Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
«4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021».  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale   per   il   triennio    2019-2021»,    pubblicata    sul
Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31
dicembre 2018, con la quale il termine della  gestione  straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del  17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per
l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.8,  con   cui   il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua il  sub  Commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «ai fini di quanto previsto al  comma  1,  per  ciascun
intervento il Commissario straordinario adotta  specifica  ordinanza,
d'intesa con  i  Presidenti  di  regione,  con  la  quale  indica  le
normative che si possono derogare  per  pervenire  ad  una  immediata
attuazione degli interventi, la copertura  finanziaria,  il  relativo
soggetto attuatore ai sensi  del  successivo  art.  6  e  ogni  altra
disposizione  necessaria  per  l'accelerazione  degli  interventi  di
ricostruzione.  Tale  ordinanza   assumera'   la   denominazione   di
«ordinanza speciale ex art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  76  del
2020» e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11,  comma  2,
del decreto-legge n.  76  del  2020,  il  Commissario  straordinario,
d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta  dei  sindaci  per
quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante  le  ordinanze  di
cui all'art.  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, anche in deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del  2020  ed
in coerenza con quanto stabilito dall'art.  11,  secondo  comma,  del
decreto-legge n.76/2020 in merito  alla  ricostruzione  unitaria  dei
centri  storici,  e'  previsto  che  "al  fine   di   accelerare   la
ricostruzione dei centri storici  e  dei  nuclei  urbani  dei  comuni
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016,  individuati  dall'ordinanza  n.  101  del  2020,  il
Commissario straordinario  puo'  disporre,  con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 1, sulla base di una  proposta  da  approvare  con  apposita
delibera consiliare, anche  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  1  e  3,
dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le  procedure  necessarie  per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei  centri  storici,  o  di
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati  dai  comuni  con  il
programma straordinario di ricostruzione. Con la  medesima  ordinanza
di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il  bando  di  gara
unitario, distinto per lotti, di opere  e  lavori  pubblici  comunali
nonche' individuare  le  modalita'  di  coinvolgimento  dei  soggetti
proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
     l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota n. 20915 del 1 luglio 2021, con la quale  il  Sindaco
del Comune di Arquata del Tronto ha chiesto l'attivazione dei  poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare  criticita'  dei  lavori
nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico,  sociale
e amministrativo degli stessi; 
  Considerato che il comune  di  Arquata  del  Tronto  e'  ricompreso
nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del
2020; 
  Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR)
relativa al centro storico di «Arquata del Tronto capoluogo - fase 1»
approvato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 17 maggio 2021
ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto, con la  delibera  di
approvazione della proposta di  PSR,  ha  espressamente  indicato  il
modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Arquata del  Tronto,  dall'USR  Marche  e  dalla
struttura del sub Commissario, come risultante  dalla  relazione  del
sub Commissario allegata alla presente ordinanza di  cui  costituisce
parte integrante (Allegato n.1); 
  Considerato che dalla citata relazione emerge che il centro storico
del capoluogo e delle frazioni ha  subito  danni  ingenti  al  nucleo
urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e  con  porzioni
superstiti in elevato stato  di  pericolosita',  tanto  da  interdire
l'accesso all'area anche solo per  il  limitato  uso  del  tratto  di
infrastruttura viabile provinciale  sottostante  l'edificato  e  che,
pertanto, in tale contesto di cospicuo ed  esteso  danneggiamento  si
rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato
del centro storico, borgo antico con forte connotazione di  carattere
storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana al fine di
consentire,  con  la   partecipazione   attiva   dell'amministrazione
comunale e della cittadinanza, la rinascita del  tessuto  sociale  ed
economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; 
  Considerato che dalla  relazione  del  sub  Commissario  emerge  la
necessita' di agire in direzione  della  ricostruzione  pubblica  del
centro storico, d'intesa con il comune di Arquata del  Tronto  e  con
l'USR Marche; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella proposta di programma speciale della ricostruzione adottato dal
Consiglio Comunale di Arquata del Tronto e della  relazione  del  sub
Commissario: 
    e' necessario identificare gli interventi pubblici prioritari  ed
