Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n.106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n.76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, e' previsto che "al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota n. 20915 del 1 luglio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Arquata del Tronto ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticita' dei lavori nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi; Considerato che il comune di Arquata del Tronto e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Vista la proposta di Programma straordinario di ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di «Arquata del Tronto capoluogo - fase 1» approvato dal Comune con delibera consiliare n. 18 del 17 maggio 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 107 del 2020; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Dato atto che il Comune di Arquata del Tronto, con la delibera di approvazione della proposta di PSR, ha espressamente indicato il modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Arquata del Tronto, dall'USR Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1); Considerato che dalla citata relazione emerge che il centro storico del capoluogo e delle frazioni ha subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosita', tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso del tratto di infrastruttura viabile provinciale sottostante l'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita della citta'; Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge la necessita' di agire in direzione della ricostruzione pubblica del centro storico, d'intesa con il comune di Arquata del Tronto e con l'USR Marche; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella proposta di programma speciale della ricostruzione adottato dal Consiglio Comunale di Arquata del Tronto e della relazione del sub Commissario: e' necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del centro storico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; a complemento della realizzazione dei servizi primari, e' indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione sia del capoluogo di Arquata del Tronto che per l'intero complesso comunale; atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del capoluogo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di citta' sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualita' della vita; risulta necessario operare un intervento integrato, che contemperi un coordinamento del ripristino delle funzionalita' pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche' gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, la citta' alla popolazione; il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016. Considerato che dalla citata relazione emerge una forte reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimita' di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche dalla proposta di PSR, e' opportuno procedere alla ricostruzione per tramite di un intervento unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici sia privati, quali vie e piazze, piani fondazionali e aree pertinenziali; Ritenuto che la fattibilita' di tale intervento unitario di carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e accertata in termini di adempimenti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riguardo all'adesione e alla partecipazione da parte dei privati; Considerata la necessita' di provvedere immediatamente agli interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici e privati non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonche' la necessita' di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle opere pubbliche per le fasi non direttamente connesse alla loro realizzazione esecutiva, che potra' avvenire tramite l'intervento unitario; Ritenuto, pertanto opportuno ai fini del contemperamento delle diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi di realizzazione, procedere secondo due distinte fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario: a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con le modalita' di cui alla presente ordinanza, relativa ai seguenti interventi ed attivita': 1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonche' delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti; 2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune: ripristino della viabilita' principale; ripristino della viabilita' secondaria (strade comunali); risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»; 3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto urbano pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico: rocca medievale; palazzetto comunale dello sport; edificato privato esterno al nucleo del centro storico. 4. Avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico: opere funzionali e propedeutiche: progetto di suolo (terrazzamenti); sottoservizi; municipio; torre civica e monumento ai caduti. opere per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale: edificio pubblico (ex pretura); edificio pubblico (ex casa del fascio); chiesa della Santissima Annunziata; edificio turistico (ex lavatoio); porta Sant'Agata; edificio pubblico (ex falegnameria); edificio pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito di Sassia). fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga; Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; Ritenuto che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del comune di Arquata del Tronto individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del comune di Arquata del Tronto e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi qualora accertato l'interesse pubblico si possano qualificare come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi eventualmente gia' riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio; Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica e di indirizzo anche di natura programmatica necessaria all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza da adottarsi, previa valutazione dell'interesse pubblico da parte di un tavolo tecnico appositamente istituito e su proposta del sub Commissario, da parte del Comune di Arquata del Tronto con delibera consiliare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', come individuati dalla proposta di PSR, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 alcuni interventi, relativi alla viabilita' principale e secondaria e ad alcuni edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi nel seguito indicata e dettagliata nella relazione in Allegato n. 1; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che, per la straordinaria complessita' dell'intervento, si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo l'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) delle Marche in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali, con un limitato supporto di professionalita' esterne; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo il Comune di Arquata del Tronto in quanto ha attestato di aver gestito o avere in corso di gestione negli ultimi anni contratti pubblici di appalto di lavori per un importo pari a circa euro 22.000.000 e che gli uffici tecnici del Comune sono composti da n. 11 funzionari; Considerato che la Croce Rossa italiana ha manifestato la volonta' di partecipare finanziariamente alla ricostruzione del Palazzetto dello sport, in quanto struttura strategica idonea a garantirne la fruibilita' in caso di future emergenze, con un contributo di euro 1.500.000,00 derivante da una raccolta fondi di donazioni private destinate a tale scopo; Ritenuto opportuno individuare come soggetto attuatore idoneo per l'intervento relativo al Palazzetto dello sport la Croce rossa italiana, in ragione della compartecipazione al progetto e allo scopo di garantire l'unitarieta' dell'intervento, considerati gli interventi gia' realizzati dalla CRI nel territorio colpito dal sisma e attesa la natura giuridica della CRI, quale persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, la quale, ai sensi del proprio Statuto. svolge compiti di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, fermo restando che la CRI per l'attuazione dell'intervento seguira' comunque le procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e parita' di trattamento avvalendosi delle deroghe di cui alla presente ordinanza; Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 i soggetti attuatori possono acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita'; Ritenuto pertanto che l'ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario di cui al centro storico del Comune di Arquata del Tronto; Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Ritenuto necessario che l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonche' da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato; Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; Considerato che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato, altresi', che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica del Comune di Arquata del Tronto, assume particolare rilievo l'attuazione di un programma preliminare di demolizione degli edifici e di consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto e trattamento delle macerie, da attuarsi necessariamente attraverso intervento pubblico, come sopra precisato; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza; Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nell'urgenza e nella straordinaria criticita' dei lavori da eseguire, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto opportuno, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina; Vista l'attestazione della direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto sulla base della proposta di PSR approvato con delibera consiliare del 17 maggio 2021. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto e' volta a ripristinare la forma urbis del centro urbano quasi totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una citta' resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 5. La ricostruzione pubblica del centro storico di Arquata del Tronto e' articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate: a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attivita': 1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonche' delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti; 2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune; 3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del Comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico; 4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico; b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.