifici  interessati,  nonche'  tra
questi e le altre strutture temporanee,  al  fine  di  consentire  la
ripresa dei servizi  pubblici  ad  essi  connessi  e  lo  svolgimento
ordinato della ricostruzione privata. 
  5. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita' di progettazione, alle altre  spese  tecniche  ed  alle
prestazioni     specialistiche      derivanti      dall'effettuazione
dell'intervento.