indispensabili a realizzare la dotazione  urbanistica  ed  i  servizi
primari per la riedificazione complessiva del centro  storico  e  per
dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche'  coniugare  la
realizzazione sinergica degli edifici privati  con  la  fruizione  da
parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; 
    a  complemento  della  realizzazione  dei  servizi  primari,   e'
indispensabile  rigenerare,  ovvero  ricostruire,  gli  edifici   che
costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad  essere  perno
per la  vita  sociale,  economica  e  culturale  della  cittadinanza,
consentendo una piena rigenerazione sia del capoluogo di Arquata  del
Tronto che per l'intero complesso comunale; 
    atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato  a
larga distruzione del  capoluogo,  si  rende  necessaria  l'integrale
ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostituzione e
ripristino  delle  caratteristiche  identitarie   e   peculiari   che
contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando  le
moderne esigenze e le evoluzioni degli  attuali  sistemi  tecnologici
connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello  di
citta' sostenibile ed efficiente che garantisca  un'elevata  qualita'
della vita; 
    risulta  necessario  operare   un   intervento   integrato,   che
contemperi  un  coordinamento  del  ripristino  delle   funzionalita'
pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche'
gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia  pubblico  che
privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano
e realizzano gli spazi  pubblici,  attuando  un  unico  programma  di
recupero  in  grado  di  restituire  tempestivamente,   seguendo   un
programma per fasi, la citta' alla popolazione; 
    il  carattere  di  permeabilita'  e  interazione  tra  lo  spazio
pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire  anche
sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione  dei
consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,  allo
scopo di favorire il recupero  della  zona  storica  della  citta'  e
determinare  altresi'  le  modalita'   di   individuazione   per   la
ricostruzione degli immobili di proprieta' in  parte  pubblica  e  in
parte privata a prevalenza di quest'ultima,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  Considerato che dalla citata relazione emerge una  forte  reciproca
interferenza  tra  gli   edifici   oggetto   di   ricostruzione   sia
direttamente per la condivisione di  strutture  di  contenimento  dei
terreni fondazionali, sia indirettamente per la  stretta  prossimita'
di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche  dalla  proposta
di PSR, e' opportuno procedere alla ricostruzione per tramite  di  un
intervento unitario di riconfigurazione  della  forma  urbis  tramite
ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le
opere di ripristino della morfologia del suolo  e  di  configurazione
degli spazi sia pubblici sia  privati,  quali  vie  e  piazze,  piani
fondazionali e aree pertinenziali; 
  Ritenuto  che  la  fattibilita'  di  tale  intervento  unitario  di
carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e  accertata
in termini di adempimenti tecnici e  amministrativi  prodromici,  con
particolare riguardo all'adesione e alla partecipazione da parte  dei
privati; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere   immediatamente   agli
interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici  e  privati
non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonche'  la
necessita' di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle
opere pubbliche per le  fasi  non  direttamente  connesse  alla  loro
realizzazione esecutiva, che  potra'  avvenire  tramite  l'intervento
unitario; 
  Ritenuto, pertanto opportuno  ai  fini  del  contemperamento  delle
diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi  di
realizzazione, procedere secondo due distinte fasi, come  dettagliate
dalla relazione del sub Commissario: 
    a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con  le
modalita' di  cui  alla  presente  ordinanza,  relativa  ai  seguenti
interventi ed attivita': 
      1.  accertamento   e   predisposizione   degli   atti   tecnico
amministrativi  prodromici  alla  ricostruzione   complessiva   degli
edifici pubblici e privati del centro storico,  nonche'  delle  opere
pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento  unitario
pubblico, eventualmente articolato in lotti; 
      2. realizzazione degli  interventi  pubblici  individuati  come
opere  funzionali  e  propedeutiche  alla  ricostruzione  pubblica  e
privata, anche specificati come prioritari  nella  proposta  PSR  del
Comune: 
      ripristino della viabilita' principale; 
      ripristino della viabilita' secondaria (strade comunali); 
      risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»; 
  3. realizzazione degli interventi individuati quali  facenti  parte
del tessuto urbano pubblico/privato o necessari per la ripresa  della
vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, anche
specificati come prioritari nella proposta PSR  del  Comune,  la  cui
realizzazione  risulta  indipendente  dall'intervento   unitario   di
ricostruzione del centro storico: 
    rocca medievale; 
    palazzetto comunale dello sport; 
    edificato privato esterno al nucleo del centro storico. 
