Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri  commissariali  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120»,  come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub Commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai  sensi  del  successivo  articolo  6  e  ogni  altra  disposizione
necessaria per l'accelerazione  degli  interventi  di  ricostruzione.
Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza  speciale  ex
articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76  del  2020"  e  avra'  una
propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  11,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro  competenza,  puo'  disporre,  mediante  le  ordinanze  di   cui
all'articolo  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche ordinanze derogatorie di cui  all'articolo  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con la medesima ordinanza di  cui  all'articolo  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo
alla disciplina degli aggregati nei centri storici; 
    l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo  piano
di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
    l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1  relativo
all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; 
    l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla  semplificazione  della
ricostruzione degli edifici di culto; 
    l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme  di  completamento  ed
integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Considerato che il Comune di Accumoli e' ricompreso nell'elenco  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Visto il protocollo d'intesa firmato il  7  novembre  2018  tra  la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti, la  Scuola  di  specializzazione  in  beni
architettonici e del paesaggio dell'Universita' Sapienza di Roma e il
master in Restauro architettonico e culture del  patrimonio  per  «la
ricerca e l'interpretazione grafica e documentaria sui centri colpiti
dal  sisma  2016  nei  Comuni  di  Amatrice  e   Accumoli»   promosso
dall'Universita' di Roma Tre; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR)
relativa al centro storico di  Accumoli,  approvata  dal  comune  con
delibera consiliare del 30 aprile 2021 n. 8 ai  sensi  dell'ordinanza
107 del 2020; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Considerato che il territorio di Accumoli e' caratterizzato da  una
morfologia molto diversificata e si sviluppa in un nucleo centrale  e
17 frazioni o «ville»; 
  Considerato che il centro storico del  capoluogo  ha  subito  danni
ingenti al tessuto urbanistico che risulta in  larga  parte  raso  al
suolo e irrimediabilmente danneggiato.  L'accesso  nel  capoluogo  e'
ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la
presenza di macerie che, in alcuni  tratti,  rendono  impossibile  il
passaggio carrabile; 
  Considerato che nelle aree in  prossimita'  al  centro  storico  di
Accumoli sono stati gia' realizzati,  ovvero  risultano  in  fase  di
realizzazione, diversi interventi, sia di edilizia  privata,  sia  di
opere pubbliche. In particolare, sono anche state  eseguite  numerose
demolizioni per liberare i  centri  abitati  dalle  macerie  e  dagli
edifici pericolanti. Alcune frazioni sono state colpite piu' di altre
e questo ha comportato che in molti casi gli edifici rimasti in piedi
rappresentano   una   percentuale   minima    rispetto    all'abitato
complessivo; 
  Considerato che, pertanto,  in  un  contesto  gia'  attivo  con  la
ricostruzione pubblica  e  privata,  si  rende  ora  necessario  dare
immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di
Accumoli, borgo antico con forte connotazione  di  carattere  storico
culturale, nonche' delle sue frazioni al fine di consentire,  con  la
partecipazione   attiva   dell'amministrazione   comunale   e   della
cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed  economico  per  la
definitiva ripresa della vita della citta'; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella proposta di Programma speciale della ricostruzione adottato  da
parte del consiglio comunale di Accumoli: 
    si  rende  necessario  identificare   gli   interventi   pubblici
prioritari ed indispensabili  al  fine  di  realizzare  la  dotazione
urbanistica ed i servizi primari per  la  riedificazione  complessiva
del centro  storico  di  Accumoli  e  per  dotarlo  della  necessaria
autonomia funzionale, nonche' coniugare  la  realizzazione  sinergica
degli edifici privati con la fruizione da  parte  dei  cittadini  dei
servizi pubblici essenziali; 
