IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale
n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede
l'istituzione del sistema informatico di registrazione e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico
di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE)
2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il
dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio
"non arrecare un danno significativo"»;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del
regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere
attivita' economiche che arrecano un danno significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852»;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la
ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita'
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in
particolare l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli
importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e
sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2021, con cui sono state individuate per ciascuno degli
investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonche' le
relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante
l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29
luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3,
comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa
sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di
assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare
le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del
PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione
del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno
dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di
esigibilita' ivi previsti»;
Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce
gli strumenti di programmazione negoziata;
Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il
Contratto istituzionale di sviluppo;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9,
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti
istituzionali di sviluppo - CIS;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione
dell'Unita' di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero della
salute;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono
state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante
"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate
annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli
interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata
decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante
"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la
base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle
amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visti i Milestone & Target nazionali riportati, alla data del 7
ottobre 2021, all'interno del documento «T1_M&T_ITA_al 7 ottobre
2021» contenuto nella piattaforma del MEF, istituita al fine di
assicurare, da parte del Servizio centrale per il PNRR, l'opportuna
condivisione dei documenti e riportata come allegato al seguente
decreto;
Considerati gli investimenti del PNRR a regia del Ministero della
salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di seguito
elencati:
M6C1 1.1 Case della Comunita' e presa in carico della persona per
un importo di euro 2.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno
1350 Case della Comunita');
M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - sub
investimenti COT, Interconnessione Aziendale, Device, per un importo
di euro 204.517.588 (Target EU finale Q2 2024 - Almeno 600 COT);
M6C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e
delle sue strutture - Ospedali di Comunita' per un importo di euro
1.000.000.000 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 400 Ospedali di
Comunita');
M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi
apparecchiature - nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di
euro 2.639.265.000,00 (Target EU finale Q4 2025 - 280 strutture
digitalizzate; Target EU finale Q4 2024 - Almeno 3100 grandi
apparecchiature sanitarie operative - la cui ripartizione dei target
tra le regioni e le province autonome avverra' al momento del
perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli
Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute);
M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile per un importo di
euro 638.851.083,58 (Target EU finale Q2 2026 - Almeno 109 interventi
antisismici completati - la cui ripartizione dei target tra le
regioni e le province autonome avverra' al momento del
perfezionamento dei Piani operativi regionali, comprendenti gli
Action Plan, tenuto conto della ricognizione in corso da parte della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute);
M6C2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati,
modello predittivo per la vigilanza LEA - sub investimento -
Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a
livello locale per un importo di euro 30.300.000 (Target ITA Q2 2023
- Tutte le 21 Regioni adottano flussi su riabilitazione territoriale
e servizi di assistenza primaria); (Target ITA Q2 2025 - Tutte le 21
Regioni adottano flussi su ospedali di comunita' e consultori
familiari);
M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali,
digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di
formazione in infezioni ospedaliere per un importo di euro 80.026.994
(Target ITA finale Q2 2026 - 293.386 dipendenti formati);
Considerato l'investimento del PNC a regia del Ministero della
salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dal costo
complessivo di euro 1.450.000.000,00 (Q4 2026 - 220 interventi
antisismici ultimati - la cui ripartizione dei target tra le regioni
e le province autonome avverra' al momento del perfezionamento dei
Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan, tenuto conto
della ricognizione in corso da parte della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute);
Rilevato che le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al
PNC, destinate ai predetti investimenti, assegnate per la quota
riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro
8.042.960.665,58;
Rilevato altresi' che dette risorse non comprendono le assegnazioni
per progetti gia' avviati disposti o previsti dalle pre-allocazioni
per via legislativa, di cui va tenuto conto al fine di assicurare la
complessiva coerenza delle risorse ripartite e che fanno riferimento
agli investimenti «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN» e «Verso un ospedale
sicuro e sostenibile» per importi rispettivi di euro 1.413.145.000 ed
euro 1.000.000.000;
Ritenuto di ripartire in il predetto importo di euro
8.042.960.665,58 tra le regioni e province autonome, secondo la
modalita' di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario
nazionale (2021) e il criterio che, ai sensi dall'art. 2, comma
6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al
Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle
risorse, fatti salvi:
i progetti relativi alla Casa come primo luogo di cura e
Telemedicina - sub investimenti COT, Interconnessione Aziendale e
Device (M6C1 1.2.2), che sono stati ripartiti sulla base degli
standard indicati nel PNRR (1 Centrale ogni 100.000 abitanti);
i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (M6C2 2.2 b) che,
pur garantendo una ripartizione delle risorse conforme con le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis del sopracitato decreto,
non tiene conto della quota capitaria di accesso, bensi' del
fabbisogno calcolato rispetto al personale dipendente;
l'investimento M6C1 1.1 «Case della Comunita' e presa in carico
della persona» che prevede, oltre alla quota di accesso 2021, un
meccanismo di ponderazione che garantisce l'attribuzione del 45 per
cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;
Ritenuto che l'assegnazione delle risorse oggetto del presente
decreto di riparto e' revocata qualora il «Contratto istituzionale di
sviluppo» (di seguito anche CIS) non venga sottoscritto con
l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel
caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede
l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province
autonome entro il 30 giugno 2022;
Acquisito il nulla osta da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze con nota MEF-GAB-Prot. 22784 del 19 novembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti n. 1);
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR)
e del «Piano nazionale per gli investimenti complementari» (PNC),
destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero
della salute e soggetti attuatori le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, sono determinate in euro 8.042.960.665,58, di cui
euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a
valere sul PNC.