  4. Avvio dei processi di realizzazione  degli  interventi  pubblici
individuati come opere funzionali e propedeutiche alla  ricostruzione
pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti
parte del tessuto residenziale pubblico/privato o  necessari  per  la
ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi  valori  sociale  e
culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella  proposta
PSR del Comune,  per  la  sola  fase  di  progettazione  che  risulta
indipendente dall'intervento unitario  di  ricostruzione  del  centro
storico: 
    opere funzionali e propedeutiche: 
    progetto di suolo (terrazzamenti); 
      sottoservizi; 
      municipio; 
      torre civica e monumento ai caduti. 
    opere per la ripresa della vivibilita' della citta'  e  dei  suoi
valori sociale e culturale: 
      edificio pubblico (ex pretura); 
      edificio pubblico (ex casa del fascio); 
      chiesa della Santissima Annunziata; 
      edificio turistico (ex lavatoio); 
      porta Sant'Agata; 
      edificio pubblico (ex falegnameria); 
      edificio pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito di Sassia). 
    fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per
i quali e' stata avviata la  progettazione  nella  fase  1,  e  della
ricostruzione del centro storico anche  per  tramite  dell'intervento
pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove
opportunamente  articolato  in  lotti  unitari,  da  realizzarsi  con
appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche
funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4,
sia gli edifici privati, sulla base degli  adempimenti  adottati  con
delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati  nella
presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva
ordinanza commissariale in deroga; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto-legge n. 189 del 2016, prevede  programmi  di  interventi  di
demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno  oggetto  di
ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della
ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione  volontaria  ove
ammissibili; 
  Ritenuto che  gli  interventi  di  ricostruzione  disciplinati  dal
presente provvedimento comprendono anche i casi  di  delocalizzazione
degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 45  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti,  e  in  particolare  del  comune  di  Arquata   del   Tronto
individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101  del  2020,  presentano  i
caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi
dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
poiche' riguardano un vasto complesso di  interventi  edilizi  in  un
contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della  natura
dei luoghi e delle macerie presenti; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del  comune  di  Arquata  del
Tronto  e  comportano  necessariamente  anche  lo  svolgimento  delle
attivita' di selezione, trattamento,  e  trasporto  delle  macerie  e
degli  inerti  edilizi  nell'ambito  della  programmazione   pubblica
finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i  canoni
dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni  di
legge; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  qualora
accertato l'interesse pubblico si  possano  qualificare  come  lavori
pubblici anche ai  fini  di  quanto  previsto  dagli  articoli  14  e
seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano
essere finanziati con le  risorse  della  contabilita'  speciale,  ai
sensi dell'art.  4  del  predetto  decreto-legge  n.  189  del  2016,
sottraendo  il  relativo  costo   di   demolizione   dai   contributi
eventualmente  gia'  riconosciuti  nell'ambito  della   ricostruzione
privata, con cio' realizzandosi un risparmio; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un  atto  ricognitivo  degli  edifici  pubblici  e  privati
soggetti a demolizione  pubblica  e  di  indirizzo  anche  di  natura
programmatica  necessaria  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art. 5 della presente ordinanza da adottarsi, previa valutazione
dell'interesse pubblico da parte di un tavolo  tecnico  appositamente
istituito e su proposta del sub Commissario, da parte del  Comune  di
Arquata del Tronto con  delibera  consiliare,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta  di  PSR,
rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze
commissariali  relative  alla  disciplina  sulla   costituzione   dei
consorzi e delle modalita' di  esecuzione  dei  lavori  privati,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Considerato che sono inseriti nell'Allegato  1  dell'ordinanza  109
del 23 dicembre 2020  alcuni  interventi,  relativi  alla  viabilita'
principale e secondaria e ad alcuni edifici per la stima previsionale
di spesa a  fianco  di  ciascuno  di  essi  nel  seguito  indicata  e
dettagliata nella relazione in Allegato n. 1; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.