    risulta indispensabile rigenerare ovvero ricostruire gli  edifici
che costituivano per il centro storico e per le frazioni un rilevante
riferimento  per  la  vita  sociale,  economica  e  culturale   della
cittadinanza, consentendo una piena  rigenerazione  della  citta'  di
Accumoli; 
    in  alcune  frazioni  la  maggior  parte  delle  abitazioni  sono
inagibili ed e' quindi  necessario,  in  vista  della  ricostruzione,
realizzare interventi di mitigazione dei  dissesti  per  eliminare  o
mitigare la pericolosita' di fossi, alvei, frane  di  scivolamento  e
quant'altro connesso con la  ricostruzione  del  tessuto  urbano  sia
nelle frazioni che nel capoluogo. Il sisma ha avuto  effetti  diversi
sul territorio di Accumoli  che  ha  caratteristiche  morfologiche  e
geologiche non  omogenee.  I  danni  registrati  nelle  frazioni  non
risultano della stessa natura e intensita' ma dipendono, in parte, da
differenti assetti geomorfologici e  dalla  presenza  di  dissesti  e
frane storiche. In alcune frazioni la maggior parte delle  abitazioni
sono inagibili proprio per tali motivi ed e'  quindi  necessario,  in
vista della ricostruzione, realizzare interventi di  mitigazione  dei
dissesti necessari e propedeutici alla ricostruzione  in  particolare
nelle frazioni di Illica, Roccasalli e Villanova: 
    nel capoluogo di Accumoli sono necessarie operazioni di messa  in
sicurezza, rimozione  delle  macerie  e  smontaggio  controllato  e/o
demolizione parziale di alcuni  edifici  di  interesse  storico  come
Palazzo Marini, Palazzo Cappello ed il corpo di fabbrica  contiguo  a
Palazzo Cappello e  Palazzo  Organtini  che  impediscono,  di  fatto,
l'avvio della ricostruzione; 
  Considerato  che  i  suddetti  edifici  di  pregio,  per  la   loro
particolare collocazione e lo stato di danno,  impediscono  l'accesso
in  sicurezza  nelle  prossimita'  dell'adiacente  tessuto   storico,
impedendo, di conseguenza, lo svolgimento delle attivita' di  rilievo
e di  progettazione,  e  che  occorre  completare  le  operazioni  di
smontaggio controllato, demolizione parziale, messa  in  sicurezza  e
rimozione macerie gia' attuate in una misura pari al 50 per cento del
progetto previsto per Palazzo Marini, all'80 per cento  del  progetto
previsto per Palazzo Organtini, edificio sottoposto a tutela ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che si  affaccia
direttamente sulla strada provinciale Roccasalli-Accumoli: 
    la   riapertura   della   strada   e'    strettamente    connessa
all'esecuzione dei lavori sull'edificio che, anche dopo  un  parziale
intervento  di  messa  in  sicurezza  e  di  smontaggio  controllato,
continua a rappresentare il principale ostacolo alla  riapertura  del
transito  veicolare  della  SP  Roccasalli-Accumoli  nell'abitato  di
Accumoli; 
  Considerato che, atteso il  danneggiamento  occorso  all'edificato,
che ha portato alla distruzione pressoche' totale dell'intero  centro
storico, si rende necessaria l'integrale  ricostruzione  della  forma
urbis la cui finalita', come evidenziato nella proposta di  PSR  «non
e' quella di riprodurre una copia fedele del paese distrutto,  bensi'
il mantenimento,  la  riproposizione  o  la  reinterpretazione  degli
ambiti  e  delle  relazioni  formali  tra  gli  elementi  costituenti
l'abitato e i suoi spazi di relazione» mantenendo le  caratteristiche
identitarie e peculiari che contraddistinguevano il  borgo,  ma  allo
stesso  tempo,  tenendo  conto  delle  esigenze  e  delle  concezioni
tecniche attuali e tendendo verso un modello di citta' sostenibile ed
efficiente in grado  di  garantire  un'elevata  qualita'  della  vita
grazie all'utilizzo di soluzioni e  sistemi  tecnologici  connessi  e
integrati; 
  Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro  storico  di
Accumoli risulta di particolare complessita' e  necessita  quindi  di
strumenti tecnici e giuridici innovativi; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei Comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici  del  Comune  di  Accumoli,  dall'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione del Lazio e dalla struttura del sub  Commissario,  come
risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  la  ricostruzione  del  centro  storico  di  Accumoli  e'  di
particolare  complessita'  in  quanto  e'  necessario   un   continuo
coordinamento logistico e temporale tra  gli  interventi  unitari  di
ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come  perimetrati  dal
comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n.  189  del
2016, gli interventi di ricostruzione degli  edifici  pubblici  e  di
culto, gli interventi di ricostruzione delle  infrastrutture  a  rete
