IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come  modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 maggio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6-ter del citato decreto-legge n.  73
del 2021, che istituisce, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della transizione ecologica, un  fondo  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di  assicurare  il  sostegno
delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal
calo della domanda di materiale riciclato; 
  Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del
2021, che  demanda  a  un  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la definizione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  attuazione  del
predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
Covid-19,  di  cui  alla  comunicazione   C(2020)1863   final   della
Commissione del 19 marzo 2020; 
  Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del  19  marzo
2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del  Covid-19  e,  in
particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di  sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; 
  Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'art. 19, comma 5, che  stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello
Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti
disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
agevolazioni ricevute; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  che,  in  deroga
all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  consente
ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non  rimborsati,  di   cui   e'
obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una  decisione  della
Commissione  europea,  in  ragione  delle  straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia  di  Covid-19,  di  ricevere  nuovi  aiuti,
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione  della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,   C
(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e
non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla  data
dell'erogazione; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione
dei dati); 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo; 
  Vista  la  convenzione  del  25  marzo  2021  sottoscritta  tra  il
Ministero  della  transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per
l'economia circolare e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerata la necessita' di adottare  il  presente  decreto  nelle
more  della   decisione   della   Commissione   europea   concernente
l'approvazione del relativo  regime  di  aiuti,  fermo  restando  che
l'efficacia dello stesso e' subordinata a detta approvazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e dotazione finanziaria 
 
  1. Il presente decreto  definisce  le  modalita'  e  i  criteri  di
attuazione del Fondo di  cui  all'art.  6-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della transizione ecologica e finalizzato  a  sostenere  le
societa' di gestione degli  impianti  di  riciclo  dei  rifiuti  che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal
calo della domanda di materiale riciclato. 
  2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto  sono
destinate le risorse iscritte su apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  transizione  ecologica,  con   una
dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022.