Fulvio Soccodato, in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che, per la straordinaria complessita' dell'intervento,
si ritiene  opportuno  individuare  come  soggetto  attuatore  idoneo
l'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) delle Marche in ragione
delle specifiche conoscenze del territorio e  competenze  ed  essendo
dotato di adeguate risorse  organizzative  e  professionali,  con  un
limitato supporto di professionalita' esterne; 
  Considerato che si  ritiene  opportuno  individuare  come  soggetto
attuatore idoneo il  Comune  di  Arquata  del  Tronto  in  quanto  ha
attestato di aver gestito o avere in corso di gestione  negli  ultimi
anni contratti pubblici di appalto di lavori per un  importo  pari  a
circa euro 22.000.000 e  che  gli  uffici  tecnici  del  Comune  sono
composti da n. 11 funzionari; 
  Considerato che la Croce Rossa italiana ha manifestato la  volonta'
di partecipare finanziariamente  alla  ricostruzione  del  Palazzetto
dello sport, in quanto struttura strategica idonea  a  garantirne  la
fruibilita' in caso di future emergenze, con un  contributo  di  euro
1.500.000,00 derivante da una raccolta  fondi  di  donazioni  private
destinate a tale scopo; 
  Ritenuto opportuno individuare come soggetto attuatore  idoneo  per
l'intervento relativo  al  Palazzetto  dello  sport  la  Croce  rossa
italiana, in ragione della compartecipazione al progetto e allo scopo
di   garantire   l'unitarieta'   dell'intervento,   considerati   gli
interventi gia' realizzati dalla CRI nel territorio colpito dal sisma
e attesa la natura giuridica della CRI, quale  persona  giuridica  di
diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28
settembre 2012 e del libro primo, titolo  II,  capo  II,  del  codice
civile, la quale, ai sensi del proprio  Statuto.  svolge  compiti  di
interesse pubblico, e' ausiliaria dei  pubblici  poteri  nel  settore
umanitario ed e' posta sotto l'alto patronato  del  Presidente  della
Repubblica,   fermo   restando   che   la   CRI   per    l'attuazione
dell'intervento seguira' comunque le procedure di  evidenza  pubblica
nel rispetto dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione  e
parita' di trattamento avvalendosi delle deroghe di cui alla presente
ordinanza; 
  Considerato che esula dalla disciplina del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del  codice
civile,  in  quanto   contratto   altruistico   sorretto   da   scopi
mutualistici o sociali e che, pertanto, il  soggetto  attuatore  puo'
avvalersi di donazioni da  parte  di  soggetti  non  partecipanti  ad
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio  ne'  utilita'
economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016  i  soggetti  attuatori
possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del medesimo decreto  legislativo,  e  che  tale  attivita',
essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve  essere
effettuata con la massima tempestivita'; 
  Ritenuto pertanto che l'ufficio speciale per la ricostruzione della
regione  Marche  presenta  i   necessari   requisiti   di   capacita'
organizzativa e professionale per svolgere le  funzioni  di  soggetto
attuatore dell'intervento unitario  di  cui  al  centro  storico  del
Comune di Arquata del Tronto; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati individuare l'ufficio speciale  per  la
ricostruzione della Regione Marche quale soggetto idoneo  a  svolgere
funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata,  ferma
restando  la  competenza  dell'amministrazione  comunale  in  materia
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo
del sub Commissario; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Ritenuto necessario che l'USR Marche, quale  soggetto  coordinatore
della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e  la
gestione delle  attivita'  di  ricostruzione  privata  da  specifiche
figure  professionali  nonche'  da  idonei  strumenti   operativi   e
gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali
dell'edificato; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata
esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare  procedure  per
la costituzione e attivazione dei consorzi di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; 
  Considerato che la mancata costituzione  dei  consorzi,  anche  nei
casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del  comune  ai
proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more  della
perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine  di
assicurare  una  gestione  integrata  e   coordinata   delle   misure
necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai
sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e al  coordinatore  della  ricostruzione  privata  e  degli
strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa  essere
reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare come individuati dalla  presente  ordinanza,
un  importo  pari   al   2   per   cento   dell'importo   complessivo
dell'intervento; 
  Considerato, altresi', che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del  2020
consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei  requisiti  per
il riconoscimento degli incentivi del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici  S.p.a.  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica del Comune  di
Arquata del Tronto, assume particolare  rilievo  l'attuazione  di  un
programma   preliminare   di   demolizione   degli   edifici   e   di
consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto  e  trattamento
delle macerie,  da  attuarsi  necessariamente  attraverso  intervento