relative a viabilita' e sottoservizi, e gli interventi di mitigazione
del dissesto idrogeologico; 
    b) la proposta di PSR,  approvata  con  delibera  consiliare,  ha
identificato il nucleo urbano  da  ricostruire  nella  configurazione
volumetrica e architettonica preesistente, secondo le disposizioni di
cui all'ordinanza n. 107 del 2020; 
    c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati,
riveste   carattere   di   urgenza   per    consentire    l'immediata
rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che
la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne  comprometta
la funzionalita' e che l'aggravarsi della  situazione  statica  delle
singole strutture possa pregiudicare  la  salvaguardia  e  la  tutela
degli edifici di pregio storico architettonico; 
    d)  la  rimozione  delle  macerie   e/o   degli   ostacoli   alla
circolazione veicolare su strada  e'  necessaria  per  il  ripristino
funzionale della stessa e risulta propedeutica alla ricostruzione; 
    e) la ricostruzione dei sottoservizi  e  la  realizzazione  della
viabilita' provvisoria  rivestono  carattere  di  urgenza  in  quanto
propedeutiche e necessarie alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati del centro storico; 
    f) la ricostruzione del  Palazzo  del  Podesta'  e  torre  civica
rivestono carattere di urgenza  e  criticita'  in  quanto  l'edificio
assolve ad una funzione pubblica di elevata  rilevanza  essendo  sede
principale dei servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo
in tal modo  un  elevato  valore  simbolico  ed  identitario  per  la
comunita'.   La   ricostruzione   dell'edificio    risulta    inoltre
propedeutica a quella degli altri edifici o aggregati  limitrofi  che
si trovano in linea  ed  affiancati  al  fabbricato  con  conseguente
significativa ottimizzazione della cantierizzazione; 
    g)   la   delocalizzazione   dell'intero   complesso   costituito
dall'antico monastero (edificio comunale ex caserma dei  Carabinieri)
e dalla Chiesa dei Santi Pietro  e  Lorenzo  nell'area  dell'edificio
comunale  polifunzionale,  richiede  uno  stretto  coordinamento  dei
relativi interventi con  la  ricostruzione  degli  aggregati  privati
adiacenti o limitrofi e presenta  pertanto  caratteri  di  urgenza  e
criticita', interferendo con le relative  fasi  di  cantierizzazione.
Riveste inoltre un elevato valore simbolico  ed  identitario  per  la
comunita' per la presenza della chiesa e l'ex convento adiacente; 
    h) La riapertura della SP 18 e strada di via Duca  degli  Abruzzi
sono interventi propedeutici alla ricostruzione e  necessari  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto  per  i  lavori  negli  aggregati
adiacenti; 
    i) Gli interventi di messa in sicurezza degli argini del fosso di
Illica e il ripristino del ponte di collegamento tra due  zone  della
frazione e la sistemazione dei dissesti idrogeologici sono critici  e
propedeutici alla ricostruzione pubblica e  privata  e  alla  ripresa
delle attivita'; 
    j) il Museo storico  delle  tradizioni  locali,  all'interno  del
Mulino Vidoni, per il suo valore culturale ed artistico,  rappresenta
un importante elemento di  promozione  turistica  per  la  citta'  di
Accumoli. Il recupero del  Museo  storico  delle  tradizioni  locali,
insieme alla captazione delle acque per la riattivazione  del  Mulino
Vidoni, e' fondamentale per il suo forte valore identitario; 
    k) la ricostruzione degli  edifici  individuati  come  prioritari
nella proposta di PSR riveste carattere di criticita' per  il  numero
di  soggetti  coinvolti  e  per  le  interconnessioni  e  interazioni
funzionali  nella  ricostruzione  del  centro  storico  tra  soggetti
pubblici e privati; 
    l) appare necessario includere nell'elenco  unico  dei  programmi
delle opere pubbliche gli interventi di cui all'Allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, che ne fa parte integrante; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,   alla   luce   di   quanto   sopra
considerato, un programma di  recupero  unitario  nel  contesto  piu'
ampio della sua globalita' in relazione agli  interventi  individuati
nella  proposta  di  PSR,  agli  aggregati  gia'  perimetrati  o   da
perimetrare nel capoluogo di Accumoli e alle opere pubbliche  incluse
in tale perimetrazione; 
  Considerata la necessita' di recuperare al piu' presto il  contesto
urbano della citta' di Accumoli integrando  gli  interventi  pubblici
gia' finanziati con quelli sugli  edifici  storici  privati  ritenuti
prioritari nel piano stralcio 1 alla proposta  di  PSR,  attuando  un
unico programma di recupero in grado  di  restituire  gradualmente  e
tempestivamente la citta' alla popolazione; 
  Considerato che al  fine  di  realizzare  in  maniera  efficace  ed
efficiente la ricostruzione della citta' di  Accumoli  e'  necessario
procedere in modo coordinato alla  ricostruzione  delle  strutture  e
infrastrutture pubbliche e private ricadenti  nel  medesimo  isolato,
come  individuato  nell'Allegato  n.  1  alla   presente   ordinanza,
armonizzando  e  raccordando  l'attuazione   degli   interventi   sia
relativamente  alla  cantierizzazione  che   al   cronoprogramma   di
realizzazione degli stessi; 
  Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra  lo
spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire  anche
sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione  dei
consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,  allo
scopo di favorire il recupero  della  zona  storica  della  citta'  e
determinare  altresi'  le  modalita'   di   individuazione   per   la
ricostruzione degli immobili di proprieta' in  parte  pubblica  e  in
parte privata a prevalenza di quest'ultima,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta  di  PSR,
rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze
commissariali  relative  alla  disciplina  sulla   costituzione   dei
consorzi e delle modalita' di  esecuzione  dei  lavori  privati,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto prioritario procedere con la ricostruzione  degli  edifici
che ospitano funzioni strategiche e  che  contribuiscono  a  ricreare
l'identita' del centro  storico  in  coerenza  con  la  delibera  del
consiglio comunale n. 51 del  16  dicembre  2019  con  cui  e'  stata
proposta ai sensi dell'ordinanza commissariale  n.  25  del  2017  la
nuova perimetrazione di Accumoli capoluogo che sara' oggetto di Piano
urbanistico  attuativo,  approvata  con   deliberazione   di   giunta
regionale n. 849 del 17 novembre 2020 e con  decreto  del  Presidente
della Regione Lazio n. V00006 del 29 dicembre 2020; 
  Considerato che  la  nuova  perimetrazione  di  Accumoli  capoluogo
prevede la delocalizzazione di un edificio di proprieta' pubblica  ed
altri  di  proprieta'   privata   con   l'individuazione   di   nuove
localizzazioni, e che  nel  nuovo  complesso  da  realizzare  saranno
collocati la nuova sede comunale, la chiesa e i relativi locali oltre
ad alcuni servizi gia' presenti nell'edificio polifunzionale comunale
quali l'ufficio postale  e  un  bar-ristorante,  mentre  i  rimanenti
servizi presenti nel suddetto edificio (ambulatorio medico  e  centro
diurno polivalente) potranno essere delocalizzati nell'area  pubblica
sede dell'ex scuola di Accumoli; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie  interessa
edifici  in  parte  pubblici  e  in  parte  privati  ed  e'  pertanto
necessario  disciplinare  gli  aspetti  relativi  alle  modalita'  di
rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui e' prevista la totale demolizione ai  fini  della  ricostruzione,
nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 
  Ritenuto che  gli  interventi  di  ricostruzione  disciplinati  dal
presente provvedimento comprendono anche i casi  di  delocalizzazione
degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 45  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in particolare del Comune di Accumoli individuati ai sensi
dell'ordinanza n. 101/2020, presentano i caratteri della «urgenza»  e
della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo  comma
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche'  riguardano  un  vasto
complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole
e critico anche a causa della  natura  dei  luoghi  e  delle  macerie
presenti; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione  del  Comune  di  Accumoli  e
comportano necessariamente anche lo svolgimento  delle  attivita'  di
selezione, trattamento, e trasporto  delle  macerie  e  degli  inerti
edilizi nell'ambito della programmazione  pubblica  finalizzata  allo
stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo  i  canoni  dell'economia
circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  Sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli art. 14 e seguenti  del  decreto  Sisma  e  che
dunque debbano essere finanziati con le  risorse  della  contabilita'
speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto Sisma, sottraendo
il  relativo  costo  di  demolizione  dai   contributi   riconosciuti
nell'ambito della ricostruzione privata, con  cio'  realizzandosi  un
risparmio nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente Comune di Accumoli,  con  delibera  consiliare,  entro  il