pubblico, come sopra precisato; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalita' accelerata di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art.  36
del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori
economici da consultare, che trova  ragion  d'essere  nell'urgenza  e
nella straordinaria criticita' dei lavori da eseguire,  nel  rispetto
del principio di concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto opportuno, ai fini  dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95,
comma 4, e 148, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016
relativamente  alla  possibilita'  di   adottare   il   criterio   di
aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra  le  soglie  di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   e   alla
possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione  automatica  per
importi  inferiori  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non  abbiano  carattere
transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte  ammesse  non
sia  inferiore  a  cinque,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui  all'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art.  1,  comma  3,
del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo  l'impiego  del  sistema
cd. di inversione procedimentale anche  per  le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di
realizzazione delle opere, consentendo di porre a  base  di  gara  il
progetto definitivo; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n.  76  del  2020,  al
fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di  cui
all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001,  n.  327  prevedendo  che  l'approvazione  dei  progetti
relativi  agli  interventi  costituiscano  variante  agli   strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri  siano
acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di  cui  all'art.  12
della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte dell'intervento  unitario,  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificare la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 12 luglio 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del  centro  storico
di Arquata del Tronto sulla base della proposta di PSR approvato  con
delibera consiliare del 17 maggio 2021. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La ricostruzione del centro storico di  Arquata  del  Tronto  e'
volta  a  ripristinare  la  forma  urbis  del  centro  urbano   quasi
totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di  realizzare
una citta' resiliente  promuovendo  un  modello  urbano  sostenibile,
intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso  l'utilizzo  di
soluzioni e sistemi tecnologici connessi e  integrati,  in  grado  di
garantire la sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 
  4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da  rendere  compatibili  gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici  dei  luoghi  e   di   assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  5. La ricostruzione pubblica del  centro  storico  di  Arquata  del
Tronto e' articolata in una successione di  due  distinte  fasi,  nel
seguito dettagliate: 
    a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed  attuarsi  tramite
la  presente  ordinanza,  comprendente  i  seguenti   interventi   ed
attivita': 
      1.  accertamento   e   predisposizione   degli   atti   tecnico
amministrativi  prodromici  alla  ricostruzione   complessiva   degli
edifici pubblici e privati del centro storico,  nonche'  delle  opere
pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento  unitario
pubblico, eventualmente articolato in lotti; 
      2. realizzazione degli  interventi  pubblici  individuati  come
opere  funzionali  e  propedeutiche  alla  ricostruzione  pubblica  e
privata, anche specificati come prioritari  nella  proposta  PSR  del
Comune; 
      3. realizzazione degli  interventi  individuati  quali  facenti
parte del tessuto residenziale pubblico/privato o  necessari  per  la
ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi  valori  sociale  e
culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella  proposta
PSR  del  Comune,   la   cui   realizzazione   risulta   indipendente
dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico; 
      4.  avvio  dei  processi  di  realizzazione  degli   interventi
pubblici individuati  come  opere  funzionali  e  propedeutiche  alla
ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati
quali facenti  parte  del  tessuto  residenziale  pubblico/privato  o
necessari per la ripresa della vivibilita' della citta'  e  dei  suoi
valori  sociale  e  culturale  pubblici,   anche   specificati   come
prioritari nella proposta  PSR  del  comune,  per  la  sola  fase  di
progettazione che risulta indipendente  dall'intervento  unitario  di
ricostruzione del centro storico; 
    b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi  pubblici
per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1,  e  della
ricostruzione del centro storico anche  per  tramite  dell'intervento
pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove
opportunamente  articolato  in  lotti  unitari,  da  realizzarsi  con
appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche
funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4,
sia gli edifici privati, sulla base degli  adempimenti  adottati  con
delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati  nella
presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva
ordinanza commissariale in deroga.