termine di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,  anche  al  fine  delle  indicazioni  di  natura
programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerato che la ricostruzione del centro storico di Accumoli, in
quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche  e  di
figura che costituivano la sostanza della architettura della  citta',
comporta  implicazioni  sul  piano  del  diritto  di  proprieta'   ed
urbanistico  con  riferimento  alla  rimozione  delle  macerie  degli
edifici privati, ricostituzione del tracciato viario,  al  ripristino
delle volumetrie, delle sagome degli edifici,  e  pertanto  si  rende
necessario  disciplinare  il   coordinamento   degli   interventi   e
l'adozione di provvedimenti appropriati  al  fine  di  rispettare  le
tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione  anche
privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e  al  bene
comune relativo  al  ripristino  della  citta'  e  alla  sicurezza  e
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel  rispetto  dei
principi di  proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Ritenuto  di  approvare  il  Piano  degli  interventi  pubblici  di
recupero del centro storico di  Accumoli  -  stralcio  1  e  relativo
elenco delle priorita', che rivestono importanza essenziale  ai  fini
della  ricostruzione,  e  di  integrare  il  programma  delle   opere
pubbliche di cui alle ordinanze n. 38 del 2017 e  n.  109  del  2020,
includendo tutti gli edifici e sottoservizi ricadenti all'interno del
medesimo perimetro e nelle frazioni  individuate  dalla  proposta  di
PSR; 
  Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, e' altresi'  emersa
la  necessita'  di  includere  nel  programma  di  recupero  unitario
interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 38 del 2017  e
nell'allegato n. 1 all'ordinanza 109 del 2020, come meglio  descritti
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza,  per  un  importo  totale
previsionale stimato di euro euro 29.015.352,00; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per l'attivazione dei  poteri  commissariali  speciali  di  cui  agli
articoli 2  e  3  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto  gli
interventi  di  ricostruzione  del  centro  storico  di  Accumoli  si
qualificano come opere e lavori urgenti e di  particolare  criticita'
e, trattandosi di centro storico  ai  sensi  dell'ordinanza  101  del
2020, e' necessario adottare  le  misure  per  l'accelerazione  della
ricostruzione; 
  Ritenuto,  tenuto  conto   delle   competenze   professionali,   di
individuare per l'intervento di ricostruzione del centro  storico  di
Accumoli, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  2020,
quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per  la
ricostruzione della Regione Lazio,  il  quale  presenta  i  necessari
requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale  soggetto
idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, e ferma restando
la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed
edilizia del territorio; 
  Ritenuto  che  per  la  specificita'  degli   interventi   il   sub
Commissario possa avvalersi anche di  altri  soggetti  attuatori  che
presentino  particolari  requisiti  professionali  e  competenze  con
riguardo all'intervento da eseguire le  cui  attivita',  in  caso  di
soggetti pubblici, potranno essere definite anche mediante accordi ai
sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990; 
  Considerato che il Comune di Accumoli ha gestito o ha in  corso  di
gestione negli ultimi anni contratti pubblici di  appalto  di  lavori
per un importo pari a euro 1.157.431,52; 
  Considerato che gli uffici tecnici  del  comune  sono  composti  da
diciassette funzionari e  pertanto  il  comune  e'  in  possesso  dei
requisiti di idoneita' per svolgere le funzioni di soggetto attuatore
per la ricostruzione di viale delle Rimembranze e di via  Duca  degli
Abruzzi, per la realizzazione degli  interventi  di  mitigazione  del
dissesto idrogeologico in fazione di Illica,  Macchia,  Roccasalli  e
Villanova,  e  per  il  ripristino  del  Mulino  Vidoni,   rendendosi
necessario  un  limitato  supporto  di  specifiche   professionalita'
esterne di complemento; 
  Ritenuto opportuno, per ragioni  di  continuita'  individuare  come
soggetti attuatori per le opere gia' comprese in precedenti ordinanze
o  programmi  di  finanziamento  gli  stessi  soggetti  ivi  indicati
ritenuti idonei a garantire capacita'  operativa  ed  esperienza  per
l'attuazione degli interventi e, in particolare, per la Chiesa di  S.
Maria della Misericordia la Diocesi di Rieti; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Ritenuto necessario che l'USR Lazio,  quale  soggetto  coordinatore
della ricostruzione privata, sia supportato  per  la  gestione  delle
attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali
nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi  a
BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata
esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare  procedure  per
la costituzione e attivazione dei consorzi di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; 
  Considerato che la mancata costituzione  dei  consorzi,  anche  nei
casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del  comune  ai
proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more  della
perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine  di
assicurare  una  gestione  integrata  e   coordinata   delle   misure
necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai
sensi del comma 11, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato che per la realizzazione degli  interventi  individuati
nell'Allegato n. 1 e di  quelli  privati  e'  necessario  individuare
tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; 
  Ritenuto di applicare il procedimento  amministrativo  semplificato
di cui all'ordinanza n. 100 del 2020, in deroga ai limiti dell'art. 3
della citata ordinanza n. 100 del 2020 relativi alle soglie del costo
convenzionale, al fine di accelerare le  procedure  finalizzate  alla
concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri; 
  Considerato che,  ai  fini  della  realizzazione  tempestiva  degli
interventi, il soggetto attuatore degli  interventi  pubblici  potra'
procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o
parte delle attivita' tecniche necessarie  alla  realizzazione  degli
stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e  la
direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50  del  2016,  atteso  che  tali  attivita',  essendo
funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono
essere effettuate con la massima tempestivita'; 
  Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110  del
2020 consente, anche attraverso un concorso di progettazione  di  cui
all'art. 152 e seguenti del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'affidamento contestuale della progettazione  e,  analogamente,  dei
lavori di esecuzione per  singoli  lotti  degli  interventi  pubblici
individuati come prioritari con delibera del  consiglio  comunale,  e
che  pertanto  il  soggetto  attuatore  potra'  avvalersi   di   tale
procedura, sentito il sub Commissario; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione degli  interventi  da  parte  del  soggetto  attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del  centro
storico della citta' di Accumoli; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo n.  50  del  2016,  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, e alla possibilita'  di  esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di  gara  il  progetto  definitivo
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e al  coordinatore  della  ricostruzione  privata  e  degli
strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa  essere
reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare come individuati dalla  presente  ordinanza,
un  importo  pari   al   2   per   cento   dell'importo   complessivo
dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del  centro  storico
della citta' di Accumoli  e  delle  opere  pubbliche  di  alcune  sue
frazioni sulla base della proposta  di  PSR  approvato  con  delibera
consiliare del 30 aprile 2021, n. 8. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La ricostruzione del centro  storico  di  Accumoli  e'  volta  a
ripristinare la forma urbis del centro  urbano  totalmente  distrutto
dal sisma, e persegue l'obiettivo non di riprodurre una copia  fedele
del paese distrutto, bensi' il mantenimento, la riproposizione  o  la
reinterpretazione degli ambiti e  delle  relazioni  formali  tra  gli
elementi costituenti l'abitato e i  suoi  spazi  di  relazione  e  di
realizzare  una  citta'  resiliente  promuovendo  un  modello  urbano
sostenibile ed efficiente. A tal fine sara'  promosso  l'utilizzo  di
soluzioni e sistemi tecnologici connessi e  integrati,  in  grado  di
garantire sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 
  4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da  rendere  compatibili  gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici  dei  luoghi  e   di   assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  5. La ricostruzione del centro storico di  Accumoli  e'  realizzata
promuovendo il costante coordinamento  degli  interventi  pubblici  e
privati. A tal fine il sub Commissario,  l'USR  e  il  comune,  quali
soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive  competenze,
ogni   misura   utile   per   la   promozione   dell'efficienza,   la
semplificazione, la  celerita'  degli  interventi,  la  facilitazione
dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica  e  privata,
il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio  dei
poteri  di  controllo,  di  indirizzo,  di  intervento   sostitutivo,
attraverso   l'adozione   di   atti   di   natura   organizzativa   e
provvedimentale al fine di rispettare  i  tempi  di  realizzazione  e
l'effettivita'  della  ricostruzione  sulla  base  dei  principi   di
trasparenza,   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate. 
  6. A tali fini il sub Commissario, l'USR e il comune  esercitano  i
poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le
attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza  di  unitarieta'
della ricostruzione, tenendo conto  delle  priorita'  indicate  nella
proposta di PSR, e per rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'
della ricostruzione anche in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi
alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita'  di
esecuzione dei lavori privati. 
  7. Per quanto non espressamente derogato dalla presente  ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune  di  Accumoli
si applicano le norme del codice dei  contratti  pubblici,  approvato
con  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  disposizioni   del
decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,   come   convertito   con
modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le  disposizioni
del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021  ove  applicabili  e  piu'
favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali, anche  in  deroga  ai
sensi dell'art. 11, secondo comma, del  medesimo  decreto-legge.  Gli
interventi della ricostruzione privata  sono  disciplinati,  ai  fini
della presentazione delle domande di contributo  e  di  rilascio  dei
titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento  amministrativo  e
dei controlli, dall'art.  12  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e
dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.